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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln - Germania) – Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH / Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)

(Causa C-117/15)1

(Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Installazione di apparecchi televisivi da parte del gestore di un centro di riabilitazione per consentire ai pazienti di guardare programmi televisivi)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH

Convenuta: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)

Con l’intervento di: Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)

Dispositivo

In un caso come quello oggetto del procedimento principale, in cui è affermato che la diffusione di programmi televisivi attraverso apparecchi televisivi installati dal gestore di un centro di riabilitazione nei propri locali incide sul diritto d’autore e sui diritti protetti di una molteplicità di soggetti coinvolti, in particolare compositori, parolieri ed editori musicali, ma anche artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e autori di opere letterarie e le rispettive case editrici, occorre valutare, in base agli stessi criteri interpretativi, se una fattispecie del genere integri una «comunicazione al pubblico» rispetto sia all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, sia all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. Inoltre, queste due disposizioni devono essere interpretate nel senso che una tale diffusione costituisce un atto di «comunicazione al pubblico».

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1 GU C 198 del 15.6.2015.