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Ricorso proposto il 19 gennaio 2011 - Universal / Commissione

(Causa T-42/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Universal Corp. (Richmond, Stati Uniti) (rappresentante: avv. C. R. A. Swaak)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata quale risulta dalle lettere del 12 e 30 novembre 2010; e/o

dichiarare che la ricorrente non può essere tenuta a pagare tutta o parte dell'ammenda inflitta nella presente causa fino alla pronuncia di una sentenza definitiva nella causa T-12/06, Deltafina/Commissione o qualsiasi procedimento ulteriore; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente mira all'annullamento, ai sensi dell'art. 263 TFUE, della decisione della Commissione contenuta nella sua lettera 12 novembre 2010, trasmessa alla Universal Corporation e confermata dalla lettera 30 novembre 2010, che richiede da quest'ultima il pagamento congiunto e solidale dell'ammenda inflitta alla Universal Corporation e alla Deltafina SpA nel caso COMP/C.38. 281/B.2 - Tabacco greggio, Italia del 20 ottobre 2005, in seguito alla rinuncia agli atti nella causa T-34/06, Universal/Commissione, ma prima dell'esito della causa T-12/06, Deltafina SpA/Commissione e qualsiasi ulteriore procedimento.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:

1.    Secondo il primo motivo, la decisione impugnata è inficiata da un vizio:

La decisione impugnata è inficiata da un vizio in quanto l'ammenda è oggetto di una garanzia integrale fornita dalla sua filiale Deltafina. Solo in qualità di società controllante al 100%, la ricorrente è responsabile in solido per il pagamento dell'ammenda irrogata dalla Commissione per la sua partecipazione diretta all'infrazione. Pertanto, la rinuncia al ricorso di annullamento presentato dalla ricorrente non rileva in ordine alla questione sul momento in cui l'ammenda debba essere pagata.

2.    Il secondo motivo verte su una violazione del principio della tutela del     legittimo affidamento:

La decisione impugnata viola il principio della tutela del legittimo affidamento riguardante la validità della garanzia bancaria in attesa dell'esito del procedimento intentato dalla Deltafina. Accettando una garanzia bancaria afferente il ricorso di annullamento proposto dalla Deltafina, la Commissione ha generato il legittimo affidamento nel fatto che si sarebbe astenuta dal reclamare il pagamento dell'ammenda prima di una pronuncia definitiva nella causa T-12/06. La Commissione ha peraltro violato il legittimo affidamento della ricorrente nel fatto che, in ordine alla responsabilità e all'esecuzione forzata, la Commissione tratterebbe quest'ultima e la Deltafina coerentemente, come unica impresa.

3. Il terzo motivo verte sull'interpretazione dell'obbligo di buona amministrazione sancito dall'art. 266 TFUE:

Esigendo il pagamento anticipato dell'ammenda in solido prima di una sentenza nel procedimento intentato dalla Deltafina, sentenza alla quale la Commissione si dovrà conformare, la decisione impugnata viola l'obbligo di buona amministrazione derivante dall'art. 266 TFUE. Nell'ipotesi in cui la Deltafina vincesse la causa totalmente o parzialmente, la Commissione sarebbe tenuta a ridurre o a sopprimere l'importo per il cui pagamento l'Universal è ritenuta responsabile in solido e congiuntamente.

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