Language of document : ECLI:EU:T:2011:464





Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2011 – ara / UAMI – Allrounder (A)

(causa T‑397/10)

«Marchio comunitario – Opposizione – Inosservanza del termine per il deposito dei motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Decisione della commissione di ricorso che respinge una richiesta di restitutio in integrum – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti – Diligenza dovuta nelle circostanze – Eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili – Errore umano da parte di un collaboratore qualificato – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 81, n. 1) (v. punti 27, 29)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 giugno 2010 (procedimento R 1543/2009‑1), relativa alla richiesta di restitutio in integrum proposta dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente infondato in diritto.

2)

L’ara AG è condannata alle spese.