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Ricorso proposto il 18 maggio 2010 - Commissione europea / EU Research Projects

(Causa T-220/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Bambara, agente e C. Erkelens, avvocato)

Convenuta: EU Research Projects Ltd (Hungerford, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Condannare la convenuta a rimborsare alla Commissione la somma capitale di EUR 102 039,32, maggiorata degli interessi di mora nella misura del 4,80% dal 28 dicembre 2006 fino alla data del pagamento dell'importo dovuto; e

condannare la convenuta alle spese, comprese quelle sostenute dalla Commissione.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha proposto il presente ricorso, ai sensi dell'art. 272 TFUE, per domandare il rimborso dell'importo asseritamente versato in eccesso alla convenuta, pari ad EUR 102 039,32, oltre ad interessi nella misura del 4,80% dalla data del dovuto pagamento, vale a dire il 28 dicembre 2006.

Nell'ambito del Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), la Commissione ha stipulato con, fra gli altri, la convenuta un "contratto per progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico", identificato con il numero IST-2001-34850. L'importo chiesto dalla ricorrente in base a detto contratto equivale alla differenza tra gli anticipi versati alla convenuta ed il totale dei costi ammissibili riconosciuti dalla ricorrente, conformemente alle disposizioni pertinenti del contratto, in conseguenza della richiesta della convenuta di ritirarsi dal progetto e a seguito del suo inadempimento alle corrispondenti obbligazioni contrattuali.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo: la Commissione afferma che la convenuta ha violato le proprie obbligazioni contrattuali in quanto non ha rimborsato alla Commissione la differenza tra il contributo finanziario da essa dovuto alla convenuta e l'importo totale degli anticipi già ricevuti da quest'ultima. Il contributo finanziario dovuto alla convenuta è inferiore all'importo totale versato alla medesima a titolo di anticipo. Inoltre, secondo il diritto belga, che rappresenta la legge applicabile al contratto, è possibile ripetere quanto versato indebitamente (indebito pagamento). La Commissione sostiene pertanto che la convenuta è responsabile per la somma dovuta.

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