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Ricorso proposto il 18 maggio 2010 - Iberdrola / Commissione

(Causa T-221/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iberdrola SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller e J. Domínguez Pérez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il primo comma dell'art. 1 della decisione.

condannare la Commissione alla totalità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione oggetto della presente causa coincide con quella di cui alla causa T-219/10, Autogrill España/Commissione.

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli invocati in tale causa. In particolare la ricorrente sostiene che:

la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che la misura di cui all'art. 12, quinto comma, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) (testo consolidato della legge relativa all'imposta sulle società) costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, poiché non ha tenuto conto degli effetti positivi risultanti dalla misura, ignorando l'effetto utile della stessa per il conseguimento degli obiettivi perseguiti da altre norme del Trattato;

la Commissione ha violato i principi di legittimo affidamento e di parità di trattamento nell'essersi discostata dagli orientamenti della comunicazione sulla fiscalità diretta e dalla sua prassi amministrativa adottata in conformità a detta comunicazione;

la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione, che la obbliga a esaminare in modo diligente, accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, non avendo continuato il procedimento (come ha fatto rispetto agli acquisti extracomunitari) per dimostrare la presunta selettività della misura e verificare, prima di considerarla accertata, l'esatta portata degli ostacoli pratici ad una fusione intracomunitaria;

la Commissione ha violato il suo obbligo di rispettare la sistematica del Trattato e assicurare la coerente applicazione delle norme sul controllo degli aiuti di Stato e di quelle relative ad altri principi e libertà sanciti dal Trattato, come la libera circolazione dei capitali e la creazione del mercato interno;

la decisione impugnata non è sufficientemente motivata in relazione ad alcuni importanti aspetti della valutazione effettuata dalla Commissione della selettività della misura e del pregiudizio dalla stessa arrecato alla concorrenza e agli scambi tra gli Stati membri.

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