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Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2011 - Regione Puglia/Commissione

(Causa T-223/10) 1

("FESR - Riduzione di un contributo finanziario - Revoca della nota di addebito impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a provvedere")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Puglia (Bari) (rappresentanti: avv.ti F. Brunelli e A. Aloia)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Prete e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della nota di addebito n. 3241001630 del 26 febbraio 2010, attinente alla decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C (2009) 10350, che dispone la riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso in attuazione della decisione della Commissione 8 agosto 2000, C (2000) 2349, recante approvazione del programma operativo POR Puglia, per il periodo 2000-2006, a titolo dell'obiettivo n. 1.

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al presente procedimento e la Regione Puglia sopporterà le spese relative al procedimento cautelare.

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1 - GU C 179 del 3.7.2010.