Language of document : ECLI:EU:T:2002:61

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

6 marzo 2002 (1)

«Aiuti concessi dagli Stati - Nozione di aiuto di Stato - Misure fiscali - Carattere selettivo - Giustificazione attraverso la natura o la struttura del sistema fiscale - Sviamento di potere»

Nelle cause riunite T-92/00 e T-103/00,

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, rappresentato dagli avv.ti A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente,

ricorrente nella causa T-92/00,

Ramondín SA, con sede in Logroño (Spagna),

Ramondín Cápsulas SA, con sede in Laguardia (Spagna),

rappresentate dall'avv. J. Lazcano-Iturburu,

ricorrenti nella causa T-103/00,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Santaolalla, G. Rozet e G. Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 1999, 2000/795/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna in favore di Ramondín SA e Ramondín Cápsulas SA (GU 2000, L 318, pag. 36),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 giugno 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Intensità massima di aiuto ammessa nel Paese Basco

1.
    Secondo la carta spagnola degli aiuti a finalità regionale proposta dalla Commissione (GU 1996, C 25, pag. 3), il massimale applicabile a questi ultimi nel Paese Basco è del 25% in equivalente sovvenzione netto (ESN).

Vantaggi fiscali in vigore nel territorio storico di Álava

2.
    Il regime tributario vigente nel Paese Basco rientra nella disciplina della concertazione economica, istituita dalla legge spagnola 13 maggio 1981, n. 12, ulteriormente modificata dalla legge 4 agosto 1997, n. 38. In virtù di tale legislazione la Diputación Foral de Álava può, a determinate condizioni, istituire il regime tributario applicabile sul suo territorio.

3.
    Su tale base la Diputación Foral de Álava ha adottato diverse misure di aiuti fiscali sotto forma, segnatamente, di un credito d'imposta del 45% e di una riduzione della base imponibile per l'imposta sulle società.

Credito d'imposta del 45%

4.
    La sesta disposizione supplementare della Norma Foral 20 dicembre 1994, n. 22, recante esecuzione del bilancio del Territorio Histórico de Álava per il 1995 [Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (in prosieguo: il «BOTHA») n. 5 del 13 gennaio 1995], recita come segue:

«Gli investimenti in nuove immobilizzazioni materiali, effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1995, superiori a ESP [pesetas spagnole] 2,5 miliardi in base all'accordo della Diputación Foral de Álava, fruiranno di un credito d'imposta del 45% dell'importo dell'investimento determinato dalla Diputación Foral de Álava, applicabile all'importo definitivo dell'imposta da pagare.

La detrazione non applicata per insufficienza dell'imposta potrà essere applicata nei nove anni successivi all'anno in cui è stato ottenuto l'accordo dalla Diputación Foral de Álava.

Tale accordo della Diputación Foral de Álava fisserà i termini e le restrizioni in ciascun caso applicabili.

I vantaggi riconosciuti a norma della presente disposizione saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale esistente in ragione di quegli stessi investimenti.

La Diputación Foral de Álava determinerà anche la durata del processo d'investimento che potrà inglobare investimenti realizzati durante la fase di preparazione del progetto alla base degli investimenti».

5.
    La validità di tale disposizione è stata prorogata, per il 1996, dalla quinta disposizione supplementare della Norma Foral 20 dicembre 1995, n. 33 (BOTHA n. 4 del 10 gennaio 1996), come modificata dal punto 2.11 della disposizione derogatoria unica della Norma Foral 5 luglio 1996, n. 24 (BOTHA n. 90 del 9 agosto 1996). Per il 1997 la misura fiscale è stata prorogata dalla settima disposizione supplementare della Norma Foral 18 dicembre 1996, n. 31 (BOTHA n. 148 del 30 dicembre 1996). Il credito d'imposta del 45% dell'importo degli investimenti è stato mantenuto, sotto forma modificata, per gli anni 1998 e 1999, rispettivamente, dall'undicesima disposizione supplementare della Norma Foral 19 dicembre 1997, n. 33 (BOTHA n. 150 del 31 dicembre 1997) e dalla settima disposizione addizionale della Norma Foral 17 dicembre 1998, n. 36 (BOTHA n. 149 del 30 dicembre 1998).

Riduzione della base imponibile per l'imposta sulle società

6.
    L'art. 26 della Norma Foral 5 luglio 1996, n. 24, di cui al punto precedente, prevede quanto segue:

«1.    Le imprese che iniziano la loro attività fruiranno di una riduzione del 99, 75, 50 e 25%, rispettivamente, della base imponibile positiva corrispondente al loro risultato di esercizio, prima della compensazione con basi imponibili negative dei precedenti esercizi fiscali, nel corso dei quattro periodi d'imposizione consecutivi, a partire dal primo esercizio durante il quale, nei quattro anni che seguono l'avviamento della loro attività, registrano basi imponibili positive.

(...)

2.    Per fruire della presente riduzione, i contribuenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)    iniziare la loro attività con un capitale versato di almeno ESP 20 milioni;

b)    (...)

c)    (...)

d)    non aver esercitato in precedenza la nuova attività, in maniera diretta o indiretta, sotto un'altra denominazione;

e)    esercitare una nuova attività in un locale o uno stabilimento ove alcun'altra attività sia stata esercitata da altre persone fisiche o giuridiche;

f)    realizzare investimenti in immobilizzazioni materiali nel corso dei primi due anni di attività per un importo di almeno ESP 80 milioni, essendo inteso che tutti gli investimenti devono avere ad oggetto beni destinati all'attività, ad esclusione di quelli che sono affittati o ceduti per essere utilizzati da terzi. A tal fine vanno considerati quali investimenti anche i beni acquisiti tramite locazione finanziaria posto che l'acquirente si impegni ad esercitare l'opzione di acquisto;

g)    creare al minimo dieci posti di lavoro nei sei mesi successivi all'inizio della loro attività e mantenere a tale livello la media annua del personale a partire da tale momento e sino all'esercizio in cui il diritto di applicare la riduzione della base imponibile perviene a scadenza;

h)    (...)

i)    disporre di un piano d'impresa per un periodo di almeno cinque anni.

3.    (...)

4.    L'importo minimo di investimenti indicato al n. 2, lett. f), di cui sopra nonché il numero di posti di lavoro menzionato al n. 2, lett. g), saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale istituito da tali investimenti o da tale creazione di posti di lavoro.

5.    La riduzione stabilita nella presente disposizione sarà sollecitata presso l'amministrazione tributaria la quale, dopo verifica del rispetto delle condizioni inizialmente richieste, comunicherà all'occorrenza la sua autorizzazione provvisoria alla società ricorrente, autorizzazione che dovrà essere confermata dalla Diputación Foral de Álava.

(...)».

Fatti all'origine della controversia

7.
    La Ramondín SA è una società costituita secondo il diritto spagnolo specializzata nella fabbricazione di capsule utilizzate per sigillare i tappi di sughero delle bottiglie di vino, spumante ed altre bevande di qualità. Dal 1971 essa aveva sede a Logroño nella Comunità autonoma di La Rioja.

8.
    Nel 1997 la Ramondín ha deciso di trasferire i suoi impianti industriali da Logroño a Laguardia, situata nel territorio storico di Álava nel Paese Basco. A tal fine la Ramondín ha costituito, il 15 dicembre 1997, la nuova società Ramondín Cápsulas SA il cui capitale è detenuto al 99,8% dalla stessa Ramondín. Si prevede che la Ramondín Cápsulas rilevi tutte le attività della Ramondín.

9.
    Ai sensi della decisione 21 ottobre 1997, n. 738, della Diputación Foral de Álava, la Ramondín ha ottenuto il credito d'imposta del 45% di cui ai punti 4 e 5 supra. La Ramondín Cápsulas, quale società di nuova creazione, fruisce anche della riduzione della base imponibile di cui al punto 6 supra.

Procedimento amministrativo

10.
    Con lettera 2 ottobre 1997 la Commissione ha ricevuto dal presidente della Comunità autonoma di La Rioja una denuncia relativa ad aiuti di Stato che sarebbero stati accordati alla Ramondín in occasione del trasferimento delle attività di quest'ultima verso il Paese Basco.

11.
    Con lettera 30 aprile 1999 la Commissione ha notificato alle autorità spagnole la sua decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE con riguardo agli aiuti fiscali concessi dalle autorità basche alla Ramondín (GU 1999, C 194, pag. 18). Con la medesima lettera la Commissione ha ingiunto alla Spagna di presentare talune informazioni nonché di sospendere il versamento degli aiuti fiscali già concessi alla Ramondín.

12.
    Il 22 dicembre 1999 la Commissione ha adottato la decisione 2000/795/CE relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna in favore di Ramondín SA e di Ramondín Cápsulas (GU 2000, L 318, pag. 36; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

13.
    La decisione impugnata contiene il dispositivo seguente:

«Articolo 1

1.    L'aiuto di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore di Ramondín SA, consistente nella concessione di un credito fiscale pari al 45% dell'importo dell'investimento determinato dalla Diputación Foral di Álava a norma dell'accordo 738/1997 del 21 ottobre 1997, è compatibile con il mercato comune nella parte in cui, sulla base delle regole di cumulo, non eccede il massimale autorizzato del 25% ESN per gli aiuti a finalità regionale nel Paese Basco.

2.    La Spagna ha l'obbligo di presentare una relazione annuale per tutto il periodo in cui il credito fiscale resterà in vigore, per consentire alla Commissione di verificare la conformità dell'aiuto concesso a favore di Ramondín SA con le regole di cumulo, nonché il rispetto del massimale autorizzato del 25% ESN per gli aiuti a finalità regionale nel Paese Basco.

Articolo 2

Sono incompatibili con il mercato comune i seguenti aiuti di Stato a cui la Spagna ha dato esecuzione illegalmente:

a)    l'aiuto di Stato concesso a favore di Ramondín Cápsulas SA sotto forma di riduzione della base imponibile per le imprese di nuova creazione, di cui all'articolo 26 della Norma Foral n. 24/1996 del 5 luglio 1996;

b)    l'aiuto di Stato concesso a favore di Ramondín SA, consistente nella concessione di un credito fiscale a favore di Ramondín SA, pari al 45% dell'importo dell'investimento determinato dalla Diputación Foral di Álava, a norma dell'accordo 738/1997 del 21 ottobre 1997, nella parte in cui, sulla base delle regole di cumulo, eccede il massimale autorizzato del 25% ESN per gli aiuti a finalità regionale nel Paese Basco.

Articolo 3

1.    La Spagna ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per recuperare dal beneficiario gli aiuti illegalmente concessi di cui all'articolo 2.

2.    Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, purché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli importi da recuperare sono comprensivi degli interessi, che decorrono dalla data in cui il beneficiario ha avuto la disponibilità dell'aiuto illegale fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione».

Procedimento e conclusioni delle parti

14.
    Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 19 ed il 26 aprile 2000, i ricorrenti nelle cause T-92/00 e T-103/00 hanno proposto i presenti ricorsi di annullamento della decisione impugnata.

15.
    Con ordinanza 5 giugno 2001, le cause T-92/00 e T-103/00 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

16.
    Su relazione al giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale.

17.
    Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza svoltasi il 26 giugno 2001.

18.
    Il ricorrente nella causa T-92/00 conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

-    annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara incompatibili con il mercato comune le misure fiscali di cui alle Normas Forales de Álava nn. 22/1994 e 24/1996 ed ingiunge allo Stato spagnolo di recuperare il loro importo;

-    condannare la Commissione alle spese.

19.
    Le ricorrenti nella causa T-103/00 concludono che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara incompatibili con il mercato comune le misure fiscali di cui alle Normas Forales de Álava nn. 22/1994 e 24/1996 ed ingiunge allo Stato spagnolo di recuperare il loro importo;

-    condannare la Commissione alle spese.

20.
    Nelle cause T-92/00 e T-103/00, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere i ricorsi;

-    condannare i ricorrenti alle spese.

In diritto

21.
    I ricorrenti fanno valere quattro motivi a sostegno del loro ricorso. Il primo motivo è relativo alla violazione dell'art. 87, n. 1, CE. Il secondo motivo è fondato sullo sviamento di potere. Il terzo motivo è relativo alla violazione del principio di parità di trattamento ed il quarto alla violazione dell'art. 253 CE.

Primo motivo: violazione dell'art. 87, n. 1, CE

22.
    Tale motivo comporta quattro parti. Le prime due parti si fondano sull'asserito carattere generale delle misure fiscali relative, da un lato, al credito d'imposta e, dall'altro, alla riduzione della base imponibile. La terza parte è relativa alla valutazione errata dell'eccezione fondata sulla natura e sulla struttura del sistema tributario. La quarta parte si fonda sull'assenza di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi intracomunitari.

Sulla prima parte, fondata sull'asserito carattere generale della misura fiscale istituente il credito d'imposta

23.
    Va ricordato che l'art. 87, n. 1, CE esige che una misura, per poter essere definita aiuto di Stato, favorisca «talune imprese o talune produzioni». La specificità o la selettività di una misura costituisce quindi una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato (sentenza della Corte 1° dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade, Racc. pag. I-7907, punto 40; sentenza del Tribunale 29 settembre 2000, causa T-55/99, CETM/Commissione, Racc. pag. II-3207, punto 39).

24.
    Orbene, nella decisione impugnata (punto VII.3.1), la Commissione spiega che il carattere specifico della Norma Foral n. 22/1994 che istituisce un credito d'imposta del 45% sull'importo dell'investimento risulta da quattro elementi, cioè il potere discrezionale di cui disporrebbe la Diputación Foral «per determinare quali investimenti in immobilizzazioni materiali, per un importo superiore a 2 500 milioni di ESP, potevano beneficiare del credito fiscale, per decidere a quale parte degli investimenti poteva essere applicava la riduzione del 45% e per fissare i limiti temporali e i massimali applicabili per ogni caso» (da settantanovesimo a ottantasettesimo ‘considerando’); l'importo minimo d'investimento (ESP 2,5 miliardi), che limiterebbe di fatto l'applicabilità del credito ai grandi investitori senza che la limitazione stessa fosse giustificata dalla natura e dall'economia del sistema tributario oggetto della deroga (da ottantottesimo a novantasettesimo ‘considerando’); il carattere temporaneo del credito stesso che lascerebbe «all'arbitrio delle autorità la sua concessione a determinate imprese» (da novantottesimo a centunesimo ‘considerando’) e «il parallelismo tra [la] misura [fiscale] e il regime Ekimen, tanto per quanto riguarda i rispettivi obiettivi (il finanziamento di nuovi investimenti) quanto in relazione all'ambito geografico (regionale in un caso, provinciale nell'altro); il regime è stato tuttavia considerato come un aiuto regionale dalle autorità spagnole ed è stato notificato come tale» (da centoduesimo a centoquattresimo ‘considerando’).

25.
    Occorre dunque esaminare, alla luce degli argomenti invocati dai ricorrenti, se gli elementi su cui la Commissione si è effettivamente fondata nella decisione impugnata permettano di concludere che il credito d'imposta istituito dalla Norma Foral n. 22/1994 costituisce una misura specifica che favorisce «talune imprese o talune produzioni» ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

26.
    I ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che la Norma Foral n. 22/1994 riflette una scelta di politica tributaria effettuata dalle autorità basche. Tali autorità possiederebbero nella sua integralità la competenza in materia tributaria ai sensi della Costituzione spagnola e della disciplina di concertazione economica. La Commissione, considerando che la Norma Foral n. 22/1994 è selettiva in ragione del fatto che si applica soltanto ad una parte del territorio spagnolo, cioè l'Álava, porrebbe in questione il potere normativo delle autorità basche. Secondo i ricorrenti, un provvedimento tributario regionale può essere qualificato come selettivo ed aiuto di Stato unicamente qualora si dimostri che tale misura non si applica in maniera generale sul territorio della regione in questione, è chiaramente arbitraria o discrezionale ed inoltre pregiudica manifestamente la concorrenza tra i soggetti passivi di tale regime tributario regionale. Poiché siffatte condizioni non sono riunite nel caso di specie, la Commissione avrebbe dovuto ricorrere ad un procedimento di armonizzazione fiscale se avesse inteso far modificare il provvedimento in parola.

27.
    Il Tribunale dichiara in proposito che l'argomento dei ricorrenti è fondato su un'errata lettura della decisione impugnata. Infatti, in quest'ultima, la Commissione non si è per nulla riferita ad un criterio di selettività regionale al fine di dimostrare che il provvedimento tributario controverso costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE (v. punto 24 supra). La decisione impugnata non pregiudica affatto, quindi, la competenza del Territorio Histórico de Álava ad emanare misure fiscali generali applicabili sull'insieme del territorio della regione interessata.

28.
    La prima censura va pertanto disattesa.

29.
    In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che la Diputación Foral de Álava non dispone di alcun potere discrezionale in occasione della concessione del credito d'imposta. Essa si limiterebbe a verificare se siano soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione onde evitare qualsiasi erogazione fraudolenta del credito d'imposta. Essa non avrebbe il potere di scegliere le imprese beneficiarie o di modulare la percentuale del credito d'imposta. La misura fiscale di cui trattasi sarebbe stata quindi applicata a tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione sostanziale delle norme in questione.

30.
    I ricorrenti aggiungono che, sia nelle legislazioni nazionali sia nella legislazione comunitaria, figurano numerosi esempi in cui l'applicazione di una disposizione esige una verifica o un previo controllo da parte dell'amministrazione senza che ciò implichi l'esistenza in capo a quest'ultima di un potere discrezionale.

31.
    Il Tribunale ricorda che misure di portata meramente generale non rientrano nell'art. 87, n. 1, CE. Tuttavia la giurisprudenza ha già precisato che anche interventi i quali, a prima vista, sono applicabili alla generalità delle imprese possono presentare una certa selettività e, quindi, essere considerati come misure destinate a favorire talune imprese o talune produzioni. Ciò accade, segnatamente, quando l'amministrazione chiamata ad applicare la regola generale disponga di un potere discrezionale quanto all'applicazione dell'atto (sentenze della Corte 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punti 23 e 24; Ecotrade, citata al punto 23 supra, punto 40, e 17 giugno 1999, causa C-295/97, Piaggio, Racc. pag. I-3735, punto 39; conclusioni presentate dall'avvocato generale La Pergola nella causa C-342/96, Spagna/Commissione, decisa con sentenza 29 aprile 1999, Racc. pagg. I-2459, I-2461, punto 8). Così, nella citata sentenza Francia/Commissione (punti 23 e 24), la Corte ha dichiarato che il sistema di partecipazione del fondo francese per l'occupazione all'accompagnamento dei programmi sociali di imprese in difficoltà era «atto a porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e configura quindi un aiuto» ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, poiché il fondo in questione «dispone[va] [in virtù delle norme regolamentari relative alla partecipazione dello Stato all'accompagnamento dei piani sociali] di un potere discrezionale che gli consenti[va] di modulare l'intervento finanziario sulla scorta di diverse considerazioni come, in particolare, la scelta dei destinatari, l'importo dell'intervento finanziario e le condizioni di intervento».

32.
    Orbene, va constatato che, a norma delle disposizioni della Norma Foral n. 22/1994, la Diputación Foral de Álava dispone di un certo potere discrezionale quanto all'applicazione del credito d'imposta. Risulta infatti dalla Norma Foral n. 22/1994 (v. supra, punto 4) che il credito d'imposta è pari al 45% «dell'importo dell'investimento determinato dalla Diputación Foral de Álava». Pertanto la Norma Foral n. 22/1994 che permette alla Diputación Foral di fissare l'importo dell'investimento ammissibile permette, al tempo stesso, a quest'ultima di modulare l'importo dell'intervento finanziario. Va poi constatato che, a tenore della Norma Foral n. 22/1994, la Diputación Foral è autorizzata a fissare «i periodi di tempo e i limiti applicabili in ciascun caso».

33.
    Attribuendo alla Diputación Foral de Álava un potere discrezionale, le disposizioni della Norma Foral n. 22/1994 relative al credito d'imposta sono idonee a porre talune imprese in una situazione più favorevole rispetto a quella di altre imprese. Conseguentemente la misura fiscale controversa dev'essere considerata soddisfare la condizione di specificità.

34.
    I ricorrenti interessati aggiungono ancora che il potere discrezionale di cui disporrebbe la Diputación Foral de Álava non può comunque considerarsi come un potere di adottare decisioni arbitrarie. Infatti l'esercizio arbitrario del potere da parte delle pubbliche autorità sarebbe vietato dall'art. 9 della Costituzione spagnola.

35.
    Tuttavia, come sottolinea la Commissione, per disattendere la definizione di misura generale, non occorre verificare se il comportamento dell'amministrazione tributaria presenti carattere arbitrario. E' sufficiente provare, come si è fatto nel caso di specie, che l'amministrazione medesima dispone di un potere di valutazione discrezionale che le consente di modulare l'importo o le condizioni di erogazione del vantaggio fiscale in questione in funzione delle caratteristiche dei progetti d'investimento soggetti al suo apprezzamento.

36.
    Anche la seconda censura va dunque respinta.

37.
    In terzo luogo, i ricorrenti fanno valere che l'esigenza di un investimento minimo di ESP 2,5 miliardi per accedere al beneficio del credito d'imposta non implica che la misura fiscale sia selettiva. Si tratta, secondo le ricorrenti, di un criterio quantitativo obiettivo. Tutti i sistemi tributari comporterebbero misure la cui concessione o osservanza sono subordinate ad un criterio quantitativo.

38.
    Inoltre, secondo i ricorrenti, la circostanza che l'applicazione del provvedimento è in pratica limitata alle grandi imprese è la normale conseguenza della limitazione della sfera di applicazione dello stesso provvedimento tributario. Disposizioni di altra natura sarebbero applicabili solo alle piccole imprese. Seguendo la tesi della Commissione, una regola che imponga un limite d'investimento sarebbe sempre selettiva, anche se il limite indicato fosse ridotto, ad esempio, a ESP 10 milioni, poiché esisterebbero sempre soggetti passivi i quali non raggiungono tale limite minimo. La mancata fissazione di limiti nuocerebbe, secondo le ricorrenti, all'efficacia della regola. Sarebbe in effetti necessario fissare limiti allo scopo di permettere o stimolare uno sforzo d'investimento produttivo di ricchezza o di benessere collettivi.

39.
    Va dichiarato che, limitando l'applicazione del credito d'imposta agli investimenti in nuove immobilizzazioni materiali superiori a ESP 2,5 miliardi, le autorità basche hanno riservato de facto il vantaggio fiscale in parola alle imprese che dispongono di risorse finanziarie importanti. La Commissione ha quindi potuto giustamente concludere che il credito d'imposta previsto nella Norma Foral n. 22/1994 è destinato ad essere applicato in maniera selettiva a «talune imprese» ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

40.
    Inoltre il fatto che i regimi tributari ricorrano spesso a criteri quantitativi o comportino vantaggi a favore delle piccole e medie imprese (PME) non consente di concludere che la Norma Foral n. 22/1994, istituendo un vantaggio fiscale che si limita a favorire le imprese le quali dispongono di risorse finanziarie importanti, esulerebbe dall'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE. Si deve ancora sottolineare a tal fine che le misure selettive a favore delle PME non esulano neppure dalla definizione di aiuto di Stato (v. la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, GU 1996, C 213, pag. 4).

41.
    Risulta da quanto precede che la Norma Foral n. 22/1994 che istituisce il credito d'imposta costituisce un vantaggio a favore di «talune imprese» ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Alla luce di tale circostanza non occorre più esaminare ulteriormente se il carattere temporaneo della Norma Foral n. 22/1994 e l'asserito parallelismo tra il credito d'imposta ed il regime Ekimen siano anche tali da conferire un carattere specifico alla misura esaminata.

42.
    Pertanto la prima parte non può essere accolta.

Sulla seconda parte, fondata sull'asserito carattere generale della misura fiscale istituente la riduzione della base imponibile

43.
    Nella decisione impugnata la Commissione ritiene che la riduzione della base imponibile istituita dall'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996 sia una misura specifica ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Il carattere specifico o selettivo risulterebbe segnatamente dal fatto che solo le imprese di nuova costituzione possono ottenere l'agevolazione fiscale. Il carattere di specificità sarebbe rafforzato dal fatto che solo le imprese che investano ESP 80 milioni e creino 10 posti di lavoro possono beneficiare della riduzione della base imponibile (centoundicesimo ‘considerando’). La Commissione aggiunge ancora: «La specificità di questa misura è rafforzata anche dalla sua motivazione, così come esposta nella Norma Foral n. 24/1996 (...) che la istituisce. Infatti, dopo l'enunciazione degli obiettivi generali del sistema fiscale, la relazione introduttiva della Norma Foral enumera un'altra serie di obiettivi che sono piuttosto di politica industriale, tra i quali si menziona esplicitamente quello di “stimolare la creazione di nuove iniziative imprenditoriali”, obiettivo realizzato tramite le misure rivolte alla categoria specifica delle imprese di nuova creazione» (decisione impugnata, centododicesimo ‘considerando’).

44.
    I ricorrenti criticano anzitutto il fatto che la Commissione qualifica la misura fiscale riguardata aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE in ragione della sua selettività regionale.

45.
    Emerge tuttavia dalla decisione impugnata che la Commissione non si è basata su un criterio siffatto per qualificare l'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996 quale misura specifica ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Va quindi disatteso l'argomento che si basa su un'erronea lettura della decisione impugnata.

46.
    Successivamente, i ricorrenti fanno valere che la riduzione della base imponibile di cui all'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996 non può considerarsi come una misura fiscale che favorisca talune imprese o produzioni. Infatti la misura fiscale controversa sarebbe applicabile a qualsiasi impresa che investa almeno ESP 80 milioni e crei come minimo dieci posti di lavoro, indipendentemente dal settore di attività in cui è operativa l'impresa. Essi chiariscono che l'obiettivo del provvedimento litigioso è quello di favorire gli investimenti sul territorio basco. Orbene, la limitazione della sfera di applicazione del provvedimento in parola sarebbe necessaria per realizzare l'obiettivo perseguito.

47.
    Riferendosi alla decisione della Commissione 13 marzo 1996, 96/369/CE, concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146, pag. 42), il ricorrente nella causa T-92/00 aggiunge che le condizioni di applicazione dell'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996 sono orizzontali ed obiettive.

48.
    Il Tribunale ricorda che la specificità di una misura di Stato, cioè il suo carattere selettivo, costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. A questo titolo occorre verificare se la misura di cui trattasi comporti o no vantaggi a esclusivo profitto di talune imprese o di taluni settori di attività (v. sentenze Francia/Commissione, citata al punto 31 supra, punto 24, Ecotrade, citata al punto 23 supra, punti 40 e 41, e CETM/Commissione, citata al punto 23 supra, punto 39).

49.
    Orbene, nel caso di specie, la selettività del vantaggio fiscale stabilito dall'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996 risulta da vari elementi. Anzitutto il diritto alla riduzione della base imponibile è riconosciuto solo alle imprese di nuova costituzione, escludendo pertanto qualsiasi altra impresa dal beneficio in questione. Inoltre tali imprese di nuova costituzione devono realizzare un certo investimento (almeno ESP 80 milioni) ed assicurare la creazione di almeno dieci posti di lavoro.

50.
    Ne deriva che, anche se, come asserisce il ricorrente nella causa T-92/00, la misura fiscale in parola determina il suo campo di applicazione sulla base di criteri obiettivi ed orizzontali, occorre considerare che la riduzione della base imponibile, istituita dall'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996, costituisce un'agevolazione concessa unicamente a favore di talune imprese. Si tratta dunque di una misura specifica ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

51.
    In secondo luogo, se si dovesse ritenere che il perseguimento di un obiettivo di politica economica o industriale, quale l'incentivazione degli investimenti, sia tale da sottrarre provvedimenti statali di natura selettiva all'art. 87, n. 1, CE, tale disposizione diverrebbe priva di effetto utile. Conformemente alla giurisprudenza costante, va quindi dichiarato che l'obiettivo perseguito dalla misura controversa non è sufficiente per escludere la sua qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE (sentenze della Corte Francia/Commissione, citata al punto 31 supra, punti 20 e 21, e 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-3671, punto 25, e CETM/Commissione, citata al punto 23 supra, punto 53).

52.
    Infine i ricorrenti segnalano che la legislazione del Paese Basco (Norma Foral n. 18/1993) e la legislazione spagnola [legge 29 dicembre 1993, n. 22, relativa a provvedimenti di natura tributaria, di riforma della disciplina giuridica del pubblico impiego e di tutela contro la disoccupazione (BOE del 31 dicembre 1993)] implicavano, prima dell'adozione della Norma Foral n. 24/1996, provvedimenti tributari analoghi alla riduzione della base imponibile di cui alla decisione impugnata. Dato che la Commissione non ha messo in questione né la normativa spagnola né la Norma Foral n. 18/1993, il Territorio Histórico de Álava e la Ramondín Cápsulas avrebbero potuto legittimamente pensare che l'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996 non implicasse alcun elemento selettivo che avesse per conseguenza l'applicazione dell'art. 87 CE.

53.
    Va al riguardo considerato che la circostanza secondo cui la Commissione non si sia pronunciata su simili provvedimenti tributari, applicabili nella stessa regione o su un piano nazionale, non pregiudica la conclusione per cui la riduzione della base imponibile istituita dall'art. 26 della Norma Foral n. 24/1996 costituisce una misura selettiva ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

54.
    Inoltre l'asserita inerzia da parte della Commissione non ha potuto far sorgere in capo alle ricorrenti alcun legittimo affidamento dato che la riduzione della base imponibile è stata istituita dalla Norma Foral n. 24/1996 senza previa notifica, in violazione dell'art. 88, n. 3, CE. Il riconoscimento del legittimo affidamento presuppone infatti che l'aiuto sia stato accordato nel rispetto del procedimento di cui all'art. 88 CE (sentenza della Corte 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 17; sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II-3437, punto 69).

55.
    Risulta dalle considerazioni precedenti che nemmeno la seconda parte può essere accolta.

Sulla terza parte, relativa alla valutazione errata dell'eccezione fondata sulla natura e sulla struttura del sistema tributario

56.
    I ricorrenti sostengono che le misure fiscali controverse, anche ammesso che siano di carattere selettivo, esulerebbero dall'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE in quanto sono giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema tributario di cui trattasi. A sostegno del loro argomento, esse si riferiscono alla comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU 1998, C 384, pag. 3) ed alla decisione 96/369. Da un lato, esse fanno notare che il sistema tributario basco, che trova il suo fondamento nella Costituzione spagnola, è giustificato, come tale, dalla natura e dalla struttura del sistema generale spagnolo. Dall'altro, le misure fiscali controverse risponderebbero a requisiti e criteri obiettivi, applicabili in maniera uniforme a tutti gli operatori economici che li soddisfano, qualunque sia il loro settore di attività.

57.
    Il Tribunale rileva anzitutto che la circostanza che il Territorio Histórico de Álava disponga di un'autonomia tributaria riconosciuta e tutelata dalla Costituzione del Regno di Spagna non dispensa tuttavia tale regione dal rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato. Occorre ricordare in proposito che l'art. 87, n. 1, CE, laddove indica gli aiuti concessi «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma», si riferisce a tutte le sovvenzioni finanziate con il pubblico denaro. Ne consegue che le misure adottate da enti parastatali (decentrati, federati, regionali o altri) degli Stati membri, indipendentemente dal loro statuto legale e dalla loro denominazione, rientrano, allo stesso titolo delle misure adottate dal potere federale o centrale, nella sfera di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE, qualora ne ricorrano i presupposti (sentenza della Corte 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 4013, punto 17).

58.
    Va poi rammentato che, anche se le misure fiscali in parola determinano la loro sfera di applicazione sulla base di criteri obiettivi, ciò non toglie che esse mantengono carattere selettivo (v. supra, punti 41 e 50).

59.
    Certo, come ha peraltro riconosciuto la Commissione nella comunicazione e nella decisione cui si riferiscono le ricorrenti (rispettivamente citate ai punti 56 e 47 supra), il carattere selettivo di un provvedimento può essere giustificato, a determinate condizioni, «dalla natura o dalla struttura del sistema». Se ciò si verifica, il provvedimento esula dall'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE (sentenze della Corte 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 27, e Belgio/Commissione, citata al punto 51 supra, punto 34; sentenza CETM/Commissione, citata al punto 23 supra, punto 52).

60.
    Tuttavia la giustificazione basata sulla natura o sulla struttura del sistema tributario rimanda alla coerenza di una misura fiscale specifica con la logica interna del sistema fiscale in generale (v., in tal senso, sentenza Belgio/Commissione, citata al punto 51 supra, punto 39, e conclusioni dell'avvocato generale La Pergola in tale causa, Racc. pag. I-3675, punto 8; v. anche conclusioni presentate dall'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa C-6/97, Italia/Commissione, decisa con sentenza della Corte 19 maggio 1999, Racc. pagg. I-2981, I-2983, punto 27). Così uno specifico provvedimento fiscale, che è giustificato dalla logica interna del sistema tributario - quale la progressività dell'imposta che è giustificata dalla logica ridistributiva del sistema medesimo -, esulerà dall'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE.

61.
    I ricorrenti chiariscono che l'obiettivo perseguito dalle misure fiscali controverse è quello di incoraggiare gli investimenti nel territorio storico di Álava. Essi aggiungono che uno Stato, quando incoraggia l'investimento e perviene a fare in modo che imprese si stabiliscano sul suo territorio, si assicura di ottenere in futuro entrate tributarie, giacché in quello Stato saranno tassate siffatte imprese. L'obiettivo perseguito dalle misure fiscali controverse sarebbe quindi di percepire il massimo possibile di entrate tributarie.

62.
    Occorre tuttavia constatare che i ricorrenti non forniscono alcuna prova a sostegno del loro argomento nel senso che il vero obiettivo perseguito dalle misure fiscali litigiose sarebbe l'aumento delle entrate tributarie. Tale spiegazione appare, inoltre, difficilmente conciliabile con la concessione di abbattimenti fiscali. Pur supponendo che si fosse mirato ad un obiettivo siffatto - il che non risulta assodato -, quest'ultimo avrebbe potuto essere altrettanto bene conseguito attraverso misure fiscali di carattere generale. Dato quanto precede, le specifiche misure fiscali in questione non possono considerarsi giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema tributario.

63.
    Infine i ricorrenti sostengono ancora che la pressione fiscale globale nel Paese Basco è superiore a quella esistente nel resto della Spagna.

64.
    Tale argomento non è però affatto idoneo a dimostrare che misure fiscali le quali riservano vantaggi specifici a determinate imprese sarebbero giustificate dalla logica interna del sistema tributario del territorio storico di Álava.

65.
    Da quanto precede deriva che la terza parte va anch'essa respinta.

Sulla quarta parte, fondata sull'assenza di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi intracomunitari

66.
    Le ricorrenti fanno osservare che il mercato su cui operano la Ramondín e la Ramondín Cápsulas (in prosieguo: la «Ramondín») non è altamente competitivo. Nel settore della fabbricazione di capsule di stagno per bottiglie, la Ramondín sarebbe il numero uno europeo e mondiale e deterrebbe la maggior parte del mercato mondiale. La Ramondín non avrebbe concorrenti in Spagna e ne avrebbe assai pochi in Europa.

67.
    Esse sottolineano che la decisione di trasferire le attività della Ramondín nel Paese Basco è stata presa non in ragione di eventuali vantaggi fiscali applicabili nel territorio storico di Álava, bensì in ragione della politica urbanistica condotta dalle autorità di La Rioja che impediva qualsiasi possibilità di ampliamento dell'impresa.

68.
    Alla luce di tali considerazioni le ricorrenti ritengono che lo stabilimento della Ramondín nel territorio di Álava e la concessione dei vantaggi fiscali non abbiano potuto avere ripercussioni negative né sulla concorrenza né sugli scambi tra Stati membri. Infatti la quota di mercato della Ramondín, già molto importante prima del trasferimento delle attività nel territorio storico di Álava, non sarebbe stata aumentata a detrimento di altre imprese. Esse segnalano ancora che, nel presente caso di specie, non è stata presentata alcuna denuncia da parte di un concorrente della Ramondín.

69.
    Il Tribunale ricorda che soltanto gli aiuti di Stato che «incidano sugli scambi fra Stati membri» e che «falsino o minaccino di falsare la concorrenza» rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE. Benché, in taluni casi, possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (sentenza della Corte 19 ottobre 2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione, Racc. pag. I-8855, punto 66, ed i riferimenti citati).

70.
    Nella decisione impugnata la Commissione constata che la «Ramondín detiene una quota del 40% circa del mercato mondiale delle capsule di stagno» (diciottesimo ‘considerando’). Essa menziona i sei concorrenti europei della Ramondín e le rispettive quote di mercato. La Commissione chiarisce poi che la Ramondín ha realizzato nel 1997 un «fatturato pari a 24 milioni di EUR, di cui il 70% realizzato da vendite effettuate fuori dalla Spagna» (diciannovesimo ‘considerando’) ed aggiunge che «[t]ale dato, unitamente al fatto che esiste un numero limitato di fornitori sul mercato mondiale, indica che il prodotto in questione è oggetto di scambi commerciali tra gli Stati membri».

71.
    Tale motivazione sommaria, e non contestata, è sufficiente a dimostrare che gli aiuti controversi rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE.

72.
    Va in proposito ricordato come dalla giurisprudenza risulti (sentenze della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punti 11 e 12, e Belgio/Commissione, citata al punto 51 supra, punti 47-48; sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaams Gewest/Commissione, Racc. pag. II-717, punti 48-50) che qualsiasi aiuto concesso ad un'impresa che eserciti le sue attività sul mercato comunitario è idoneo a causare distorsioni di concorrenza e ad incidere sugli scambi fra Stati membri.

73.
    Orbene, nel caso di specie, gli aiuti di cui ha fruito la Ramondín hanno migliorato la sua capacità operativa e, quindi, la posizione concorrenziale di un'impresa che, come ammettono le stesse ricorrenti, era già la prima impresa europea del settore. E' dunque manifesto che siffatti aiuti rischiano di falsare la concorrenza ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Inoltre detti aiuti sono anche tali da incidere sugli scambi tra Stati membri. In effetti, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, le ricorrenti nella causa T-103/00 hanno spiegato che il 24% della produzione della Ramondín viene esportato verso paesi dell'Unione europea.

74.
    Le ricorrenti non possono trarre argomento dal fatto che la Ramondín non ha aumentato le sue quote di mercato. Infatti, se la Ramondín avesse dovuto sopportare tutti i costi del trasferimento delle sue attività verso il Paese Basco, non è da escludere che la Ramondín avrebbe dovuto aumentare i prezzi di vendita dei suoi prodotti e che i suoi concorrenti avrebbero potuto approfittare di tale occasione per aumentare la rispettiva quota di mercato.

75.
    La circostanza che nessuno tra i concorrenti della Ramondín abbia presentato denuncia è del tutto irrilevante poiché è assodato nella fattispecie che gli aiuti in questione sono idonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri ed a falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

76.
    Infine i ricorrenti sostengono che, affinché le misure litigiose possano considerarsi quali aiuti di Stato rientranti nella sfera di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che dette misure incidono sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri in maniera effettiva e sensibile. Il ricorrente nella causa T-92/00 si riferisce ancora alla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU 1996, C 68, pag. 9) ed alla pubblicazione della Commissione «Illustrazione delle regole applicabili agli aiuti di Stato, Situazione al dicembre 1996», Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume II B.

77.
    Va ricordato che la Commissione non è tenuta a dimostrare l'effetto reale che tali aiuti hanno avuto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri (sentenza CETM/Commissione, citata al punto 23 supra, punto 103). Infatti, se la Commissione dovesse dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze di aiuti già concessi, verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'art. 88, n. 3, CE a detrimento di quelli che notificano gli aiuti allo stato di progetto (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 33).

78.
    Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la giurisprudenza non esige, per concludere in questo senso, che la distorsione della concorrenza o la minaccia di una siffatta distorsione e la ripercussione sugli scambi intracomunitari siano sensibili o sostanziali (sentenze della Corte 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punti 42 e 43; Vlaams Gewest/Commissione, citata al punto 72 supra, punto 46, e CETM/Commissione, citata al punto 23 supra, punto 94).

79.
    Anche se la Commissione ha riconosciuto nella sua pubblicazione «Illustrazione delle regole applicabili agli aiuti di Stato», citata al punto 76 supra, che «l'aiuto deve avere un effetto sensibile sulla concorrenza» affinché rientri nell'art. 87, n. 1, CE, ciò non toglie che la Commissione, riferendosi alla sua comunicazione relativa agli aiuti de minimis di cui al punto 76 supra, ha fissato tale soglia ad un livello di aiuto di EUR 100 000, soglia manifestamente superata nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza della Corte 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punti 39-41).

80.
    Ne consegue che nemmeno la terza parte può essere accolta.

81.
    Pertanto il primo motivo va integralmente respinto.

Secondo motivo: sviamento di potere

82.
    I ricorrenti fanno valere che la Commissione ha commesso uno sviamento di potere in quanto si è servita di poteri conferitile dagli artt. 87 CE e 88 CE allo scopo di perseguire, in realtà, obiettivi di armonizzazione fiscale.

83.
    Essi sostengono che la decisione impugnata si iscrive in un procedimento globale, avviato dalla Commissione, diretto a mettere in questione il regime tributario basco nel suo complesso. Essi ricordano in proposito che diversi procedimenti sono stati avviati ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE con riguardo a misure fiscali basche. Invece di ricorrere al procedimento di cui agli artt. 96 CE e 97 CE, la Commissione tenterebbe quindi di realizzare una certa armonizzazione fiscale attraverso la politica degli aiuti di Stato.

84.
    Il Tribunale ricorda che una decisione è viziata da sviamento di potere solamente ove risulti, sulla base di elementi obiettivi, pertinenti e concordanti, che essa sia stata emanata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (sentenze del Tribunale 23 ottobre 1990, causa T-46/89, Pitrone/Commissione, Racc. pag. II-577, punto 71, e 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-491, punto 779).

85.
    Orbene, i ricorrenti non producono alcun indizio obiettivo che permetta di concludere nel senso che il vero scopo perseguito dalla Commissione adottando la decisione impugnata era quello di ottenere un'armonizzazione fiscale. In effetti il loro argomento si fonda integralmente su speculazioni concernenti eventuali motivi sottostanti alla decisione impugnata. Inoltre i ricorrenti non dimostrano neppure l'esistenza di qualsivoglia armonizzazione di fatto che sarebbe stata realizzata a livello comunitario dalla decisione impugnata.

86.
    Il ricorrente nella causa T-92/00 si riferisce ancora alle osservazioni formulate dalla Commissione nell'ambito delle cause all'origine dell'ordinanza del presidente della Corte 16 febbraio 2000, cause riunite C-400/97, C-401/97 e C-402/97, Juntas Generales de Guipúzcoa e a. (Racc. pag. I-1073), secondo cui le Normas Forales costituiscono aiuti di Stato in quanto sono esclusivamente applicabili in una zona particolare di uno Stato membro. Seguire un ragionamento siffatto equivarrebbe a rimettere in questione la capacità normativa delle autorità basche in materia tributaria, riconosciuta dalla Costituzione spagnola.

87.
    Tale argomento va respinto. Occorre infatti ricordare che la Commissione non si è fondata, nella decisione impugnata, sul criterio della selettività regionale onde dimostrare che i vantaggi fiscali di cui ha fruito la Ramondín sono aiuti di Stato rientranti nella sfera di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE (v. punti 27 e 45 supra).

88.
    Risulta da quanto precede che anche il secondo motivo va respinto.

Terzo motivo: violazione del principio della parità di trattamento

89.
    Le ricorrenti sostengono che la Ramondín e la Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa), altra impresa interessata da un procedimento in materia di aiuto concernente il Territorio Histórico de Álava, non sono le sole imprese ad aver fruito del credito d'imposta e della riduzione della base imponibile istituite dalle Normas Forales del Territorio Histórico de Álava. Tuttavia la Commissione avrebbe emanato decisioni unicamente quanto all'applicazione delle misure fiscali in parola alla Ramondín ed alla Demesa. Agendo in tal modo, la Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento.

90.
    Il Tribunale constata in primo luogo che le ricorrenti nella causa T-103/00 hanno fatto valere per la prima volta nella loro replica la violazione del principio della parità di trattamento. Trattasi di un nuovo motivo che è irricevibile a norma dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

91.
    Il motivo è comunque infondato.

92.
    In effetti il sistema previsto dal Trattato è un sistema di previo controllo degli aiuti. Per tale ragione gli Stati membri hanno l'obbligo di notificare, in conformità dell'art. 88, n. 3, CE, qualunque nuovo aiuto alla Commissione. Orbene, le ricorrenti non dimostrano affatto e non fanno neppure valere che lo Stato spagnolo avrebbe notificato alla Commissione l'attuazione delle misure fiscali litigiose a favore di altre imprese, senza che la Commissione avesse adottato nei loro confronti una decisione d'incompatibilità degli aiuti.

93.
    Il ricorrente nella causa T-92/00, ricorrente anche nella causa T-127/00, concernente la Demesa, fa però valere come emerga da un punto della controreplica della Commissione in quest'ultima causa che la Commissione conosceva l'identità di numerose imprese che hanno fruito, al pari della Ramondín e della Demesa, delle misure fiscali controverse.

94.
    Il Tribunale dichiara al riguardo che il punto in questione della controreplica della Commissione nella causa T-127/00 menziona soltanto la concessione di un aiuto da parte delle autorità di Vizcaya, e non di Álava, a un'impresa a norma della legislazione di Vizcaya. In ogni caso, anche se, al momento della presentazione della controreplica nella causa T-127/99, il 21 febbraio 2000, la Commissione era a conoscenza del fatto che molte imprese beneficiavano delle misure fiscali litigiose di Álava, una constatazione siffatta non dimostrerebbe che la Commissione, adottando la decisione impugnata, il 22 dicembre 1999, ha violato il principio della parità di trattamento. Occorre ricordare che, nell'ambito di un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la legittimità di un atto comunitario dev'essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T-296/97, Alitalia/Commissione, Racc. pag. II-3871, punto 86).

95.
    In ogni caso, anche se fosse dimostrato che la Commissione era a conoscenza, al momento dell'adozione della decisione impugnata, dell'identità di altre imprese che fruiscono degli stessi aiuti della Ramondín, il presente motivo non potrebbe essere accolto. Infatti, un accertamento di tal genere non consentirebbe di escludere l'illegittimità e l'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti di cui ha fruito la Ramondín (v., per analogia, sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, citata al punto 84 supra, punto 4428).

96.
    Va infine rammentato che la Commissione, con lettere 17 agosto e 29 settembre 1999, ha notificato alle autorità spagnole le sue decisioni di avviare procedimenti aventi ad oggetto, in maniera generale, il credito d'imposta e la riduzione della base imponibile di cui alle Normas Forales de Álava (sintesi pubblicate, rispettivamente, nella GU 2000, C 71, pag. 8, e nella GU 2000, C 55, pag. 2). Tali procedimenti riguardano indirettamente tutte le imprese che hanno fruito delle misure fiscali di cui trattasi.

97.
    Ne deriva che il terzo motivo va respinto.

Quarto motivo: violazione dell'art. 253 CE

98.
    I ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha sufficientemente motivato, nella decisione impugnata, il fatto che le misure qualificate aiuti di Stato avrebbero inciso sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Esse sottolineano che l'unica informazione fornita in proposito dalla Commissione nella decisione impugnata è un elenco delle imprese attive nel medesimo settore della Ramondín nonché le rispettive quote di mercato.

99.
    Emerge però dall'esame condotto ai punti 66-81 supra che la motivazione della decisione impugnata concernente l'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri è stata sufficiente per consentire agli interessati di difendere i loro diritti ed al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86).

100.
    Neppure l'ultimo motivo può quindi venire accolto.

101.
    Risulta da tutte le precedenti considerazioni che i ricorsi vanno respinti.

Sulle spese

102.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono soccombenti, occorre decidere che esse sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione, conformemente alle conclusioni di quest'ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    I ricorsi sono respinti.

2)    Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese oltre a quelle sostenute dalla Commissione.

Azizi
Lenaerts
Tiili

        Moura Ramos                        Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 marzo 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Jaeger


1: Lingua processuale: lo spagnolo.