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Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 –Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione

(Causa T-40/11)1

[«Concorrenza – Intese – Mercato europeo del trasporto aereo di merci – Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) – Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Latam Airlines Group SA, già Lan Airlines SA (Santiago, Chile) e Lan Cargo SA (Santiago) (rappresentanti: B. Hartnett, barrister, e O. Geiss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Noë, N. von Lingen e G. Koleva, poi G. Koleva e A. Dawes, agenti, assistiti da G. Peretz, barrister)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Simm, agenti)

Oggetto

Domanda volta all’annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) nella parte in cui riguarda le ricorrenti e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.

Dispositivo

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) è annullata per quanto riguarda la Latam Airlines Group SA, già Lan Airlines SA, e la Lan Cargo SA.

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Latam Airlines Group e dalla Lan Cargo.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.

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1 GU C 80 del 12.3.2011.