Language of document :

Ricorso proposto il 14 maggio 2010 - Autogrill España / Commissione

(Causa T-219/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Autogrill España SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Ammettere e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella domanda;

annullare l'art. 1, primo comma, della decisione della Commissione 28 ottobre 2009 (aiuto n. C 45/2007, ex NN 51/2007, ex CP 9/2007) relativa all'ammortamento fiscale del fondo di commercio finanziario con l'acquisto di partecipazioni estere, nella parte in cui dichiara che l'art. 12, quinto comma, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) (testo consolidato della legge relativa all'imposta sulle società) contiene elementi che integrano un aiuto di Stato;

in subordine, annullare l'art. 4 nella parte in cui applica l'ordine di recupero a operazioni che hanno avuto luogo prima della pubblicazione nella GUUE della decisione finale oggetto del ricorso, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa considera il regime di aiuti posto in essere dalla Spagna ai sensi dell'art. 12, quinto comma, TRLIS, incompatibile con il mercato comune, in relazione agli aiuti concessi ai beneficiari per la realizzazione di acquisti intracomunitari. Si precisa al riguardo che detta disposizione consente la deducibilità dell'ammortizzazione del fondo di commercio risultante dall'acquisto di partecipazioni in società non residenti superiori al 5%.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1.-    Violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE in quanto la decisione impugnata considera la misura di cui trattasi un aiuto di Stato. Al riguardo si afferma che la Commissione non ha dimostrato che la misura fiscale esaminata favorisca "talune imprese o talune produzioni", come richiede l'art. 7, n. 1, TFUE. La Commissione si limita a presumere che la stessa sia selettiva per il fatto che si applica soltanto all'acquisto di partecipazioni in società estere e non all'acquisto di partecipazioni in società nazionali. La ricorrente ritiene che tale ragionamento sia errato e circolare: il fatto che l'applicazione della misura esaminata - come qualsiasi altra norma tributaria - si basi sul soddisfacimento di determinati requisiti oggettivi, non la rende una misura selettiva de iure o de facto. Di fatto l'automatismo del ragionamento sviluppato dalla Commissione porta a considerare selettiva, prima facie, qualsiasi norma tributaria.

Inoltre, sia l'analisi giuridica della misura sia i dati statistici forniti dal Regno di Spagna dimostrano che l'art. 12, quinto comma, TRLIS, è una misura di carattere generale aperta, de iure e de facto, a tutte le imprese assoggettate all'imposta spagnola sulle società, indipendentemente dalla loro dimensione, natura, settore o origine.

D'altronde, il trattamento prima facie diverso dell'art. 12, quinto comma, TRLIS, lungi dal costituire un vantaggio selettivo, ha il fine di porre su un piano di parità di trattamento fiscale tutte le operazioni di acquisto di azioni, siano esse nazionali o estere, dato che, se, a causa dell'impossibilità di portare a termine fusioni transfrontaliere, l'ammortizzazione del fondo di commercio può soltanto avvenire in ambito nazionale, in quanto esistono norme del sistema tributario che lo consentono, l'art. 12, quinto comma, TRLIS, di fatto si limita ad estendere tale possibilità all'acquisto di partecipazioni in società estere.

In subordine, la decisione della Commissione sarebbe sproporzionata in quanto almeno i casi in cui si perviene all'acquisto del controllo di imprese estere dovrebbero essere equiparati ai casi di fusioni nazionali e pertanto giustificati dall'economia e la logica del sistema spagnolo.

2.-    Violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE per errore di diritto nell'individuazione del beneficiario della misura.

In subordine, anche qualora si ritenga che l'art. 12, quinto comma, TRLIS, contenga elementi integranti un aiuto di Stato, la Commissione avrebbe dovuto realizzare un'analisi economica esaustiva per determinare quali siano stati i beneficiari del regime di aiuti. La ricorrente ritiene che in ogni caso i beneficiari dell'aiuto (nella forma di un prezzo eccessivo per l'acquisto delle partecipazioni) sarebbero i venditori delle partecipazioni e non, come pretende la Commissione, le imprese spagnole che abbiano applicato detta misura.

3.-    Infine, la ricorrente deduce la violazione del principio del legittimo affidamento, relativamente all'ambito di applicazione temporale dell'ordine di recupero.

____________