Language of document : ECLI:EU:T:2016:8

Causa T‑397/13

(pubblicazione per estratto)

Tilly-Sabco

contro

Commissione europea

«Agricoltura – Restituzione all’esportazione – Carne di volatili da cortile – Regolamento di esecuzione che fissa la restituzione a EUR 0 – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Incidenza diretta – Ricevibilità – Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011 – Obbligo di motivazione – Articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 – Legittimo affidamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2016

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del pollame – Inclusione

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione n. 689/2013)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di incidenza diretta – Criteri – Regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del pollame – Ricorso di una società attiva nell’esportazione di polli congelati – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione n. 689/2013)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di misure di esecuzione – Ricorsi giurisdizionali disponibili contro tali atti

(Art. 263, comma 4, TFUE)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di misure di esecuzione – Criteri – Regolamento della Commissione che fissa a zero l’importo delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame – Atto che non comporta misure di esecuzione

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione n. 689/2013)

5.      Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere di esecuzione conferito alla Commissione per l’adozione di atti di esecuzione – Controllo da parte di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri – Procedura di consultazione – Termine per la presentazione di un progetto di atto di esecuzione – Possibilità di deroga – Presentazione di un progetto nel corso di una riunione di tale comitato – Ammissibilità – Presupposti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 182/2011, art. 3, § 3, comma 2; regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 195)

6.      Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere di esecuzione conferito alla Commissione per l’adozione di atti di esecuzione – Controllo da parte di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri – Procedura di consultazione – Termine per la convocazione – Urgenza – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 182/2011, art. 3, § 3, comma 2; regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 195)

7.      Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Deleghe – Abilitazione o subdelegazione concessa a una persona che esercita una funzione specifica all’interno delle istituzioni – Cambiamento della persona che esercita tale funzione – Irrilevanza rispetto alla validità dell’abilitazione o della subdelegazione

(Regolamento interno della Commissione, artt. 13 e 14)

8.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Fissazione dell’importo a zero per la prima volta per i prodotti di cui trattasi – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 164, § 3; regolamento della Commissione n. 689/2013)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 30‑32)

2.      Non sussiste alcun motivo per interpretare la nozione di incidenza diretta, come richiesta per gli atti regolamentari nell’ambito della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, diversamente da come tale nozione viene interpretata nell’ambito della seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, ossia nel caso degli atti che riguardano direttamente e individualmente una persona fisica o giuridica. A tale riguardo, la condizione dell’incidenza diretta esige, in primo luogo, che la misura incriminata produca direttamente effetti nella sfera giuridica del singolo e, in secondo luogo, che essa non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari della misura stessa incaricati della sua applicazione, di carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa incriminata senza intervento di altre norme intermedie.

Con riferimento a un ricorso diretto contro il regolamento n. 689/2013, che fissa a zero l’importo delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame, tale regolamento produce effetti giuridici direttamente nei confronti di una società attiva nell’esportazione di polli congelati, nel senso che essa non può più beneficiare di restituzioni all’esportazione di importo positivo. Poiché l’importo delle restituzioni all’esportazione è stato fissato a zero dal regolamento impugnato, quest’ultimo non lascia alcun potere discrezionale, al riguardo, alle autorità nazionali incaricate di assegnare le restituzioni. Anche se un’autorità nazionale concedesse una restituzione all’esportazione, quest’ultima sarebbe automaticamente di importo pari a zero, in quanto il regolamento impugnato non lascia alcun potere discrezionale alle autorità nazionali che consenta loro di fissare una restituzione all’esportazione di importo positivo. Il regolamento impugnato ha quindi incidenza diretta su tale società.

(v. punti 34‑37)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 39‑41)

4.      Alla luce del tenore letterale della terza ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE, possono configurarsi quali misure di esecuzione ai sensi di tale disposizione soltanto misure che gli organi o gli organismi dell’Unione o le autorità nazionali adottino nel normale svolgimento dell’attività. Se, nel corso normale dell’attività, gli organi o gli organismi dell’Unione e le autorità nazionali non adottano alcuna misura volta a dare esecuzione a un atto regolamentare e a concretizzare i suoi effetti per ciascuno degli operatori interessati, tale atto regolamentare non comporta alcuna misura di esecuzione. A tale riguardo, alla luce del tenore letterale della terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, non è sufficiente che l’atto regolamentare possa comportare misure di esecuzione, ma è necessario che comporti misure di esecuzione. Non è quindi sufficiente che un operatore abbia la possibilità di obbligare, artificialmente, l’amministrazione ad adottare una misura impugnabile, in quanto l’atto regolamentare non comporta una misura di tal genere.

Con riferimento a un ricorso diretto contro il regolamento n. 689/2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame, la questione rilevante al fine di stabilire se tale regolamento comporti misure di esecuzione non è di accertare se nulla vieti agli operatori interessati di chiedere un titolo di esportazione contenente la fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione, bensì di accertare se, nel normale svolgimento dell’attività, gli operatori presentino domande di tal genere. Al riguardo, dal momento che l’ottenimento di un titolo di esportazione non è obbligatorio e che le restituzioni all’esportazione che possono essere fissate saranno, in ogni caso, di importo pari a zero, nel normale svolgimento dell’attività, gli operatori interessati non presenteranno alle autorità nazionali domande di titoli di esportazione contenenti la fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione. In mancanza di domande siffatte, le autorità nazionali non adotteranno alcuna misura per dare esecuzione al regolamento n. 689/2013. Le medesime non adotteranno quindi, nel normale svolgimento dell’attività, misure di tal genere. Non esisterà dunque alcuna misura che concretizzi gli effetti del suddetto regolamento nei confronti dei vari operatori interessati. A tale riguardo, il fatto che una domanda di titolo di esportazione sia presentata a un’autorità nazionale al solo scopo di poter avere accesso alla giustizia implica che tale domanda non sia presentata nel normale svolgimento dell’attività. Considerato che l’amministrazione nazionale non ha altra scelta se non quella di fissare a zero l’importo delle restituzioni, un esportatore non può avere interesse a ottenere la fissazione delle restituzioni, da parte dell’amministrazione nazionale, a tali condizioni, salvo che per ottenere, in modo artificiale, l’adozione di un atto che possa essere oggetto di ricorso. Ne consegue che il regolamento n. 689/2013 non comporta alcuna misura di esecuzione.

Tale risultato non è rimesso in discussione da un argomento secondo il quale sarebbe paradossale subordinare la ricevibilità di un ricorso al livello delle restituzioni e ritenere che, in caso di fissazione a zero dell’importo delle restituzioni, il regolamento non comporti alcuna misura di esecuzione mentre, in caso di fissazione a un livello superiore a zero, l’atto impugnabile sia quello di esecuzione a livello nazionale. Infatti, la questione se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione dev’essere esaminata tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie. A tale riguardo, nella valutazione della questione se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre far riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso. È quindi possibile che uno stesso regolamento possa essere contestato da taluni operatori dinanzi al giudice dell’Unione, in quanto li riguarda direttamente e non comporta alcuna misura di esecuzione nei loro confronti, mentre comporta misure di esecuzione nei confronti di altri operatori. A maggior ragione, non è escluso che un regolamento che fissi a zero l’importo delle restituzioni non comporti misure di esecuzione, mentre un regolamento simile, che fissi restituzioni a un importo positivo, comporti tali misure.

(v. punti 43‑45, 53, 54, 58, 62‑65)

5.      L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, non osta, in linea di principio, alla presentazione di un progetto di regolamento di esecuzione nel corso di una riunione del comitato di gestione previsto all’articolo 195 del regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli. L’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, primo periodo, del regolamento n. 182/2011 prevede un termine non inferiore a quattordici giorni tra la data di presentazione del progetto di atto di esecuzione e la data della riunione del comitato di gestione, che dev’essere rispettato salvo in casi debitamente giustificati. È quindi possibile derogare alla regola di presentazione dei progetti di regolamento quattordici giorni prima della data di riunione del comitato di gestione, senza che il regolamento n. 182/2011 preveda un termine minimo da rispettare. Alla luce della locuzione «salvo in casi debitamente giustificati», che figura all’inizio del primo periodo dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 182/2011, tale primo periodo non osta a una presentazione del progetto di regolamento durante la seduta.

Peraltro, la formulazione contenuta all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 182/2011, secondo la quale ai membri del comitato di gestione devono essere offerte tempestive opportunità di esaminare il progetto, va interpretata alla luce della circostanza che il termine, secondo la stessa disposizione, deve essere proporzionato. La locuzione tempestive non significa necessariamente che il progetto di regolamento debba essere presentato al comitato di gestione prima della data della riunione. Quando un termine di qualche minuto o, a seconda dei casi, di qualche quarto d’ora è proporzionato, tenuto conto delle circostanze, tale presentazione dev’essere considerata quale presentazione effettuata tempestivamente ai sensi del terzo periodo dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 182/2011.

(v. punti 85, 86, 90, 91)

6.      Dalla formulazione del secondo periodo dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 182/2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, risulta che spetta al presidente del comitato di gestione previsto all’articolo 195 del regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, e dunque a un rappresentante della Commissione, decidere in ordine all’urgenza della questione che deve essere esaminata da tale comitato. L’esame del giudice dell’Unione è limitato all’accertamento dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione o di uno sviamento di potere.

(v. punto 114)

7.      Un’abilitazione o una subdelegazione non è concessa a una persona fisica, bensì a una persona esercente una funzione, ossia il membro della Commissione responsabile di un settore specifico o il direttore generale di una determinata direzione generale. Pertanto, essa resta valida in caso avvicendamento di persone esercenti tale funzione. Di conseguenza, non è necessario che il regolamento interno della Commissione preveda espressamente che una determinata subdelegazione resti valida dopo la sostituzione delle persone che hanno agito in qualità di deleganti o di delegatari. Infatti, la possibilità di concedere abilitazioni o subdelegazioni è diretta a sollevare il collegio dei commissari o il membro della Commissione interessato da decisioni che non necessitano dell’intervento del collegio o del commissario interessato. La decisione di concedere un’abilitazione o una subdelegazione è finalizzata alla ripartizione delle competenze nell’ambito della Commissione e non si tratta di una prova di fiducia riguardante una persona fisica in particolare. Salvo specifica decisione in senso contrario, nessuna competenza viene attribuita ad personam.

(v. punti 202, 203)

8.      Nell’ambito della fissazione dell’importo delle restituzioni all’esportazione da parte della Commissione, il solo fatto che l’importo sia stato fissato per la prima volta a zero per i prodotti interessati non significa automaticamente che la Commissione abbia interrotto la sua prassi abituale. A tale riguardo, la modifica dell’importo delle restituzioni all’esportazione è insito nel sistema di fissazione periodica dell’importo di tali restituzioni, cosicché una stessa motivazione può riguardare importi di restituzioni all’esportazione assai diversi.

(v. punto 245)