Language of document : ECLI:EU:T:2016:8

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

14 gennaio 2016 (*)

«Agricoltura – Restituzione all’esportazione – Carne di volatili da cortile – Regolamento di esecuzione che fissa la restituzione a EUR 0 – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Incidenza diretta – Ricevibilità – Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011 – Obbligo di motivazione – Articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 – Legittimo affidamento»

Nella causa T‑397/13,

Tilly‑Sabco, con sede in Guerlesquin (Francia), rappresentata da R. Milchior, F. Le Roquais e S. Charbonnel, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Doux SA, con sede in Châteaulin (Francia), rappresentata da J. Vogel, avvocato,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Bianchi e K. Skelly, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (GU L 196, pag. 13),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da A. Dittrich (relatore), presidente, J. Schwarcz e V. Tomljenović, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

1        La ricorrente, la Tilly‑Sabco, è una società operante, in particolare, nel settore dell’esportazione di polli interi congelati nei paesi del Medio Oriente.

2        Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento di un atto adottato dalla Commissione europea, con il quale quest’ultima ha fissato a zero l’importo delle restituzioni all’esportazione nel settore della carne di volatili da cortile per tre categorie di polli interi congelati.

3        I principi che regolano le restituzioni all’esportazione sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1), come modificato.

4        Il capo III, «Esportazioni», della parte III, «Scambi con i paesi terzi», del regolamento n. 1234/2007 contiene una sezione II, «Restituzioni all’esportazione», dedicata a dette restituzioni. L’articolo 162 di tale regolamento dispone che, nella misura necessaria per consentire l’esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all’articolo 218 TFUE, la differenza tra tali quotazioni o prezzi e i prezzi nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione per i prodotti rientranti, in particolare, nel settore delle carni di pollame.

5        A termini dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, le restituzioni all’esportazione sono le stesse per tutta l’Unione. Secondo il paragrafo 2 del medesimo articolo, le restituzioni sono fissate dalla Commissione e tale fissazione può aver luogo periodicamente o, per taluni prodotti, mediante gara. Tale paragrafo prevede altresì che, tranne in caso di fissazione mediante gara, l’elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all’esportazione e l’importo di tali restituzioni sono fissati almeno una volta ogni tre mesi.

[omissis]

10      Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (GU L 196, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), la Commissione ha fissato, in particolare, a zero l’importo delle restituzioni all’esportazione per tre categorie di polli congelati, contrassegnati dai codici 0207 12 10 9900, 0207 12 90 9190 e 0207 12 90 9990.

11      L’importo delle restituzioni per gli altri sei prodotti – essenzialmente pulcini – ripreso nell’allegato del regolamento impugnato, già fissato a zero dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1056/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (GU L 276, pag. 31), non è stato modificato.

12      Secondo l’allegato del regolamento impugnato, le destinazioni interessate dalle restituzioni all’esportazione sono costituite, in particolare, da paesi del Medio Oriente.

13      Il regolamento impugnato ha inoltre abrogato il regolamento n. 360/2013, che fissava sino a quel momento il livello delle restituzioni per il settore in questione.

[omissis]

 Procedimento e conclusioni delle parti

17      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 agosto 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

18      Con separato atto, depositato in pari data nella cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha presentato domanda di provvedimenti provvisori con cui ha chiesto, in sostanza, al presidente del Tribunale di sospendere l’esecuzione del regolamento impugnato, sino all’adozione della decisione di definizione della controversia nel procedimento principale. Con ordinanza del 29 agosto 2013, il presidente del Tribunale ha autorizzato la Repubblica francese a intervenire nel procedimento sommario a sostegno della ricorrente. Il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori con l’ordinanza del 26 settembre 2013, Tilly‑Sabco/Commissione (T‑397/13 R, EU:T:2013:502), e le spese sono state riservate.

19      Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2013, la Doux SA, una società anch’essa operante, in particolare, nel settore dell’esportazione di polli interi congelati dall’Unione ai paesi del Medio Oriente, ha chiesto di intervenire a sostegno della ricorrente nel procedimento principale. Con ordinanza del 7 aprile 2014 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha autorizzato l’intervento.

20      La ricorrente ha chiesto che alcuni elementi riservati contenuti nella replica nonché nei relativi allegati fossero esclusi dalla comunicazione all’interveniente. La comunicazione all’interveniente dei suddetti scritti e dei relativi allegati è stata limitata alle versioni non riservate prodotte dalla ricorrente. L’interveniente non ha sollevato obiezioni in proposito.

21      L’interveniente ha depositato memoria d’intervento nel termine impartito e la Commissione ha presentato proprie osservazioni in merito a tale memoria sempre nel termine impartito. La ricorrente non ha depositato osservazioni su detta memoria nel termine impartito.

22      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, ha invitato le parti a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti chiedendo alla Commissione di produrre taluni documenti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nel termine impartito.

23      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare il regolamento impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

24      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente contro il regolamento impugnato;

–        annullare il regolamento impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

25      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

–        riservare le spese.

 In diritto

26      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, il primo, sulla violazione delle forme sostanziali e su uno sviamento di procedura, il secondo, su un vizio di procedura e sull’incompetenza, il terzo, sulla carenza di motivazione, il quarto, sulla violazione di legge o su un manifesto errore di valutazione e, il quinto, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

27      La Commissione, senza sollevare formalmente eccezioni di irricevibilità, considera irricevibile il ricorso. Essa ritiene che la ricorrente non sia legittimata ad agire, poiché, a suo avviso, non sussistono le condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

 I – Sulla ricevibilità

28      La ricorrente, sostenuta dall’interveniente, fa valere che il regolamento impugnato costituisce un atto regolamentare che la riguarda direttamente e che non comporta alcuna misura di esecuzione, conformemente alla terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. In subordine, essa afferma di essere interessata direttamente e individualmente dal regolamento impugnato, ai sensi della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

29      Occorre esaminare, in limine, se il regolamento impugnato costituisca un atto regolamentare che riguardi direttamente la ricorrente e che non comporti alcuna misura di esecuzione.

 A – Sull’esistenza di un atto regolamentare

30      Per quanto riguarda, anzitutto, la questione se il regolamento impugnato costituisca un atto regolamentare ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, si deve ricordare che la nozione di atto regolamentare ai sensi di tale disposizione deve essere interpretata nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi [sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, Racc., EU:C:2013:625, punto 61; ordinanza del 6 settembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, T‑18/10, Racc., EU:T:2011:419, punto 56, e sentenza del 25 ottobre 2011, Microban International e Microban (Europe)/Commissione, T‑262/10, Racc., EU:T:2011:623, punto 21].

31      Come sottolineato correttamente dalla ricorrente, un atto possiede portata generale, se si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto [ordinanza dell’8 aprile 2008, Saint‑Gobain Glass Deutschland/Commissione, C‑503/07 P, Racc., EU:C:2008:207, punto 71, e sentenza Microban International e Microban (Europe)/Commissione, punto 30 supra, EU:T:2011:623, punto 23]. Nella specie, occorre rilevare che il regolamento impugnato ha portata generale, in quanto ha lo scopo di fissare l’importo delle restituzioni all’esportazione che si applicano a una categoria di operatori considerati in modo generale ed astratto, ossia a tutti gli operatori che esportano i prodotti in questione verso i paesi interessati da detto regolamento.

32      Dato che il regolamento impugnato non è stato adottato né secondo la procedura legislativa ordinaria né secondo una procedura legislativa speciale ai sensi dell’articolo 289, paragrafi da 1 a 3, TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 4 giugno 2012, Eurofer/Commissione, T‑381/11, Racc., EU:T:2012:273, punto 44), esso costituisce un atto regolamentare ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

33      La Commissione riconosce, del resto, che il regolamento impugnato costituisce un atto regolamentare.

 B – Sull’incidenza diretta sulla ricorrente

34      Non sussiste alcun motivo per interpretare la nozione di incidenza diretta, come richiesta per gli atti regolamentari nell’ambito della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, diversamente da come tale nozione viene interpretata nell’ambito della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, ossia nel caso degli atti che riguardano «direttamente e individualmente» una persona fisica o giuridica (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, Racc., EU:C:2013:204, paragrafo 59).

35      La condizione dell’incidenza diretta esige, in primo luogo, che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, non lasci ai propri destinatari alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa contestata, senza intervento di altre norme intermedie [v. sentenza Microban International e Microban (Europe)/Commissione, punto 30 supra, EU:T:2011:623, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

36      Nella specie, il regolamento impugnato produce effetti giuridici direttamente nei confronti della ricorrente, nel senso che essa non può più beneficiare di restituzioni all’esportazione di importo positivo per le sue esportazioni di polli interi congelati verso i paesi del Medio Oriente. Poiché l’importo delle restituzioni all’esportazione è stato fissato a zero dal regolamento impugnato, quest’ultimo non lascia alcun potere discrezionale, al riguardo, alle autorità nazionali incaricate di assegnare le restituzioni. Anche se un’autorità nazionale concedesse una restituzione all’esportazione, quest’ultima sarebbe automaticamente di importo pari a zero, in quanto il regolamento impugnato non lascia alcun potere discrezionale alle autorità nazionali che consenta loro di fissare una restituzione all’esportazione di importo positivo.

37      Pertanto, il regolamento impugnato ha incidenza diretta sulla ricorrente.

38      La Commissione ha del resto confermato, in risposta a un quesito formulato al riguardo all’udienza, di non contestare l’incidenza diretta nei confronti della ricorrente, conferma di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.

 C – Sull’esistenza di un atto che non comporta alcuna misura di esecuzione

39      La nozione di atti regolamentari che non comportano alcuna misura di esecuzione, ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, dev’essere interpretata alla luce dell’obiettivo di detta disposizione consistente, come emerge dalla sua genesi, nell’evitare che un singolo sia costretto a violare la legge per poter accedere al giudice. Orbene, qualora un atto regolamentare produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica senza richiedere misure di esecuzione, quest’ultima rischierebbe di essere privata di tutela giurisdizionale effettiva se non disponesse di un rimedio diretto dinanzi al giudice dell’Unione al fine di contestare la legittimità dell’atto regolamentare medesimo. Infatti, in assenza di misure di esecuzione, una persona fisica o giuridica, ancorché direttamente interessata dall’atto in questione, non sarebbe in grado di ottenere un controllo giurisdizionale dell’atto se non dopo aver violato le disposizioni dell’atto medesimo facendone valere l’illegittimità nell’ambito dei procedimenti avviati nei suoi confronti dinanzi ai giudici nazionali (sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, Racc., EU:C:2013:852, punto 27).

40      La Corte ha altresì precisato che, laddove un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, il sindacato giurisdizionale sul rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è garantito indipendentemente dalla questione se tali misure provengano dall’Unione o dagli Stati membri. Le persone fisiche o giuridiche che non possono, in considerazione dei requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente dinanzi al giudice dell’Unione un atto regolamentare dell’Unione sono protette contro l’applicazione, nei loro confronti, di un atto di tal genere dalla possibilità di impugnare le misure di esecuzione che l’atto medesimo comporta (sentenza Telefónica/Commissione, punto 39 supra, EU:C:2013:852, punto 28).

41      Nella valutazione della questione se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre far riferimento alla posizione della persona che invochi il diritto di ricorso ai sensi della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Resta quindi irrilevante la questione se l’atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli. Inoltre, occorre fare esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso (sentenza Telefónica/Commissione, punto 39 supra, EU:C:2013:852, punti 30 e 31).

42      Sebbene dalla giurisprudenza richiamata supra al punto 39 emerga che la nozione di atti regolamentari che non comportano alcuna misura di esecuzione dev’essere interpretata alla luce dell’obiettivo della suddetta disposizione, consistente nel garantire una tutela giurisdizionale effettiva, ciò non significa, tuttavia, che si debba esaminare tale nozione esclusivamente alla luce di tale obiettivo. Infatti, non è possibile pronunciarsi su un criterio oggettivo di ricevibilità, ossia la condizione dell’esistenza di un atto regolamentare che comporti misure di esecuzione, rispondendo unicamente alla questione se il ricorrente disponga di una tutela giurisdizionale effettiva.

43      Tenuto conto del tenore letterale della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, occorre altresì esaminare se l’atto regolamentare di cui trattasi «comporti» misure finalizzate alla sua esecuzione. Ciò significa che possono configurarsi quali misure di esecuzione ai sensi di tale disposizione soltanto misure che gli organi o gli organismi dell’Unione o le autorità nazionali adottino nel normale svolgimento dell’attività. Se, nel corso normale dell’attività, gli organi o gli organismi dell’Unione e le autorità nazionali non adottano alcuna misura volta a dare esecuzione all’atto regolamentare e a concretizzare i suoi effetti per ciascuno degli operatori interessati, tale atto regolamentare non «comporta» alcuna misura di esecuzione.

44      Occorre sottolineare che, alla luce del tenore letterale della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, non è sufficiente che l’atto regolamentare «possa comportare» misure di esecuzione, ma è necessario che «comporti» misure di esecuzione.

45      Il tenore letterale della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, in versioni linguistiche del Trattato FUE diverse dalla versione francese, come la versione inglese (does not entail implementing measures) o la versione tedesca (keine Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen), conferma che deve trattarsi di misure che seguono, di norma, l’atto regolamentare. Non è sufficiente che un operatore abbia la possibilità di obbligare, artificialmente, l’amministrazione ad adottare una misura impugnabile, in quanto l’atto regolamentare non «comporta» una misura di tal genere.

46      Si deve quindi esaminare se, nel normale svolgimento dell’attività, verranno adottate misure dalle autorità al fine di dare esecuzione al regolamento impugnato.

47      A termini dell’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, una restituzione all’esportazione è concessa solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione. L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186, pag. 1), prevede che, tranne che per le esportazioni di merci, il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione. Come sottolineato dalla Commissione, la domanda dev’essere presentata alle autorità nazionali e il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione è anch’esso rilasciato dalle autorità nazionali.

48      Peraltro, secondo l’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento n. 612/2009, la restituzione viene versata, su domanda specifica dell’esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

49      Occorre inoltre rilevare che, a termini dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114, pag. 3), occorre presentare un titolo, nel caso di esportazioni, per «i prodotti indicati all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i quali è stata fissata una restituzione all’esportazione, anche di importo uguale a zero, o una tassa all’esportazione».

50      Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 376/2008, «[a]i fini del regime dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata di cui al paragrafo 1, quando una restituzione è stata fissata per prodotti non compresi nell’allegato II, parte II, e un operatore non presenta domanda di restituzione, esso non è tenuto a presentare un titolo per l’esportazione dei prodotti interessati».

51      Nella specie, è pacifico inter partes che non sussisteva alcun obbligo di ottenere un titolo di esportazione per i prodotti in questione per poterli esportare senza beneficiare di restituzioni all’esportazione.

52      La Commissione afferma che, anche in caso di fissazione a zero dell’importo delle restituzioni all’esportazione da parte di un regolamento, «nulla vieta» ad un operatore di presentare domanda di rilascio di un titolo di esportazione, in quanto, con il rilascio di un titolo di esportazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 376/2008, sarebbe fissato il diritto di esportare, ponendo l’operatore al riparo da qualsiasi rischio nel caso in cui l’Unione decidesse di imporre un dazio aggiuntivo, un divieto di esportazione o qualsiasi altra misura simile.

53      Tuttavia, la questione rilevante al fine di stabilire se il regolamento impugnato «comporti» misure di esecuzione non è di accertare se nulla vieti agli operatori interessati di chiedere un titolo di esportazione contenente la fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione, bensì di accertare se, nel normale svolgimento dell’attività, gli operatori presentino domande di tal genere.

54      Al riguardo, occorre rilevare che, dal momento che l’ottenimento di un titolo di esportazione non è obbligatorio e che le restituzioni all’esportazione che possono essere fissate saranno, in ogni caso, di importo pari a zero, nel normale svolgimento dell’attività, gli operatori interessati non presenteranno alle autorità nazionali domande di titoli di esportazione contenenti la fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione.

55      La ricorrente sottolinea correttamente, nella replica, che l’istituzione di una tassa all’esportazione, se non addirittura del divieto di esportazione tra la data della domanda del titolo di esportazione e l’esportazione propriamente detta, era un rischio teorico, nel 2013, per il settore in questione. Infatti, dato che i prodotti di cui trattasi avevano beneficiato, sino all’adozione del regolamento impugnato, di restituzioni all’esportazione di importo positivo, non era ipotizzabile che, in un futuro prossimo, la Commissione istituisse una tassa all’esportazione o addirittura un divieto di esportazione. La Commissione non afferma, del resto, l’esistenza di un rischio di tal genere.

56      Peraltro, la Commissione riconosce che, nel settore del pollame, non sono state presentate domande di titoli di esportazione dopo la fissazione a zero delle restituzioni da parte del regolamento impugnato.

57      Poiché la Commissione sottolinea che, nei settori dei cereali e dello zucchero, sono state presentate domande di titoli di esportazione nonostante la fissazione a zero dell’importo delle restituzioni all’esportazione, occorre rilevare che la stessa Commissione non fornisce dettagli che consentano di valutare le ragioni per cui operatori di altri settori abbiano presentato siffatte domande e di valutare se la situazione nel settore della carne di volatili da cortile fosse paragonabile. La Commissione ha del resto riconosciuto, all’udienza, che non esistevano esempi recenti di una prassi di tal genere.

58      Data la fissazione a zero dell’importo delle restituzioni all’esportazione, da parte del regolamento impugnato, e in assenza di obbligo di presentazione di un titolo di esportazione per poter esportare i prodotti in questione, nel corso del normale svolgimento dell’attività non sarà presentata alle autorità nazionali alcuna domanda di titoli di esportazione. In mancanza di domande di titoli di esportazione contenenti la fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione, le autorità nazionali non adotteranno alcuna misura per dare esecuzione al regolamento impugnato. Le medesime non adotteranno quindi, nel normale svolgimento dell’attività, misure di tal genere. Non esisterà quindi alcuna misura che concretizzi gli effetti del regolamento impugnato nei confronti dei vari operatori interessati.

59      Sarebbe artificiale ritenere che il regolamento impugnato comporti misure di esecuzione unicamente in quanto gli operatori possono presentare domande di titoli di esportazione contenenti la fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione obbligando, quindi, le autorità nazionali ad adottare misure di esecuzione del regolamento impugnato, ossia la concessione di restituzioni all’esportazione di importo pari a zero. Infatti, gli operatori non hanno alcun motivo per procedere in tal senso e non lo faranno, quindi, nel normale svolgimento dell’attività.

60      La Commissione ammette che possa sembrare eccessivo imporre ad un operatore di presentare domanda di titolo di esportazione al solo fine di ottenere l’accesso a un giudice. Essa riconosce altresì, in risposta a un quesito scritto formulato, al riguardo, dal Tribunale, che, «in una certa misura», la fissazione a zero dell’importo delle restituzioni all’esportazione in un regolamento costituisce un atto che, nel normale svolgimento dell’attività, non comporterà l’adozione di alcun atto, da parte di un’autorità, per la sua esecuzione, in quanto un operatore non necessita a priori di alcun atto per poter esportare senza restituzioni.

61      La Commissione ritiene tuttavia che, nel caso di specie, l’atto di esecuzione, che non sarebbe di norma richiesto, avrebbe potuto essere correttamente richiesto al fine di ottenere accesso alla giustizia. La Commissione ritiene che la ricorrente avrebbe potuto chiedere un titolo di esportazione che avrebbe dato diritto a una restituzione all’esportazione di importo pari a EUR 0 e che, dopo aver fornito la prova dell’esportazione dei prodotti menzionati nel titolo, avrebbe potuto contestare dinanzi al giudice nazionale la concessione di una restituzione di importo pari a zero, facendo valere la presunta illegittimità del regolamento impugnato.

62      Tuttavia, proprio il fatto che una domanda sia presentata a un’autorità nazionale al solo scopo di poter avere accesso alla giustizia implica che tale domanda non sia presentata nel normale svolgimento dell’attività. Considerato che l’amministrazione nazionale non ha altra scelta se non quella di fissare a zero l’importo delle restituzioni, l’esportatore non può avere interesse a ottenere la fissazione delle restituzioni, da parte dell’amministrazione nazionale, a tali condizioni, salvo che per ottenere, in modo «artificiale», l’adozione di un atto che possa essere oggetto di ricorso.

63      Dai suesposti rilievi emerge che il regolamento impugnato non «comporta» alcuna misura di esecuzione.

64      Tale risultato non è rimesso in discussione dall’argomento della Commissione secondo il quale sarebbe paradossale subordinare la ricevibilità di un ricorso al livello delle restituzioni e ritenere che, in caso di fissazione a zero dell’importo delle restituzioni, il regolamento non comporti alcuna misura di esecuzione mentre, in caso di fissazione a un livello superiore a zero, l’atto impugnabile sia quello di esecuzione a livello nazionale.

65      Infatti, la questione se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione dev’essere esaminata tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie. Occorre ricordare che, nella valutazione della questione se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre far riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso (v. supra, punto 41). È quindi possibile che uno stesso regolamento possa essere contestato da taluni operatori dinanzi al Tribunale, in quanto li riguarda direttamente e non comporta alcuna misura di esecuzione nei loro confronti, mentre comporta misure di esecuzione nei confronti di altri operatori. A maggior ragione, non è escluso che un regolamento che fissi a zero l’importo delle restituzioni non comporti misure di esecuzione, mentre un regolamento «simile», che fissi restituzioni a un importo positivo, comporti tali misure.

66      Non è quindi necessario esaminare la fondatezza degli argomenti della ricorrente secondo i quali, anche se avesse chiesto un titolo di esportazione contenente la fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione, essa non avrebbe potuto in ogni caso contestare dinanzi al giudice nazionale l’atto adottato a livello nazionale, recante la concessione di restituzioni all’esportazione di importo pari a zero.

67      Non è neppure necessario esaminare gli argomenti della ricorrente secondo i quali essa sarebbe individualmente interessata dal regolamento impugnato.

68      Da tutte le considerazioni suesposte risulta che il ricorso è ricevibile, in quanto il regolamento impugnato è un atto regolamentare che riguarda direttamente la ricorrente e che non contiene alcuna misura di esecuzione.

 II – Nel merito

 A – Sul primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali e su uno sviamento di procedura

69      Il primo motivo si articola su due capi. Il primo riguarda l’inosservanza della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13), e, il secondo, una contraddizione tra la procedura adottata e i visti di cui al testo normativo in questione.

 1. Sul primo capo, vertente sull’inosservanza della procedura prevista dal regolamento n. 182/2011

70      La ricorrente, sostenuta dall’interveniente, ritiene che, presentando il progetto del regolamento impugnato soltanto nel corso della riunione del comitato di gestione, la Commissione non abbia rispettato le regole previste dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011. La Commissione non avrebbe fornito ai membri del comitato di gestione tutti gli elementi che avrebbero offerto loro «tempestive e effettive opportunità di esaminare il progetto di atto di esecuzione ed esprimere la loro posizione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011.

71      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente e dell’interveniente.

72      Occorre rilevare, anzitutto, che la ricorrente ha inizialmente osservato che il primo motivo riguardava interamente lo sviamento della procedura.

73      Tuttavia, con il primo capo del primo motivo, la ricorrente deduce in sostanza la violazione di forme sostanziali, in quanto la Commissione non avrebbe rispettato, in fase di consultazione del comitato di gestione, la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011. All’udienza, la ricorrente ha confermato che il primo capo del primo motivo riguardava, in realtà, la violazione di norme sostanziali, conferma di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.

 a) Sulla pretesa violazione di norme procedurali

74      A termini dell’articolo 195 del regolamento n. 1234/2007, la Commissione è assistita dal comitato di gestione. Secondo l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 182/2011, il comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

75      L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011 così recita:

«Il presidente sottopone al comitato il progetto di atto di esecuzione che deve essere adottato dalla Commissione.

Salvo in casi debitamente giustificati, il presidente convoca una riunione entro un termine non inferiore a quattordici giorni dalla presentazione del progetto di atto di esecuzione e del progetto di ordine del giorno al comitato. Il comitato esprime il suo parere sul progetto di atto di esecuzione entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione. I termini sono proporzionati e offrono ai membri del comitato tempestive e effettive opportunità di esaminare il progetto di atto di esecuzione ed esprimere la loro posizione».

76      Come precisato dalla Commissione, la procedura di consultazione del comitato di gestione si è svolta nel seguente modo. Il 16 luglio, ossia due giorni prima della riunione del comitato di gestione, la Commissione ha inviato ai membri del comitato di gestione, tramite messaggio di posta elettronica, un documento intitolato «EU Market situation for poultry» (Situazione del mercato avicolo dell’Unione; in prosieguo: il «documento presentato al comitato di gestione»).

77      Nel corso della mattinata in cui si è svolta la riunione del comitato di gestione del 18 luglio 2013, la Commissione ha proceduto all’esposizione della situazione del mercato avicolo. Nel pomeriggio in cui tale riunione è proseguita, dopo le ore 13:00, la Commissione ha presentato al comitato di gestione il progetto del regolamento impugnato. Si trattava di un regolamento standard nel quale erano state aggiornate soltanto le cifre. Più in particolare, si trattava di una fotocopia del regolamento precedente che fissava le restituzioni all’esportazione, nel quale i riferimenti agli importi delle restituzioni erano stati barrati a matita.

78      Il progetto del regolamento impugnato è stato poi sottoposto a votazione. Il direttore generale della DG dell’agricoltura e dello sviluppo rurale ha espletato le formalità di autocertificazione lo stesso giorno alle ore 15:46, al fine di consentire, il giorno successivo, la pubblicazione del regolamento impugnato nella Gazzetta ufficiale, affinché entrasse in vigore e fosse applicato immediatamente.

79      La Commissione ha inoltre precisato di seguire tale prassi per la fissazione delle restituzioni all’esportazione dal 1962.

80      L’Istituzione ha inoltre rilevato che, nel caso di specie, la procedura e i termini non erano stati oggetto di alcuna contestazione da parte degli Stati membri.

81      La Commissione afferma che le ragioni sottese a tale prassi sono volte ad evitare fughe di notizie, perturbazioni del mercato e speculazioni che compromettano gli interessi finanziari dell’Unione. Essa rileva che la diffusione del progetto di misure dopo le ore 13:00 si giustifica con il fatto che, in base all’articolo 16 del regolamento n. 376/2008, nessuna domanda di titolo valido per lo stesso giorno può essere presentata dopo le ore 13:00. La Commissione ritiene che tali modalità siano assolutamente essenziali e che il fatto di conoscere anticipatamente un’eventuale diminuzione dell’importo delle restituzioni consentirebbe agli operatori, attraverso la fissazione anticipata delle restituzioni, di introitare cifre esorbitanti, frutto di pura speculazione, e ciò a danno del bilancio dell’Unione, comportando inoltre gravi perturbazioni dei mercati. La Commissione fa altresì valere che le misure sono comunicate agli operatori, prima della loro pubblicazione, dai vari organismi professionali che contattano le proprie amministrazioni nazionali.

82      La ricorrente ritiene che gli argomenti dedotti dalla Commissione non giustifichino la presentazione del progetto del regolamento impugnato soltanto nel corso della riunione e che non si possa presumere che esistesse il rischio di fughe di notizie.

83      Si deve quindi esaminare se il modus procedendi della Commissione nell’adozione del regolamento impugnato sia conforme alle regole di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011.

84      In limine, occorre esaminare la questione se il regolamento n. 182/2011 consenta, in linea di principio, che un progetto di regolamento possa essere presentato al comitato di gestione durante la seduta.

85      L’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, primo periodo, del regolamento n. 182/2011 prevede un termine non inferiore a quattordici giorni tra la data di presentazione del progetto di atto di esecuzione e la data della riunione del comitato di gestione, che dev’essere rispettato «[s]alvo in casi debitamente giustificati».

86      È quindi possibile derogare alla regola di presentazione dei progetti di regolamento quattordici giorni prima della data della riunione del comitato di gestione, senza che il regolamento n. 182/2011 preveda un termine minimo da rispettare. Alla luce della locuzione «[s]alvo in casi debitamente giustificati», che figura all’inizio del primo periodo dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 182/2011, tale primo periodo non osta a una presentazione del progetto di regolamento durante la seduta.

87      Il secondo periodo dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 182/2011 prevede che il comitato di gestione esprima il suo parere sul progetto di atto di esecuzione «entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione». La ricorrente ha affermato, in sostanza, all’udienza, che da tale formulazione risulta che un termine deve sempre esistere e che quest’ultimo non può essere pari a zero, ragion per cui sarebbe esclusa la presentazione del progetto del regolamento da adottare nel corso della seduta.

88      Al riguardo, la Commissione ha sottolineato correttamente, all’udienza, che, anche in caso di presentazione del progetto da adottare nel corso della seduta, i membri del comitato di gestione dispongono sempre di «un momento» per esaminare il testo. Infatti, anche in caso di presentazione di un progetto di regolamento durante la seduta, la votazione non si svolge contemporaneamente alla presentazione del progetto, ma sempre al termine di un certo lasso di tempo, di almeno qualche minuto o qualche quarto d’ora. La presentazione nel corso della riunione non significa, quindi, che esista un termine pari a zero per la formulazione del parere da parte del comitato di gestione.

89      Non osta a una presentazione del progetto di regolamento durante la seduta neppure il terzo periodo dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 182/2011, ai sensi del quale i «termini sono proporzionati e offrono ai membri del comitato tempestive e effettive opportunità di esaminare il progetto di atto di esecuzione ed esprimere la loro posizione». Infatti, quando un termine di qualche minuto o, a seconda dei casi, di qualche quarto d’ora tra la presentazione del progetto di regolamento al comitato di gestione e il passaggio alla votazione è sufficiente per offrire ai membri del comitato effettive opportunità di esaminare il progetto di atto di esecuzione ed esprimere la loro posizione, un termine di tal genere può risultare «proporzionato» ai sensi del terzo periodo dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 182/2011.

90      La formulazione secondo la quale ai membri del comitato di gestione devono essere offerte «tempestive» opportunità di esaminare il progetto va interpretata alla luce della circostanza che il termine, secondo la stessa disposizione, deve essere «proporzionato». La locuzione «tempestive» non significa necessariamente che il progetto di regolamento debba essere presentato al comitato di gestione prima della data della riunione. Quando un termine di qualche minuto o, a seconda dei casi, di qualche quarto d’ora è «proporzionato», tenuto conto delle circostanze, tale presentazione dev’essere considerata quale presentazione effettuata «tempestiv[amente]» ai sensi del terzo periodo dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 182/2011.

91      Alla luce dei suesposti rilievi, l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011 non osta, in linea di principio, alla presentazione di un progetto di regolamento nel corso di una riunione.

92      Occorre quindi esaminare se esistesse, per l’adozione del regolamento impugnato, una giustificazione sufficiente che consentisse l’inosservanza del termine di quattordici giorni imposto, «[s]alvo in casi debitamente giustificati», e se la presentazione nel corso della riunione del comitato di gestione abbia offerto, nella specie, ai membri del comitato di gestione effettive opportunità di esaminare il progetto di atto di esecuzione ed esprimere la loro posizione.

93      Al riguardo, va ricordato, anzitutto, che la Commissione ha inviato ai membri del comitato di gestione, tramite messaggio di posta elettronica, due giorni prima della data della riunione, il documento presentato al comitato di gestione, ossia una presentazione riguardante la situazione del mercato avicolo. Tale documento, prodotto dalla ricorrente in allegato all’atto introduttivo del ricorso, ha consentito agli Stati membri di ottenere informazioni sulla situazione del mercato e di formarsi una propria opinione in merito. Alla luce del contenuto di tale documento, il lasso di tempo tra l’invio di quest’ultimo e la data della riunione era sufficiente per consentire ai membri del comitato di gestione di venire utilmente a conoscenza degli elementi ivi contenuti, di formarsi un’opinione sulla situazione del mercato e di preparare eventuali quesiti da porre alla Commissione al riguardo nel corso della riunione del comitato di gestione. Occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011 non prevede alcun termine particolare per l’invio di tali documenti. Infatti, il termine di quattordici giorni previsto nel primo periodo dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 182/2011 riguarda soltanto la presentazione del progetto di atto di esecuzione e del progetto di ordine del giorno.

94      Occorre inoltre rilevare che dall’allegato 9 dell’atto introduttivo del ricorso emerge che l’invito e l’ordine del giorno, relativi alla riunione del comitato di gestione del 18 luglio 2013, risalgono al 3 luglio 2013. La ricorrente non afferma che il termine di quattordici giorni tra la data di presentazione del progetto di ordine del giorno e la data della riunione del comitato di gestione, previsto nel primo periodo dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 182/2011, non è stato rispettato nella fattispecie.

95      I membri del comitato di gestione sapevano, sin dalla ricezione dell’ordine del giorno del comitato di gestione, che sarebbe stata esposta, nel corso della mattinata della riunione, la situazione del mercato della carne di volatili da cortile e delle uova e che, dopo le ore 13:00, il comitato di gestione sarebbe stato invitato a rendere il proprio parere su un progetto di regolamento che fissava le restituzioni all’esportazione nel settore della carne di volatili da cortile. Tale circostanza ha lasciato tempo sufficiente ai membri del comitato di gestione, se questi lo desideravano, per contattare operatori interessati o organismi professionali, al fine di chiedere il loro parere sulla situazione del mercato e sull’importo delle restituzioni all’esportazione che essi ritenevano adeguato, o di informarsi attraverso fonti accessibili al pubblico sulla situazione del mercato.

96      Inoltre, l’esposizione della situazione del mercato da parte della Commissione, nella mattinata della riunione del comitato di gestione del 18 luglio 2013, ha offerto agli Stati membri l’opportunità di procedere ad uno scambio di vedute e di chiedere alla Commissione tutti i chiarimenti desiderati sulla situazione del mercato.

97      Infine, la Commissione ha presentato il progetto del regolamento impugnato nel pomeriggio della riunione medesima. Per quanto riguarda tale progetto, occorre ricordare che si trattava di un regolamento standard nel quale erano state aggiornate soltanto le cifre (v. supra, punto 77). Dall’allegato 10 dell’atto introduttivo del ricorso emerge che il progetto del regolamento impugnato, come presentato al comitato di gestione era una fotocopia del regolamento precedente, nella quale i nuovi importi delle restituzioni proposti erano stati aggiunti a mano. Da tale documento emerge inoltre che, a prescindere dall’aggiornamento dell’importo delle restituzioni, sono state effettuate soltanto modifiche puramente formali, quali l’aggiornamento della data e del numero del regolamento.

98      L’unica informazione che è stata aggiunta nel pomeriggio della riunione del 18 luglio 2013, oltre a quelle di cui erano già a conoscenza i membri del comitato di gestione, era quindi l’importo esatto delle restituzioni proposto dalla Commissione. Non era quindi necessario che il termine fissato dal presidente del comitato di gestione fosse sufficiente per studiare il testo del regolamento, ma soltanto per prendere conoscenza del fatto che l’importo proposto dalla Commissione era pari a zero e per formarsi un’opinione su tale proposta.

99      Alla luce della circostanza che i membri del comitato di gestione hanno avuto a disposizione tempo sufficiente, prima della data della riunione, per formarsi un’opinione sulla situazione del mercato, e che la situazione del mercato era stata inoltre illustrata nella mattinata della riunione, essi sono stati in grado di rendere immediatamente un parere sulla proposta della Commissione di fissare a zero l’importo delle restituzioni.

100    Inoltre, nulla impediva agli Stati membri di chiedere ulteriori chiarimenti alla Commissione e di invitarla a giustificare in modo più dettagliato la sua proposta di fissare a zero l’importo delle restituzioni all’esportazione. Gli Stati membri hanno avuto anche la possibilità di prendere la parola per spiegare agli altri membri del comitato di gestione che essi ritenevano tale fissazione a zero ingiustificata alla luce della situazione del mercato. La ricorrente non sostiene che un membro del comitato di gestione avrebbe inteso partecipare alla discussione e che ciò gli sarebbe stato impedito per insufficienza del tempo a disposizione. La Commissione, dal canto suo, sottolinea di non aver contingentato la durata degli interventi degli Stati membri e di aver fornito, come al solito, una risposta a tutti i questi formulati.

101    Occorre inoltre rilevare che, come precisato dalla Commissione, senza essere contraddetta al riguardo dalla ricorrente, nessun membro del comitato di gestione ha sollevato obiezioni riguardo alla presentazione del progetto del regolamento impugnato avvenuta solo nel corso della riunione né riguardo al termine intercorso tra la presentazione del progetto del regolamento impugnato e la sua messa a votazione.

102    All’udienza, la ricorrente ha affermato che gli Stati membri, quando hanno ricevuto le informazioni sulla situazione del mercato, due giorni prima della riunione del comitato di gestione, avrebbero potuto ritenere che, considerata l’evoluzione del mercato, la Commissione avrebbe proposto di mantenere l’importo delle restituzioni all’esportazione allo stesso livello previsto dal regolamento precedente. Secondo la ricorrente, l’aggiunta della cifra zero nella riunione del comitato di gestione avrebbe cambiato tutto.

103    Al riguardo, occorre rilevare che un membro del comitato di gestione, qualora ritenga, alla luce dell’esposizione della situazione del mercato comunicata due giorni prima della data della riunione, che l’evoluzione della situazione del mercato non determini alcuna modifica dell’importo delle restituzioni all’esportazione, e apprenda poi, nel corso del pomeriggio della riunione del comitato di gestione, che la Commissione proponga di fissare a zero l’importo delle restituzioni, ha la possibilità, in forza dell’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 182/2011, di proporre modifiche e, in particolare, di lasciare immutato l’importo delle restituzioni fissato dal regolamento precedente.

104    Sebbene la ricorrente affermi che gli Stati membri non hanno avuto il tempo di coordinarsi, essa non afferma che uno Stato membro si sarebbe opposto alla messa ai voti del progetto del regolamento impugnato. Occorre rilevare che spetta agli Stati membri e non alla ricorrente decidere se essi necessitino di più tempo per avere l’opportunità di coordinarsi. Peraltro, ogni Stato membro ha avuto la possibilità di prendere la parola e di spiegare agli altri Stati membri le ragioni per cui riteneva ingiustificata la fissazione a zero delle restituzioni all’esportazione, invitando quindi gli altri Stati membri a votare contro il progetto del regolamento impugnato.

105    La ricorrente ritiene che il fatto che l’autocertificazione abbia potuto essere effettuata dal direttore generale della DG dell’agricoltura e dello sviluppo rurale sin dalle ore 15:46 dello stesso giorno dimostri l’assenza di un vero e proprio dibattito sull’argomento delle restituzioni all’esportazione.

106    Al riguardo, si deve rilevare che la ricorrente non può esigere che i membri del comitato di gestione dedichino un tempo determinato alla discussione.

107    Spetta alla Commissione esporre la situazione del mercato e offrire ai membri del comitato di gestione l’opportunità di porre quesiti e di esprimere il loro parere sulla proposta di regolamento di esecuzione. Nel caso in cui solo pochi Stati membri intendano porre un quesito o prendere la parola per presentare proprie osservazioni, la discussione può concludersi in tempi assai rapidi. Ciò non significa che i membri del comitato di gestione non abbiano avuto effettive opportunità di esprimere la loro posizione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011. Occorre inoltre ricordare che la situazione del mercato era stata illustrata e discussa nella mattinata della riunione del comitato di gestione ed è solo l’importo esatto delle restituzioni proposto dalla Commissione ad essere stato oggetto di discussione nel pomeriggio.

108    Dai suesposti rilievi risulta che, nella specie, il termine tra la presentazione del progetto del regolamento impugnato e la messa ai voti era sufficiente per offrire ai membri del comitato di gestione effettive opportunità di esaminare il progetto stesso ed esprimere la loro posizione.

109    Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi del secondo periodo dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 182/2011, il termine per il parere del comitato di gestione è fissato dal presidente di tale comitato in funzione dell’urgenza della questione.

110    All’udienza, la ricorrente ha dedotto, in sostanza, che, contrariamente alla fattispecie oggetto della sentenza del 14 gennaio 1987, Germania/Commissione (278/84, Racc., EU:C:1987:2), alla quale si è richiamata la Commissione, non esisteva, nella specie, una grave perturbazione del mercato che giustificasse la presentazione del progetto del regolamento impugnato soltanto nel corso della riunione.

111    Al riguardo, si deve rilevare che, certamente, la Commissione non ha fatto riferimento all’esistenza di un’urgenza nel senso che la situazione nel mercato fosse tale da necessitare una modifica urgente dell’importo delle restituzioni. Tale situazione avrebbe del resto consentito alla Commissione, in forza dell’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007, di modificare l’importo delle restituzioni nell’intervallo tra due fissazioni periodiche, e ciò senza l’assistenza del comitato di gestione.

112    Con il regolamento impugnato, la Commissione ha proceduto a una fissazione periodica dell’importo delle restituzioni all’esportazione, e il fatto che essa abbia iscritto, il 3 luglio 2013, tale punto all’ordine del giorno della riunione del 18 luglio 2013 dimostra che non ha ritenuto che esistesse un’urgenza particolare per adeguare l’importo delle restituzioni.

113    Tuttavia, come sottolinea la Commissione, non esiste alcuna contraddizione tra la periodicità della fissazione delle restituzioni all’esportazione e il fatto che, arrivato il giorno della fissazione, sussista la necessità di un intervento rapido cui procedere con estrema urgenza.

114    Dalla formulazione del secondo periodo dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 182/2011 risulta che spetta al presidente del comitato di gestione e, quindi, ad un rappresentante della Commissione, decidere in ordine all’urgenza. L’esame del Tribunale è limitato all’accertamento dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione o di uno sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza Germania/Commissione, punto 110 supra, EU:C:1987:2, punto 13).

115    Si deve rilevare che la procedura seguita dalla Commissione è tale da evitare qualsiasi rischio connesso a un’eventuale fuga di notizie. Infatti, la comunicazione del progetto di regolamento contenente i dati numerici soltanto dopo le ore 13:00 del giorno della votazione del comitato di gestione e dell’adozione del regolamento impugnato consente di evitare qualsiasi rischio che un operatore, dopo essere venuto a conoscenza dell’intenzione della Commissione di proporre una riduzione dell’importo delle restituzioni, possa presentare domande di titoli di esportazione contenenti la fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione per i quali sarebbero applicabili i precedenti importi delle restituzioni. Come precisato dalla Commissione, essa ha un legittimo interesse a evitare siffatte speculazioni, che potrebbero ledere gli interessi finanziari dell’Unione. La procedura seguita dalla Commissione garantisce che il regolamento recante fissazione del nuovo importo delle restituzioni possa entrare in vigore il giorno successivo a quello della riunione del comitato di gestione e che l’importo esatto proposto sia comunicato soltanto in un momento in cui non possa più essere presentata alcuna domanda di restituzioni valida per lo stesso giorno.

116    Si deve inoltre rilevare che la Commissione, in risposta ad un quesito scritto riguardante la prassi abitualmente seguita dalla stessa, ha osservato che i suoi servizi presentavano, in genere, la proposta relativa all’importo delle restituzioni all’esportazione al superiore gerarchico soltanto due giorni prima della riunione del comitato di gestione e che la decisione del superiore gerarchico stesso era adottata, generalmente, il giorno precedente a quello della riunione del comitato di gestione. Ne deriva che la Commissione non ha potuto procedere all’invio del progetto del regolamento impugnato, contenente gli importi proposti, contemporaneamente all’invio del progetto del regolamento impugnato, in quanto essa stessa non aveva ancora adottato alcuna decisione sugli importi che intendeva proporre. La Commissione ha un legittimo interesse a far sì che, anche in caso di fissazione periodica delle restituzioni all’esportazione, essa tenga conto dei dati disponibili, il più recenti possibile, sino alla data della riunione del comitato di gestione. Dal documento presentato al comitato di gestione emerge che la Commissione ha tenuto conto di dati assai recenti. Pertanto, tale documento contiene una tabella relativa ai titoli di esportazione per la settimana dall’8 al 14 luglio 2013, il che dimostra l’aggiornamento dei dati alcuni giorni prima della riunione del comitato di gestione.

117    La scelta della Commissione di fissare essa stessa la proposta relativa all’importo delle restituzioni all’esportazione soltanto il giorno prima della riunione del comitato di gestione non può essere contestata. La ricorrente non ha fatto valere, del resto, che la Commissione avrebbe dovuto adottare prima la propria decisione sulla proposta.

118    Occorre inoltre rilevare che l’invio del progetto del regolamento impugnato senza gli importi proposti non avrebbe avuto alcun senso. Infatti, poiché il regolamento impugnato corrispondeva a un regolamento standard in cui solo le cifre erano state aggiornate, gli Stati membri conoscevano in anticipo il testo del regolamento impugnato, salvo per quanto riguarda gli importi delle restituzioni.

119    Il termine per il parere del comitato di gestione era quindi proporzionato e la valutazione dell’urgenza da parte della Commissione non risulta viziata né da un errore manifesto di valutazione né da uno sviamento di potere.

120    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la Commissione non è incorsa nella violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011.

[omissis]

 B – Sul secondo motivo, vertente su un vizio di procedura e sull’incompetenza

[omissis]

201    Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale il regolamento interno della Commissione non prevedrebbe formalmente che una subdelegazione concessa nel 2004 sia ancora valida nel 2013, in quanto sia i deleganti che i delegatari sarebbero cambiati, occorre rilevare quanto segue.

202    Un’abilitazione o una subdelegazione non è concessa a una persona fisica, bensì a una persona esercente una funzione, ossia il membro della Commissione responsabile di un settore specifico o il direttore generale di una determinata direzione generale. Pertanto, essa resta valida in caso di avvicendamento di persone esercenti una funzione.

203    Contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, non è necessario che il regolamento interno della Commissione preveda espressamente che una determinata subdelegazione resti valida dopo la sostituzione delle persone che hanno agito in qualità di deleganti o di delegatari. Infatti, la possibilità di concedere abilitazioni o subdelegazioni è diretta a sollevare il collegio dei commissari o il membro della Commissione interessato da decisioni che non necessitano dell’intervento del collegio o del commissario interessato. La decisione di concedere un’abilitazione o una subdelegazione è finalizzata alla ripartizione delle competenze nell’ambito della Commissione e non si tratta di una prova di fiducia riguardante una persona fisica in particolare. Salvo specifica decisione in senso contrario, nessuna competenza viene attribuita ad personam. Nella specie, le decisioni di abilitazione e di subdelegazione riguardano il membro della Commissione responsabile dell’agricoltura e dello sviluppo rurale e il direttore generale della DG dell’agricoltura e dello sviluppo rurale e non talune persone nominativamente designate.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Tilly‑Sabco sopporterà le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

4)      La Doux SA sopporterà le proprie spese.

5)      La Repubblica francese sopporterà le spese da essa sostenute in quanto interveniente nel procedimento sommario.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 gennaio 2016.

Firme


* Lingua processuale: il francese.


1 – Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.