Language of document : ECLI:EU:T:2005:32

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
3 febbraio 2005 (1)

«Organizzazione comune dei mercati – Banane – Importazione dagli Stati ACP e dai paesi terzi – Regolamento (CE) n. 896/2001 – Regolamento (CE) n. 1121/2001 – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Soggetto individualmente interessato – Ricorso per risarcimento danni»

Nella causa T-139/01,

Comafrica SpA, con sede in Genova,

Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co., con sede in Amburgo (Germania),

rappresentate dai sigg. B. O'Connor, solicitor, e P. Bastos-Martin, barrister,

ricorrenti,

sostenute da

Simba SpA, con sede in Milano, rappresentata dagli avv.ti S. Carbone e F. Munari,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. L. Visaggio, M. Niejahr e K. Fitch, successivamente dai sigg. Visaggio e Fitch, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato inizialmente dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, successivamente dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (GU L 126, pag. 6), e del regolamento (CE) della Commissione 7 giugno 2001, n. 1121, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane (GU L 153, pag. 12), e, dall'altro, la domanda di risarcimento del preteso danno subito dalle ricorrenti per effetto dell'adozione dei regolamenti n. 896/2001 e n. 1121/2001,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),



composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 18 novembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Contesto normativo

1
L’organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane (in prosieguo: l’«OCM banane») è stata istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, recante organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1). Tale regolamento ha avuto come effetto l’introduzione, a decorrere dal 1° luglio 1993, di un sistema comune d’importazione che sostituisce i diversi sistemi nazionali precedentemente esistenti.

2
Il titolo IV del regolamento n. 404/93, che contiene gli artt. 15-20, riguarda il regime degli scambi con i paesi terzi.

3
A seguito di taluni procedimenti avviati dalla Repubblica dell’Ecuador e dagli Stati Uniti d’America contro la Comunità nell’ambito del sistema di definizione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 29 gennaio 2001, n. 216, che modifica il regolamento n. 404/93 (GU L 31, pag. 2).

4
L’art. 1 del regolamento n. 216/2001 ha proceduto alla sostituzione degli artt. 16‑20 del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637 (GU L 210, pag. 28). Per effetto del combinato disposto dell’art. 2, secondo comma, del regolamento n. 216/2001 e dell’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 27 febbraio 2001, n. 395, che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d’importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2001, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP (GU L 58, pag. 11), l’art. 1 del regolamento n. 216/2001 è applicabile a decorrere dal 1º luglio 2001.

5
Ai termini dell’art. 17, primo comma, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 216/2001, «[o]ve occorra, le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d’importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l’applicazione degli articoli 18 e 19».

6
L’art. 18 del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 216/2001, così prevedeva:

«1.    Ogni anno sono aperti dal 1º gennaio i contingenti tariffari seguenti:

a)
un contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate (peso netto), detto “contingente A”;

b)
un contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate (peso netto), detto “contingente B”;

c)
un contingente tariffario autonomo di 850 000 tonnellate (peso netto), detto “contingente C”.

I suddetti contingenti tariffari sono aperti per l’importazione di prodotti originari di qualsiasi paese terzo.

La Commissione è autorizzata, in virtù di un accordo tra le parti contraenti dell’[OMC] aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane, a procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari “A” e “B” tra i paesi fornitori.

2.      Nell’ambito dei contingenti tariffari “A” e “B” le importazioni sono soggette all’imposizione di un dazio pari a 75 EUR/t.

3.      Nell’ambito del contingente tariffario “C”, le importazioni sono soggette all’imposizione di un dazio doganale di 300 EUR/t.

(…)

4.      È applicata una preferenza tariffaria pari a 300 EUR/t alle importazioni originarie dei paesi ACP nell’ambito dei contingenti nonché al di fuori di essi.

(…)».

7
L’art. 19 del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 216/2001, prevede quando segue:

«1.    La gestione dei contingenti tariffari può essere effettuata secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (il cosiddetto metodo “tradizionali/nuovi arrivati”) e/o (...) di altri metodi.

2.      Il metodo adottato tiene conto, se del caso, dell’esigenza di salvaguardare l’equilibrio dell’approvvigionamento del mercato comunitario».

8
Ai sensi dell’art. 20, lett. a), del regolamento medesimo, come modificato, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’art. 27 del regolamento stesso, le «modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all’articolo 18».

9
Le dette modalità di gestione sono definite dal regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (GU L 126, pag. 6, in prosieguo: il «regime del 2001»). Ai termini del suo art. 32, il regolamento n. 896/2001 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, vale a dire il 9 maggio 2001, pur essendo applicabile solamente a decorrere dal 1º luglio 2001.

10
Le norme previste dal regolamento n. 896/2001 sostituiscono quelle inizialmente fissate dal regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d’applicazione del regime d’importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6; in prosieguo: il «regime del 1993»), adottato in forza del regolamento n. 404/93 e in vigore fino al 31 dicembre 1998. Il regime del 1993 è stato sostituito da quello istituito con il regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32; in prosieguo: il «regime del 1999»), entrato in vigore il 1º gennaio 1999.

11
Nel periodo di vigenza del regime del 1993, i certificati di importazione erano ripartiti in tre categorie di operatori (A, B e C). Le categorie A e B erano a loro volta suddivise sulla base di tre differenti funzioni economiche esercitate dagli operatori, vale a dire l’acquisto di banane verdi o importazione primaria (funzione «a»), l’immissione in libera pratica di banane verdi in quanto proprietario o importazione secondaria (funzione «b») e la maturazione di banane verdi in quanto proprietario e la loro immissione sul mercato (funzione «c») (v. art. 3, n. 1, del regolamento n. 1442/93). Tale ripartizione veniva attuata, almeno per quanto riguarda gli operatori delle categorie A e B, con riferimento ai tre anni precedenti quello per il quale era stato aperto il contingente tariffario (v. art. 4, n. 1, del regolamento n. 1442/93).

12
Il detto sistema di ripartizione è stato abolito dal regime del 1999, il quale si basava, sostanzialmente, sulla distinzione tra «operatori tradizionali» e «operatori nuovi arrivati» (v. art. 2 del regolamento n. 2362/98). Nell’ambito di tale regime, gli operatori tradizionali ottenevano, per ogni anno, un quantitativo di riferimento determinato in base ai quantitativi di banane che avevano effettivamente importato durante il periodo di riferimento. Ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 2362/98, per le importazioni effettuate nel 1999, il periodo di riferimento è costituito dagli anni 1994, 1995 e 1996.

13
Il regime del 2001 ha introdotto un nuovo sistema di ripartizione dei certificati d’importazione, fondato, sostanzialmente, sulla distinzione tra «operatori tradizionali» e «operatori non tradizionali», ove i primi sono classificati in «operatori tradizionali A/B» e in «operatori tradizionali C».

14
In tal senso, l’art. 2 del regolamento n. 896/2001, nella sua versione iniziale, prevede che l’83% dei contingenti tariffari previsti all’art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93 sia aperto «agli operatori tradizionali ai sensi dell’art. 3, n. 1», mentre il restante 17% è aperto «agli operatori non tradizionali ai sensi dell’art. 6».

15
Il titolo II del regolamento n. 896/2001, che contiene gli artt. 3-21, riguarda la «gestione dei contingenti tariffari».

16
Gli artt. 3-5 del detto regolamento, nella sua versione iniziale, prevedevano:

«Articolo 3

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)
“operatore tradizionale” l’agente economico, persona fisica o giuridica, agente individuale o associazione, stabilito nella Comunità nel periodo che determina il suo quantitativo di riferimento, il quale ha acquistato per proprio conto un quantitativo minimo di banane originarie dei paesi terzi presso i produttori, od eventualmente ha realizzato per proprio conto la produzione e quindi la spedizione e la vendita nella Comunità.

L’operazione di cui al primo comma è denominata in appresso “importazione primaria”.

(...)

2)
“operatore tradizionale A/B” l’operatore tradizionale che ha effettuato importazioni primarie per il quantitativo minimo di “banane di Stati terzi” e/o di “banane ACP non tradizionali” ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 16 del regolamento [n. 404/93] nella versione modificata dal regolamento (...) n. 1637/98 (...);

3)
“operatore tradizionale C” l’operatore tradizionale che ha effettuato importazioni primarie per il quantitativo minimo di “banane ACP tradizionali” ai sensi della definizione di cui al succitato articolo 16 nella versione modificata dal regolamento (...) n. 1637/98.

Articolo 4

1.      Il quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale A/B è fissato, su semplice richiesta scritta dell’operatore presentata entro l’11 maggio 2001, in base alla media delle importazioni primarie di banane di Stati terzi e/o di banane ACP non tradizionali realizzate negli anni 1994, 1995 e 1996, prese in considerazione nell’anno 1998 ai fini della gestione del contingente tariffario di importazione di banane originarie dei paesi terzi e dei quantitativi di banane ACP non tradizionali, conformemente alle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (...) n. 404/93, applicabili nel 1998 alla categoria di operatori di cui al paragrafo 1, lettera a), dello stesso articolo.

2.      Il quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale C è fissato, su semplice richiesta scritta dell’operatore presentata entro l’11 maggio 2001, in base alla media delle importazioni primarie di banane ACP tradizionali realizzate negli anni 1994, 1995 e 1996 nel quadro dei quantitativi di banane ACP tradizionali per l’anno 1998.

3.      Gli operatori nati dalla fusione di operatori tradizionali, aventi ciascuno diritti in virtù del presente regolamento, beneficiano degli stessi diritti degli operatori iniziali.

Articolo 5

1.      Entro il 15 maggio 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione il totale dei quantitativi di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2.

2.      Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 1 e in funzione dei quantitativi disponibili dei contingenti tariffari A/B e C, la Commissione fissa, se del caso, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore.

3.      In caso di applicazione del paragrafo 2, entro il 7 giugno 2001 le autorità competenti notificano a ciascun operatore il quantitativo di riferimento assegnatogli, adeguato mediante l’applicazione del suddetto coefficiente.

(...)».

17
Gli artt. 6-12 del regolamento n. 896/2001 riguardano gli operatori non tradizionali.

18
Le modalità di rilascio dei certificati d’importazione sono precisate agli artt. 13-21 del regolamento medesimo.

19
Ai sensi dell’art. 13, n. 1, del detto regolamento, «i quantitativi dei contingenti tariffari A e B di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) e b), del regolamento (...) n. 404/93 si sommano» e «[l]e domande presentate per i contingenti A o B sono trattate congiuntamente». L’art. 13, n. 2, del medesimo regolamento prevede che gli operatori tradizionali A/B possono presentare domande di titoli di importazione esclusivamente nel quadro del contingente tariffario A/B e gli operatori tradizionali C unicamente nel quadro del contingente tariffario C. Esso prevede, del pari, che i detti diversi operatori tradizionali «possono presentare domande di titoli per l’altro contingente tariffario purché siano registrati come operatori non tradizionali per tale altro contingente».

20
Ai sensi dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 896/2001:

«Le domande di titoli d’importazione sono presentate, per ciascun trimestre, alle autorità competenti dello Stato membro indicate nell’allegato del presente regolamento, nel corso dei primi sette giorni del mese che precede il trimestre per il quale vengono rilasciati i titoli.

Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro che ha stabilito il quantitativo di riferimento, nel caso dell’operatore tradizionale, e dello Stato membro in cui l’operatore è registrato, nel caso dell’operatore non tradizionale».

21
Ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 896/2001, «[l]e autorità competenti comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titolo entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande», distinguendo, per ciascuno dei contingenti tariffari A/B e C, tra i quantitativi richiesti, da un lato, dagli operatori tradizioni A/B e C e, dall’altro, dagli operatori non tradizionali.

22
L’art. 22, unico articolo del titolo III del regolamento n. 896/2001, riguarda l’importazione al di fuori dei contingenti tariffari.

23
Il titolo V del regolamento n. 896/2001, contenente gli artt. 28-30, prevede alcune «disposizioni transitorie».

24
Ai sensi dell’art. 28, n. 1, di tale regolamento, per il secondo semestre 2001 i quantitativi disponibili per i contingenti tariffari A/B sono pari a 1 137 159 tonnellate. L’art. 28, n. 2, del detto regolamento prevede che, per il medesimo semestre, «al quantitativo di riferimento di ciascun operatore tradizionale fissato in conformità dell’articolo 4 e dopo l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, viene applicato il coefficiente 0,4454 nel caso dell’operatore tradizionale A/B e il coefficiente 0,5992 nel caso dell’operatore tradizionale C».

25
Ai termini dei ‘considerando’ 3 e 4 del regolamento n. 896/2001:

«(3)  A norma dell’articolo 19 del regolamento (...) n. 404/93 la gestione dei contingenti tariffari può essere espletata applicando il metodo che tiene conto delle correnti di scambio tradizionali (metodo detto degli operatori “tradizionali/nuovi arrivati”) oppure altri metodi. Per l’attuazione del nuovo regime a partire dal secondo semestre del 2001 appare opportuno dare accesso ai contingenti tariffari agli operatori tradizionali che abbiano provveduto a spese loro, nel corso di un determinato periodo di riferimento, all’acquisto del prodotto fresco presso i produttori dei paesi terzi oppure alla produzione, alla spedizione e allo scaricamento dei prodotti sul territorio doganale della Comunità. Nel quadro del presente regolamento tali attività sono definite “importazioni primarie”.

(4)    Appare opportuno adottare una definizione uniforme degli operatori tradizionali per tutti i contingenti tariffari e stabilire i rispettivi quantitativi di riferimento alle stesse condizioni, ma distinguendo tra gli operatori [che] hanno approvvigionato il mercato comunitario con banane orginarie dei paesi terzi non ACP oppure con banane ACP non tradizionali, oppure che vi abbiano provveduto con banane ACP tradizionali, nel corso del periodo di riferimento, ai sensi delle definizioni figuranti nell’articolo 16 del regolamento (...) n. 404/93 in vigore prima dell’ultima modifica apportatavi dal regolamento (...) n. 216/2001».

26
Quanto al ‘considerando’ 5 del regolamento n. 896/2001, esso giustifica la scelta degli anni 1994,1995 e 1996 quali «periodi di riferimento» come segue:

«Ai fini della definizione delle categorie di operatori e la fissazione dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali è opportuno prendere in considerazione quale periodo di riferimento il triennio 1994-1996, che è l’ultimo triennio per il quale la Commissione dispone di dati sufficientemente verificati in merito alle importazioni primarie. La scelta di tale periodo permette di risolvere un’annosa controversia con alcuni partner commerciali della Comunità. Alla luce dei dati disponibili su cui si è basata la gestione dei contingenti aperti nel 1998 non è necessario richiedere la registrazione degli operatori tradizionali».

27
In seguito alle comunicazioni inviate alla Commissione dalle competenti autorità nazionali degli Stati membri circa il totale dei quantitativi di riferimento risultanti dalle domande di ciascuno degli operatori tradizionali presentate in conformità alle disposizioni dell’art. 4 del regolamento n. 896/2001, la Commissione adottava il regolamento (CE) 7 giugno 2001, n. 1121, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l’importazione di banane (GU L 153, pag. 12). Considerato che il totale dei quantitativi di riferimento era pari a 1 964 154 tonnellate per tutti gli operatori tradizionali A/B (v. il ‘considerando’ 2 del regolamento n. 1121/2001), la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 1, n. 1, del regolamento n. 1121/2001, fissava in «1,07883» per ciascun operatore tradizionale A/B il coefficiente di adattamento previsto dall’art. 5, n. 2, del regolamento n. 896/2001. Riguardo agli operatori tradizionali C, l’istituzione fissava in «0,97286» per ciascuno di essi il coefficiente di adattamento.

28
L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 1121/2001 prevede che, «[p]er il secondo semestre 2001, il quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale fissato in conformità dell’articolo 4 del regolamento (...) n. 896/2001 è moltiplicato, previa applicazione del paragrafo 1 di cui sopra, per il coefficiente fissato all’articolo 28, paragrafo 2, [del detto regolamento]».


Fatti della controversia

29
Il 4 ottobre 2000 la Commissione inviava al Consiglio la comunicazione relativa all’applicazione del metodo «primo arrivato, primo servito» al regime comunitario delle banane e alle sue implicazioni sul sistema unicamente tariffario [COM(2000) 621 def.], in cui auspica l’adozione di un sistema aperto di attribuzioni di titoli per l’importazione di banane da paesi terzi. Questa proposta, esaminata dal Consiglio in data 9 ottobre 2000, veniva inizialmente valutata nel senso che poteva costituire «una base per una definizione del contenzioso sulla banana che può e deve (...) trovare una rapida soluzione». Il Consiglio invitava «gli organismi competenti» ad «esaminare gli aspetti tecnici di tale comunicazione tenendo conto, segnatamente, delle preoccupazioni espresse da talune delegazioni» e chiedeva al Parlamento europeo di pronunciarsi sulla proposta della Commissione (comunicato stampa 12012/00 relativo alla 2294ª sessione del Consiglio, pagg. 12 e 13).

30
Mentre gli aspetti tecnici di questa comunicazione erano esaminati sia dalle competenti autorità nazionali interessate sia dai membri del comitato di gestione della banana, la Commissione avviava negoziati con il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti d’America al fine di definire la persistente controversia fra tale paese e la Comunità europea relativamente alle banane OCM.

31
Il 7 febbraio 2001, poco dopo l’adozione del regolamento n. 216/2001 da parte del Consiglio, la Commissione inviava una comunicazione al Parlamento europeo intitolata «Disciplina speciale per l’assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane (regolamento n. 856/1999 del Consiglio) – Relazione biennale della Commissione 2000» [COM(2001) 67 def.]. Sotto il titolo «Modifica del regime UE secondo le decisioni dell’OMC», la Commissione dichiarava, al punto 4:

«Nel novembre 1999, a seguito di approfondite discussioni con le parti interessate, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di modifica del regolamento n. 404/93. Tale proposta comprende un sistema transitorio di contingenti tariffari, che prevede l’istituzione di tre quote, al quale subentrerà, non oltre il 2006, un regime unicamente tariffario. Durante le discussioni con i paesi terzi, l’opzione preferita è risultata essere un sistema di gestione dei contingenti con distribuzione delle licenze basata sui flussi commerciali tradizionali in un periodo di riferimento.

Dopo mesi di intense discussioni, si è avuta l’impressione che un sistema di contingenti tariffari, fondato sulle licenze concesse in base ai risultati precedenti oppure sul metodo dell’asta, sarebbe difficile da realizzare e che il dibattito sui periodi storici di riferimento si fosse arenato. Pertanto, nella comunicazione trasmessa al Consiglio in luglio, la Commissione ha proposto di concludere l’esame sul sistema di gestione dei contingenti in base al principio ‘primo arrivato, primo servito’ [First Come, First Served (FCFS)]. La proposta è stata accettata dal Consiglio e nell’ottobre 2000, dopo aver valutato il metodo FCFS, la Commissione ha presentato al Consiglio un’altra comunicazione nella quale affermava di ritenere il metodo FCFS un’opzione accettabile.

(...)

La comunicazione è stata riveduta nel Consiglio Affari generali del 9 ottobre 2000 a Lussemburgo. Si attende una posizione formale del Consiglio dopo che il Parlamento europeo avrà espresso il proprio parere. Una risoluzione dell’Assemblea parlamentare mista ACP-UE sulla riforma del regime bananiero UE è stata adottata nella sessione dei giorni 9-12 ottobre a Bruxelles».

32
L’11 aprile 2001 la Commissione concludeva con gli Stati Uniti d’America un «Memorandum di accordo sulla banana» (in prosieguo: il «memorandum di accordo USA-UE»).

33
Ai termini del memorandum di accordo USA-UE, la Comunità attuerà, entro il 1º gennaio 2006, un «regime esclusivamente tariffario» per le importazioni di banane. Il detto memorandum prevede che, «durante il periodo transitorio», la Comunità attuerà un regime di importazione basato sui «riferimenti storici» e prevede, a tale riguardo, due fasi transitorie.

34
Durante la prima fase, in vigore dal 1° luglio 2001, la Comunità deve fissare un contingente tariffario consolidato di volume pari a 2 220 000 tonnellate («contingente A») e un contingente tariffario autonomo di volume pari a 353 000 tonnellate («contingente B»). I detti contingenti tariffari vengono gestiti come un contingente unico, per cui il volume del contingente complessivo è pari, pertanto, a 2 553 000 tonnellate. Le banane importate nell’ambito dei contingenti A e B sono assoggettate alla riscossione di un dazio che non deve eccedere l’importo di EUR 75/t. La Comunità deve parimenti fissare un contingente tariffario C consolidato di 850 000 tonnellate. Il contingente tariffario A/B viene assegnato fino all’83% agli operatori tradizionali sulla base del «quantitativo annuo medio definitivo (“volume di riferimento”) di ogni operatore “tradizionale” per [il periodo] 1994‑1996 per i contingenti A/B». Gli operatori «tradizionali» qualificati sono «definiti in funzione dei titoli attribuiti ai sensi dell’art. 19, n. 1, lett. a), del regolamento n. 404/93 e dell’art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1442/93 per la “categoria A, funzione a)”». Peraltro «gli importatori non devono produrre nuovi elementi di prova». Il restante 17% del contingente tariffario A/B deve essere attribuito ad una nuova categoria di operatori, definiti come «non tradizionali». Tale memorandum di accordo vieta l’uso dei titoli del contingente C per importare banane del contingente A/B e viceversa.

35
Durante la seconda fase, applicabile a partire dal 2002, si prevede di mantenere in vigore, in particolare, le regole della prima fase transitoria, ma la parte «B» del contingente cumulato «A/B» sarà maggiorata di 100 000 tonnellate, portando così il contingente annuo totale disponibile a 2 653 000 tonnellate.

36
Il 30 aprile 2001 la Commissione e la Repubblica dell’Ecuador concludevano un memorandum di accordo redatto, sostanzialmente, negli stessi termini del memorandum di accordo USA-UE allo scopo di porre termine alla controversia tra la Comunità e il detto Paese nel settore della banana.


Fatti e procedimento

37
La Comafrica SpA e la Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. (in prosieguo: le «ricorrenti») sono società stabilite, rispettivamente, in Italia e in Germania. Esse appartengono al gruppo di società Dole, alla testa del quale si trova la Dole Food Company Corp., con sede in California (Stati Uniti). Tale gruppo opera a livello mondiale nel campo della produzione, del trattamento, della distribuzione e della commercializzazione, in particolare, di ortofrutticoli freschi, tra cui le banane.

38
Le ricorrenti sono registrate in Italia e in Germania come operatori tradizionali A/B, ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 896/2001.

39
Il 6 giugno 2001 il Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Ente federale dell’agricoltura e dell’alimentazione), autorità nazionale competente della Repubblica federale di Germania, comunicava alla ricorrente Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. (in prosieguo: la «Dole») la sua quota del contingente tariffario A/B assegnato agli operatori tradizionali per il secondo semestre 2001, determinato in conformità dei regolamenti nn. 896/2001 e 1121/2001(in prosieguo: i «regolamenti impugnati»).

40
L’8 giugno 2001 il Ministero del Commercio con l’estero, autorità nazionale competente della Repubblica italiana, comunicava alla Comafrica SpA (in prosieguo: la «Comafrica») la sua quota del detto contingente tariffario A/B per il secondo semestre 2001, determinato in conformità dei regolamenti impugnati.

41
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2001, le ricorrenti hanno proposto il ricorso in oggetto.

42
Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 giugno 2001, esse hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori intesa ad ottenere la sospensione dell’esecuzione dei regolamenti impugnati nella parte in cui le riguardano e, in subordine, la sospensione dell’esecuzione erga omnes.

43
Con ordinanza 12 settembre 2001, causa T-139/01 R, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione (Racc. pag. II-2415), il presidente del Tribunale ha respinto la detta domanda, riservando la decisione sulle spese.

44
Con atto depositato presso la cancelleria il 5 ottobre 2001, il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno della Commissione. La Commissione e le ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni in ordine a tale domanda, rispettivamente, il 18 e il 22 ottobre 2001.

45
Con atto depositato presso la cancelleria il 25 ottobre 2001, la Simba SpA (in prosieguo: la «Simba») ha chiesto di intervenire nella causa in esame a sostegno delle ricorrenti. Le ricorrenti e la Commissione hanno presentato le proprie osservazioni sulla detta domanda, rispettivamente, il 9 e il 23 novembre 2001.

46
Con lettera depositata presso la cancelleria il 22 ottobre 2001, le ricorrenti hanno chiesto il trattamento riservato, nei confronti del Regno di Spagna, di taluni elementi del loro ricorso. Con lettera depositata presso la cancelleria il 9 novembre 2001, hanno formulato la medesima richiesta nei confronti della Simba.

47
Con ordinanza della Quinta Sezione 27 febbraio 2002, causa T-139/01, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione (Racc. pag. II-799), il Tribunale ha ammesso l’intervento del Regno di Spagna a sostegno della Commissione. Esso ha parimenti ammesso l’intervento della Simba a sostegno delle ricorrenti. Poiché l’istanza di intervento della Simba è stata presentata oltre il termine di cui all’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura, quest’ultima è stata autorizzata unicamente a presentare le sue osservazioni, sulla base della relazione d’udienza che le sarebbe stata comunicata, durante la fase orale del procedimento. Il Tribunale, infine, ha accolto la richiesta di trattamento riservato nei confronti del Regno di Spagna.

48
Il 21 marzo 2002 il Regno di Spagna ha presentato una memoria di intervento, in ordine alla quale le ricorrenti e la Commissione hanno presentato le proprie osservazioni il 5 giugno 2002.

49
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento e, quale misura di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti principali a rispondere per iscritto a taluni quesiti, il che è stato eseguito entro il termine impartito.

50
Le parti sono state ascoltate nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale all’udienza svoltasi il 18 novembre 2003.


Conclusioni delle parti

51
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare i regolamenti impugnati nella parte in cui arrecano loro pregiudizio o, in subordine, annullare i detti regolamenti erga omnes;

condannare la Commissione al risarcimento del danno subito a seguito dell’adozione dei regolamenti impugnati;

condannare la Commissione alle spese.

52
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la domanda di annullamento irricevibile e, in subordine, respingerla in quanto infondata;

respingere la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata;

condannare le ricorrenti alle spese.

53
Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la domanda di annullamento irricevibile e, in subordine, respingerla in quanto infondata;

respingere la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata;

condannare le ricorrenti alle spese.

54
La Simba chiede che il Tribunale voglia:

annullare i regolamenti impugnati;

condannare la Commissione alle spese.


Sulla ricevibilità della domanda di annullamento

Argomenti delle parti

Sul regolamento n. 896/2001

55
Anzitutto, le ricorrenti deducono che il regolamento n. 896/2001 le riguarda individualmente.

56
In primo luogo, esse sostengono che il detto regolamento va analizzato come un complesso di decisioni individuali.

57
A tal riguardo, esse rilevano che il gruppo di operatori definito dall’art. 4, n. 1, del regolamento n. 896/2001, di cui esse fanno parte, costituisce una «cerchia fissa e chiusa». Tale disposizione riguarderebbe, infatti, unicamente gli operatori tradizionali che dispongono di quantitativi di riferimento relativi alla categoria A, funzione a), per il periodo 1994-1996, «presi in considerazione per l’anno 1998».

58
Secondo le ricorrenti, al momento di adottare il regolamento n. 896/2001, la Commissione conosceva l’identità e il numero complessivo degli operatori appartenenti al detto gruppo, nonché i loro quantitativi di riferimento individuali per gli anni 1994-1996, dal momento che erano stati registrati nel 1998. A loro avviso, la Commissione sapeva, pertanto, «quali operatori avessero diritto a certificati di importazione e le quantità che sarebbero state loro attribuite». Esse sostengono che tale regolamento aveva come effetto la fissazione diretta del quantitativo di riferimento definitivo di ciascuno dei detti operatori, considerato che esso prevede, all’art. 4, n. 1, che tale quantitativo sia pari a quello di riferimento fissato in base alle importazioni primarie realizzate negli anni 1994‑1996 e prese in considerazione nell’anno 1998, e che né la Commissione né le autorità competenti degli Stati membri sono legittimate a modificare o correggere tali dati. Sulla base dei medesimi elementi, le ricorrenti ritengono che gli operatori conoscessero, sin dall’adozione del regolamento n. 896/2001, il quantitativo di riferimento definitivo che sarebbe stato loro attribuito.

59
Secondo le ricorrenti, il fatto che un coefficiente di adattamento possa essere ulteriormente applicato non sarebbe pertinente, dal momento che «ciò non incide affatto sul principio [secondo il quale] ogni quantitativo di riferimento individuale era stato fissato nel 1998». Né la Commissione potrebbe invocare il fatto di non poter prevedere anticipatamente quali operatori presenteranno domanda scritta. Essa confonderebbe, a tale riguardo, il carattere individuale dei diritti attribuiti dal regolamento n. 896/29001 e la scelta, rimessa al loro titolare, di farne uso o meno.

60
Secondo le ricorrenti, infine, la Commissione non può invocare la sentenza della Corte 21 gennaio 1999, causa C-73/97 P, Francia/Comafrica e a. (Racc. pag. I‑185), dal momento che nella causa sfociata nella detta sentenza non veniva contestato un regolamento d’attuazione della Commissione, come il regolamento n. 896/2001, ma un regolamento che fissava il coefficiente uniforme di riduzione per il 1994. Esse aggiungono che, contrariamente alla fattispecie oggetto della detta causa, il regolamento n. 896/2001 non consente affatto alla Commissione o alle autorità nazionali competenti di modificare successivamente il quantitativo di riferimento individuale degli operatori.

61
Le ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che il regolamento n. 896/2001 contiene disposizioni particolari che dimostrano chiaramente che esso non è stato redatto in termini astratti e che si è espressamente tenuto conto di «ogni operatore tradizionale espressamente identificato».

62
In terzo luogo, le ricorrenti affermano di essere due dei «quattro operatori [americani] selezionati» menzionati in un documento presentato dalla Commissione nell’ambito delle trattative sfociate nella conclusione del memorandum di accordo USA-UE e indicati nell’allegato 7 del ricorso, documento che «determina i quantitativi di riferimento totali di quattro operatori nel regolamento». A loro avviso, il detto memorandum di accordo è stato «trasposto nella normativa comunitaria» con il regolamento n. 896/2001 e questi due testi normativi erano finalizzati a garantire che i «quattro operatori americani selezionati» potessero continuare a fornire banane alla Comunità fino a concorrenza di determinati quantitativi, assicurando loro la concessione di un certo numero di certificati di importazione. Il rappresentante degli Stati Uniti d’America per il commercio avrebbe negoziato la composizione della controversia relativa all’OCM banane al fine di «proteggere» tali quattro operatori. Le ricorrenti insistono sul fatto che il memorandum di accordo USA-UE costituisce una soluzione negoziata tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità.

63
In quarto luogo, le ricorrenti sostengono di distinguersi da ogni altro soggetto potenzialmente interessato dal regolamento n. 896/2001. A sostegno di tale affermazione, esse affermano:

di essere operatori tradizionali e non operatori non tradizionali;

di appartenere al «gruppo esiguo» di operatori tradizionali che disponevano, nel 1998, di quantitativi di riferimento relativi alla categoria A, funzione a), in contrapposizione agli operatori in possesso, nel 1998, di quantitativi di riferimento relativi alla categoria A, funzioni b) o c);

che il regolamento n. 896/2001 è espressamente concepito al fine di escludere dalla propria sfera di applicazione gli operatori che detenevano, nel 1998, quantitativi di riferimento relativi alla categoria A, funzioni b) o c), nonché di «limitare il numero di operatori beneficiari al gruppo esiguo di operatori ricompresi nella categoria A, funzione a)».

64
Le ricorrenti sostengono poi che il regolamento n. 896/2001 le riguarda direttamente, poiché la determinazione dei loro diritti non ha richiesto alcun atto intermedio di qualsivoglia autorità.

65
Esse sottolineano, a tale riguardo, che sussiste una differenza sostanziale tra il detto regolamento ed i regolamenti oggetto delle cause sfociate nella sentenza Francia/Comafrica e a., cit., nonché nella sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 e T-225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione (Racc. pag. II-1975), nel senso che questi ultimi regolamenti contenevano tutti disposizioni che consentivano di verificare se le domande di quantitativi di riferimento presentate dagli operatori non contenessero errori e, eventualmente, di rettificarli. Esse precisano che tali rettifiche potevano essere effettuate in qualsiasi fase del procedimento, sino alla determinazione del coefficiente di adattamento, e che, alla data di pubblicazione dei regolamenti medesimi, i soggetti che avevano richiesto i certificati di importazione non avevano, pertanto, la certezza che i quantitativi di riferimento richiesti non sarebbero stati successivamente modificati. Per contro, secondo le ricorrenti, nel momento in cui il regolamento n. 896/2001 è stato adottato e/o pubblicato, ogni richiedente era a conoscenza del quantitativo di riferimento al quale aveva diritto, senza che la Commissione o le autorità nazionali competenti potessero modificarlo, «ancorché sospettassero, fossero ovvero dovessero essere a conoscenza del fatto che tali dati erano inesatti».

66
Le ricorrenti aggiungono che la presente causa si distingue, del pari, da quella definita con sentenza della Corte 6 novembre 1990, causa C-354/87, Weddel/Commissione (Racc. pag. I-3847). Esse precisano che, in quest’ultima causa, il quantitativo di riferimento definitivo era stabilito dagli Stati membri, mentre, nella specie, esso è già fissato dallo stesso regolamento n. 896/2001, dovendosi solo applicare un coefficiente di adattamento nell’ipotesi in cui la somma dei quantitativi di riferimento oggetto di una domanda si discostasse dal contingente totale disponibile.

67
La Commissione e il Regno di Spagna contestano, anzitutto, che il regolamento n. 896/2001 riguardi le ricorrenti individualmente.

68
In primo luogo, sottolineano che il detto regolamento costituisce un atto normativo di portata generale e che non può essere analizzato come un complesso di decisioni individuali. Esso prevederebbe, infatti, regole generali applicabili a tutti gli operatori che intendano ottenere un quantitativo di riferimento per l’importazione di banane nel 2001. Inoltre, esso si applicherebbe a situazioni oggettivamente determinate e comporterebbe effetti giuridici nei confronti di categorie di persone astrattamente considerate.

69
La Commissione contesta l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale il regolamento n. 896/2001 si applicherebbe a una «cerchia fissa e chiusa» di operatori, di cui essa conoscerebbe l’identità e le caratteristiche. L’istituzione ricorda che, secondo giurisprudenza costante, la portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino l’identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto in relazione alla finalità di quest’ultimo (sentenza Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, cit., punto 100). Orbene, il regolamento n. 896/2001 si applicherebbe alle ricorrenti, nonché a tutti gli operatori tradizionali, «per il fatto che essi hanno richiesto un quantitativo di riferimento e al fine di assicurare che non venisse superato il contingente tariffario».

70
La Commissione aggiunge che, al momento dell’adozione del regolamento n. 896/2001, essa non conosceva né aveva modo di conoscere con precisione la categoria degli operatori che avrebbero richiesto un quantitativo di riferimento riguardo al regime del 2001. A tale proposito, l’istituzione osserva che alcuni operatori, che avevano richiesto un quantitativo di riferimento per il 1998, avevano medio tempore cessato le loro attività ovvero si erano fusi con altri operatori e che essa non aveva alcuna possibilità di conoscere l’identità dei loro successori. Del pari, alcuni operatori avrebbero potuto scegliere di farsi registrare quali operatori non tradizionali piuttosto che tradizionali, riguardo al contingente tariffario A/B. La Commissione afferma, parimenti, che l’art. 4 del regolamento n. 896/2001 non produce l’effetto di attribuire automaticamente un quantitativo di riferimento ad ogni operatore tradizionale che avesse ottenuto un quantitativo di riferimento per il 1998, dovendo gli operatori presentare una domanda scritta a tal fine entro l’11 maggio 2001. Essa sostiene che non poteva prevedere gli effetti che il regolamento n. 896/2001 avrebbe prodotto sui vari operatori, dal momento che il quantitativo di riferimento da attribuire a ciascuno di essi dipendeva dal livello complessivo delle domande. L’istituzione sottolinea, in tal senso, che il totale dei quantitativi di riferimento che hanno costituito oggetto di domanda da parte degli operatori tradizionali A/B ammontava a 1 964 000 tonnellate e che, se tutti gli operatori tradizionali A/B legittimati a presentare la detta domanda l’avessero fatto, tale totale sarebbe stato di 1 971 000 tonnellate.

71
In secondo luogo, la Commissione deduce che le ricorrenti non precisano quali sarebbero le disposizioni specifiche del regolamento n. 896/2001 che dimostrerebbero chiaramente che esso non è stato formulato in termini astratti. In ogni caso, il detto regolamento non conterrebbe alcuna disposizione che individui esplicitamente o implicitamente le ricorrenti né alcun altro specifico operatore, ovvero da cui potrebbe emergere che esse sono trattate diversamente da ogni altro operatore tradizionale.

72
In terzo luogo, la Commissione contesta che il memorandum di accordo USA-UE sia stato negoziato al fine precipuo di proteggere «quattro operatori [americani] selezionati», tra cui le ricorrenti. Essa riconosce che il regime del 2001 è stato adottato, in parte, per rispecchiare il «dispositivo convenuto» con gli Stati Uniti d’America, ma sottolinea che essa intendeva chiaramente, innanzitutto, dare esecuzione alle disposizioni del regolamento n. 404/93 e, in definitiva, dell’art. 33 CE. L’istituzione sostiene di non essere in grado di confermare che il rappresentante degli Stati Uniti d’America per il commercio abbia negoziato la composizione della controversia relativa all’OCM banane al fine di conseguire un certo risultato a favore delle ricorrenti. In ogni caso, la posizione adottata da un paese terzo nel contesto di negoziati sarebbe irrilevante rispetto alla questione se un regolamento riguardi individualmente un ricorrente. Essa sottolinea peraltro che i negoziati intervenuti tra la Comunità e gli Stati Uniti d’America costituivano «negoziati politici in un contesto di diritto internazionale pubblico» e che le ricorrenti non vi erano affatto implicate.

73
In quarto luogo, la Commissione e il Regno di Spagna sostengono che le ricorrenti non dimostrano, mediante altri elementi, di essere lese dal regolamento n. 896/2001 a motivo di talune qualità ad esse specifiche o di una situazione di fatto che le caratterizza rispetto ad ogni altro soggetto.

74
In quinto luogo, la Commissione sottolinea che, contrariamente a quanto lasciato intendere dalle ricorrenti, essa non si basa affatto sulla sentenza Francia/Comafrica e a., cit., per giustificare la propria affermazione secondo cui il regolamento n. 896/2001 non le riguarderebbe individualmente.

75
D’altra parte, la Commissione ritiene che il regolamento n. 896/2001 non riguardi le ricorrenti direttamente, dal momento che la loro situazione giuridica, riguardo al quantitativo di riferimento, può essere definita solo successivamente alla presentazione e alla trattazione di tutte le domande di determinazione del quantitativo di riferimento ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 896/2001 nonché successivamente alla fissazione di un coefficiente di adattamento.

Sul regolamento n. 1121/2001

76
Le ricorrenti sostengono che il regolamento n. 1121/2001 le riguarda direttamente e individualmente. Esse ritengono di soddisfare i criteri di ricevibilità definiti dalla Corte nelle citate sentenze Weddel/Commissione e Francia/Comafrica e a.

77
A tale riguardo, esse affermano che:

il coefficiente di adattamento previsto dal detto regolamento è determinato in base a due elementi, vale a dire, da un lato, il quantitativo globale di riferimento e, dall’altro, il contingente totale disponibile;

il quantitativo globale di riferimento risulta dalla somma dei quantitativi di riferimento individuali di ciascuno degli operatori tradizionali;

la Commissione conosceva, prima della fissazione del coefficiente di adattamento, i detti quantitativi di riferimento individuali;

la pubblicazione del coefficiente di adattamento ha direttamente consentito ad ogni operatore di conoscere il proprio quantitativo di riferimento definitivo e la portata del proprio diritto a conseguire certificati di importazione dal momento che l’operatore medesimo, da un lato, conosceva, prima della fissazione del detto coefficiente, il proprio quantitativo di riferimento preso in considerazione per l’esercizio 1998 e che, dall’altro, il detto quantitativo non poteva essere oggetto di alcuna modifica.

78
Esse ribadiscono che il regime del 2001, a differenza di quello del 1993 e del 1999, non prevede alcun sistema di verifica e di rettifica dei dati comunicati e aggiungono che «il coefficiente di adattamento era applicabile esclusivamente agli operatori che avevano presentato domanda di certificati di importazione in base ai loro quantitativi di riferimento». A loro avviso, si tratterebbe, in tal caso, di una «classe completamente chiusa» e «l’applicazione di qualsivoglia coefficiente era effettuata nei confronti di operatori noti e di quantitativi di riferimento conosciuti».

79
Secondo la Commissione e il Regno di Spagna, il ricorso di annullamento, in quanto diretto avverso il regolamento n. 1121/2001, va dichiarato irricevibile alla luce della sentenza Francia/Comafrica e a., cit., nonché della sentenza Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, cit.

80
La Commissione riconosce che i regimi del 1993 e del 1999, contestati nelle cause sfociate nelle dette sentenze, presentano talune differenze rispetto a quello del 2001. Tuttavia, essa ritiene che il ragionamento che ha indotto il giudice comunitario a dichiarare il ricorso irricevibile nelle dette sentenze sia parimenti applicabile nella specie. A tale riguardo, l’istituzione fa osservare che «sia la procedura di fissazione del coefficiente che i relativi effetti sugli operatori sono fondamentalmente gli stessi nel regime del 2001 e nei precedenti regimi». Essa precisa che in ognuno dei detti regimi il coefficiente di riduzione/di adattamento viene fissato dividendo l’importo del contingente totale disponibile per l’importo totale dei quantitativi di riferimento oggetto di domande valide ed è applicato dalle autorità competenti degli Stati membri al quantitativo di riferimento di ogni operatore, come calcolato dalle dette autorità. Queste ultime notificheranno successivamente ad ogni operatore il quantitativo di riferimento stabilito a seguito di tale procedimento.

81
Richiamandosi al punto 106 della sentenza Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, cit., la Commissione deduce che l’obiettivo e l’effetto giuridico dell’adozione del coefficiente di adattamento non consistevano nel decidere sul seguito da dare alle domande individuali degli operatori presso le autorità nazionali competenti, ma nel trarre le conseguenze di una situazione obiettiva di fatto, relativa all’esistenza di un’eccedenza del quantitativo di riferimento comunitario globale rispetto al volume del contingente tariffario. Essa afferma che, se è vero che nella sentenza Weddel/Commissione, cit., la Corte ha riconosciuto che il regolamento controverso comportava una serie di decisioni individuali, ciò era perché, contrariamente al caso in esame, nell’adottare il detto regolamento, la Commissione aveva deciso, di fatto, del seguito da dare alle domande individuali degli operatori.

82
La Commissione aggiunge che, nell’ordinanza 28 giugno 2001, causa C-351/99 P, Eridania e a./Consiglio (Racc. pag. I-5007, punti 53-55), la Corte ha confermato che la sentenza Weddel/Commissione, cit., si riferiva solo a talune situazioni specifiche, nelle quali venivano riconosciuti diritti individuali. Orbene, secondo la Commissione, nel caso di specie, l’attribuzione di quantitativi di riferimento alle ricorrenti non ha conferito loro alcun diritto di importare banane, ma ha avuto il solo effetto di limitare il volume di banane che esse potevano importare nell’ambito dei contingenti tariffari. L’istituzione ricorda che la conversione del quantitativo di riferimento adeguato in certificati di importazione e la possibilità di fare uso di questi ultimi presuppongono la presentazione di una domanda di certificati di importazione.

83
La Commissione fa peraltro rilevare che, quando ha fissato il coefficiente di adattamento in esame, essa non disponeva di informazioni relative ai quantitativi di riferimento individuali effettivamente richiesti dai vari operatori nel 2001, atteso che gli Stati membri erano tenuti a comunicarle solo il totale dei detti quantitativi. Essa sostiene di non aver potuto pertanto conoscere esattamente l’effetto della fissazione del coefficiente di adattamento sulla situazione dei vari operatori.

84
La Commissione, infine, sostiene che, ove dovesse emergere che i dati sui quali si fondano i quantitativi di riferimento per il 2001 sono inficiati da errori, pur essendo già stati assoggettati ad un controllo approfondito in passato, essa stessa o gli Stati membri dovrebbero apportarvi le rettifiche necessarie. L’istituzione ne deduce che «ancorché il quantitativo di riferimento “provvisorio” di un operatore sia meno assoggettato al rischio di subire modifiche rilevanti rispetto agli esercizi precedenti, resta il fatto che la mera applicazione del coefficiente di adattamento al quantitativo di riferimento richiesto non consentirà ad un operatore di calcolare con certezza il proprio quantitativo di riferimento definitivo per il 2001».

Giudizio del Tribunale

85
Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

Sulla natura dei regolamenti impugnati

86
Le ricorrenti contestano la natura regolamentare dei regolamenti impugnati e sostengono che essi devono essere considerati come un complesso di decisioni individuali.

87
Occorre ricordare, a tale riguardo, che, secondo costante giurisprudenza, il criterio distintivo fra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell’atto di cui trattasi (ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C‑10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 28, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 33). Un atto ha portata generale se si applica a situazioni determinate obiettivamente e se produce i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta (v. sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T‑482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 55, e la giurisprudenza ivi richiamata).

88
Nella specie, riguardo, anzitutto, al regolamento n. 896/2001, non può contestarsi che esso costituisca un atto normativo di portata generale (ordinanze del Tribunale 25 settembre 2002, causa T-178/01, Di Lenardo/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 47, e T-179/01, Dilexport/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 47). Le norme in esso contenute, infatti, sono esposte in termini generali, si applicano a situazioni oggettivamente determinate e producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto.

89
Occorre anche ricordare che il detto regolamento, ai sensi del suo art. 1, ha per oggetto la fissazione delle «modalità del regime d’importazione delle banane, sia per le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’art. 18, n. 1, del regolamento [n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 216/2001] sia per le importazioni al di fuori di tale ambito». Esso è stato adottato dalla Commissione in base all’art. 20 del regolamento n. 404/93, quale modificato dal regolamento n. 216/2001, articolo che conferisce a quest’ultima il potere di adottare modalità di applicazione del titolo IV del regolamento medesimo e, segnatamente, le modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all’art. 18.

90
Il regolamento n. 896/2001 attribuisce all’art. 2 tali contingenti tariffari fino a concorrenza dell’83% agli operatori tradizionali e del 17% agli operatori non tradizionali. Tali due categorie di operatori sono stabilite sulla base di criteri meramente oggettivi, definiti, rispettivamente, dagli artt. 3 e 6 del regolamento medesimo, e per nulla soggetti a valutazioni connesse alla posizione specifica d’ogni operatore (v., in tal senso, ordinanza Di Lenardo/Commissione, cit., punto 46, e ordinanza Dilexport/Commissione, cit., punto 46). Lo stesso vale per la definizione delle nozioni di «operatore tradizionale A/B» e di «operatore tradizionale C», contenuta nell’art. 3 del regolamento n. 896/2001, che prende in considerazione la realizzazione di quantitativi minimi di importazioni primarie di banane di Stati terzi e/o di banane non tradizionali ACP, nella prima ipotesi, o di banane tradizionali ACP, nella seconda ipotesi, e ciò secondo le definizioni previste dall’art. 16 del regolamento n. 404/93, nella versione modificata dal regolamento n. 1637/98.

91
Il regolamento n. 896/2001 definisce le modalità di accesso delle varie categorie di operatori suddette ai contingenti tariffari in funzione di dati di natura generale e astratta, senza tener minimamente conto della situazione di operatori individuali quali le ricorrenti. In sostanza, esso determina, in termini generali e astratti, le modalità con cui vengono fissati il quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali e il quantitativo annuale concesso agli operatori non tradizionali nonché la procedura di registrazione di questi ultimi operatori e precisa le modalità di rilascio dei certificati di importazione.

92
Il regolamento n. 896/2001, infine, fissa, parimenti in termini generali e astratti, le modalità applicabili all’importazione di banane al di fuori dei contingenti tariffari.

93
L’argomento delle ricorrenti secondo il quale il detto regolamento conterrebbe disposizioni particolari che dimostrerebbero che esso non è stato redatto in termini astratti e che si è espressamente tenuto conto di «ogni operatore tradizionale, espressamente individuato» è pertanto destituito di fondamento. Si deve necessariamente rilevare, peraltro, che le ricorrenti non individuano affatto le disposizioni particolari alle quali esse si riferiscono in tal modo.

94
Assumendo che le ricorrenti invochino, a tale riguardo, l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 896/2001, deve rilevarsi che tale disposizione si presenta chiaramente come una misura di portata generale. Essa determina, in termini generali e astratti, il modo in cui viene fissato il quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali A/B prevedendo, da un lato, che l’interessato deve presentare una domanda scritta a tal fine entro l’11 maggio 2001 e, dall’altro, che il detto quantitativo viene calcolato in base «alla media delle importazioni primarie di banane di Stati terzi e/o di banane ACP non tradizionali realizzate negli anni 1994, 1995 e 1996, prese in considerazione nell’anno 1998 ai fini della gestione del contingente tariffario di importazione di banane originarie dei paesi terzi e dei quantitativi di banane ACP non tradizionali, conformemente alle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento [n. 404/93], applicabili nel 1998 alla categoria di operatori di cui al paragrafo 1, lettera a), dello stesso articolo». I detti criteri si applicano, senza distinzione di sorta, a tutti gli operatori tradizionali A/B, che sono definiti in termini generali e astratti e in base a dati puramente oggettivi all’art. 3 del regolamento n. 896/2001 (v. precedente punto 90). Si tratta, pertanto, innegabilmente di una misura applicabile ad una situazione determinata oggettivamente e che comporta effetti giuridici riguardo a categorie di soggetti considerate in modo generale e astratto. Tale misura non riguarda solo le ricorrenti, bensì parimenti ogni altro attore economico che si trovi in una situazione analoga.

95
Tale conclusione non può essere rimessa in questione dall’argomento delle ricorrenti secondo il quale la Commissione, al momento di adottare il regolamento n. 896/2001, conosceva l’identità e il numero complessivo degli operatori previsti dall’art. 4, n. 1, del regolamento medesimo. Da un lato, tale argomento non è fondato. Infatti, quando il detto regolamento è stato adottato, la Commissione non sapeva e non era in grado di sapere con certezza quali operatori avrebbero presentato domanda di fissazione del quantitativo di riferimento entro il termine dell’11 maggio 2001. Segnatamente l’istituzione non poteva supporre che tutti gli operatori tradizionali A/B in possesso di un quantitativo di riferimento relativo alla categoria A, funzione a), per il 1998 avrebbero richiesto la fissazione di un quantitativo di riferimento relativo al regime del 2001. Inoltre, come correttamente rilevato dalla Commissione, non può escludersi che taluni operatori che avevano ottenuto un quantitativo di riferimento per il 1998 abbiano successivamente cessato la propria attività o si siano fusi con altri operatori. Dall’altro lato, l’argomento delle ricorrenti è destituito di pertinenza. Infatti, anche se fosse dimostrato che i soggetti ai quali si applica l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 896/2001 erano identificabili al momento della sua adozione, la natura normativa di tale disposizione non sarebbe per questo messa in discussione, tenuto conto del fatto che, come indicato al precedente punto 94, essa si riferisce solo a situazioni di diritto o di fatto oggettive (v., in tal senso, ordinanza CNPAAP/Consiglio, cit., punto 35, e ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2000, causa T-113/99, Galileo e Galileo International/Consiglio, Racc. pag. II-4141, punto 47, confermata con ordinanza della Corte 25 aprile 2002, causa C-96/01 P, Galileo e Galileo International/Consiglio, Racc. pag. I-4025).

96
Né le ricorrenti possono legittimamente pretendere che l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 896/2001 avesse l’effetto di fissare direttamente il quantitativo di riferimento definitivo di ciascuno degli operatori tradizionali A/B e di consentire loro, nonché alla Commissione, di conoscere il detto quantitativo di riferimento sin dall’adozione del regolamento medesimo. In tale fase, il quantitativo di riferimento previsto dalla detta disposizione poteva avere solamente carattere provvisorio nel senso che, qualora si fosse verificato uno scarto tra il totale dei quantitativi di riferimento richiesti dagli operatori tradizionali A/B ed i quantitativi disponibili di contingenti tariffari, a tale quantitativo di riferimento sarebbe stato applicato un coefficiente di adattamento fissato dalla Commissione (v. art. 5, n. 2, del regolamento n. 896/2001). Orbene, al momento dell’adozione del regolamento n. 896/2001, né la Commissione né gli operatori tradizionali A/B potevano prevedere che si sarebbe verificato tale scarto né, a fortiori, la sua portata, dal momento che, come rilevato al precedente punto 95, i detti operatori potevano presentare le loro domande di fissazione del quantitativo di riferimento entro l’11 maggio 2001 e nessun elemento consentiva di presumere che tutti avrebbero esercitato il detto diritto. Nella specie, come la Commissione ha affermato senza essere contraddetta dalle ricorrenti, l’importo totale dei quantitativi di riferimento richiesti dagli operatori tradizionali A/B entro tale termine, è stato d’altronde inferiore a quello che sarebbe risultato se tutti gli operatori tradizionali A/B legittimati a presentare tale domanda l’avessero presentata.

97
Riguardo, poi, al regolamento n. 1121/2001, le ricorrenti ne contestano la natura normativa richiamandosi, sostanzialmente, ai principi elaborati dalla Corte nelle sue citate sentenze Weddel/Commissione, e Francia/Comafrica e a.

98
In primo luogo, esse insistono sul fatto che il detto regolamento si applica solo ad una cerchia chiusa e ristretta di soggetti di diritto, cui esse appartengono.

99
A tale riguardo, deve rilevarsi che il regolamento n. 1121/2001 concerne, in effetti, solo operatori che abbiano presentato una domanda scritta alle autorità nazionali competenti in una data collocata nel passato, vale a dire entro l’11 maggio 2001, per cui nessuna domanda pervenuta successivamente può essere presa in considerazione. Inoltre, il regolamento n. 1121/2001 si applica solo ad operatori che soddisfino un certo numero di requisiti sia sostanziali sia procedurali.

100
Risulta peraltro da una giurisprudenza costante che la portata generale di un atto non è posta in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino l’identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto in relazione con la finalità di quest’ultimo (sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C-209/94 P, Buralux e a./Consiglio, Racc. pag. I-615, punto 24, e ordinanza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-183/94, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e a./Commissione, Racc. pag. II-1941, punto 48).

101
Orbene, questo è proprio quanto ricorre nella specie. Infatti, il regolamento n. 1121/2001 è volto, in maniera generale, a garantire la corretta attuazione del regime di gestione dei contingenti tariffari fissati dal regolamento n. 896/2001, regime che si fonda sulla ripartizione dei contingenti tariffari tra due categorie di operatori, vale a dire gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali, e su una gestione separata dei contingenti tariffari A e B, da un lato, e del contingente tariffario C, dall’altro. Obiettivo del regolamento n. 1121/2001 è l’adeguamento globale dei quantitativi di riferimento chiesti dagli operatori tradizionali A/B, da un lato, e dall’operatore tradizionale C, dall’altro, rispetto ai quantitativi disponibili dei contingenti tariffari A/B e C. Così, riguardo agli operatori tradizionali A/B, il detto regolamento fissa, all’art. 1, n. 1, un coefficiente di adattamento applicabile al loro quantitativo di riferimento individuale pari a 1,07883, essendo l’importo totale dei quantitativi di riferimento chiesti ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 896/2001 risultato inferiore ai quantitativi disponibili dei contingenti tariffari.

102
In secondo luogo, le ricorrenti sottolineano le differenze esistenti tra i regimi del 1993 e del 1999, da un lato, e il regime del 2001, dall’altro. Più specificamente, esse deducono che il regime del 2001, a differenza degli altri due regimi, non prevede affatto la possibilità, per la Commissione o per le autorità nazionali competenti, di verificare e, eventualmente, di rettificare il quantitativo di riferimento chiesto da ogni operatore.

103
A tale riguardo, deve rilevarsi che, effettivamente, i regimi del 1993 e del 1999 differiscono da quello del 2001 riguardo alla fissazione del quantitativo di riferimento degli operatori della categoria A (nel regime del 1993) o tradizionali (nei regimi del 1999 e 2001). Come precisato al punto 103 della sentenza Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, cit., nell’ambito dei regimi del 1993 e del 1999 la Commissione e le autorità nazionali competenti hanno proceduto attivamente alla verifica e, se del caso, alla correzione dei quantitativi di riferimento individuali degli operatori al fine di eliminare i casi di doppio conteggio. Per contro, riguardo al regime del 2001, i quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali A/B sono determinati sulla base di dati storici relativi alle importazioni primarie già verificati e, eventualmente, rettificati nell’ambito dei precedenti regimi. Pertanto, né l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 896/2001 né alcuna altra disposizione del detto regolamento prevedono espressamente la possibilità che la Commissione o le autorità nazionali competenti procedano ad una verifica o una rettifica supplementare di tali dati. Certo, un operatore non potrebbe legittimamente fondare una domanda di fissazione del quantitativo di riferimento su dati manifestamente erronei o fraudolenti. Qualora fosse provato un errore o una frode di tal genere, la Commissione o le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto effettuare le rettifiche necessarie, anche in mancanza di qualsivoglia disposizione espressa in tal senso nel regolamento n. 896/2001. Nella specie, risulta tuttavia che non è stata operata, in pratica, alcuna nuova rettifica dei dati relativi agli operatori tradizionali A/B. L’unico esempio che la Commissione ha potuto offrire a tale riguardo, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, non è molto pertinente, trattandosi di un caso in cui essa aveva deciso di rettificare l’importo totale che le era stato comunicato dalle autorità francesi, ai sensi dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 896/2001, successivamente alla scoperta non di una dichiarazione fraudolenta o eccessiva da parte di un operatore o di una situazione di doppio conteggio, bensì di un errore di interpretazione dell’art. 4, n. 1, del regolamento medesimo da parte delle dette autorità.

104
Tuttavia, dalle suesposte differenze tra i regimi del 1993 e del 1999, da un lato, e il regime del 2001, dall’altro, non può dedursi che nel regolamento n. 1121/2001 debba ravvisarsi una serie di decisioni individuali che riguarderebbero ciascuno degli operatori tradizionali A/B, e dunque le ricorrenti.

105
Come già esposto al precedente punto 101, il regolamento n. 1121/2001, infatti, è stato emanato in considerazione non della situazione specifica degli operatori tradizionali A/B, ma di una situazione oggettiva di fatto, vale a dire la circostanza che il totale dei quantitativi di riferimento comunicati globalmente alla Commissione da parte degli Stati membri in applicazione dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 896/2001 era inferiore ai quantitativi disponibili dei contingenti tariffari. In altri termini, il coefficiente di adattamento pari a 1,07883 fissato dal regolamento n. 1121/2001 è il risultato di un semplice calcolo matematico, e non di un apprezzamento della situazione particolare di ciascuno degli operatori tradizionali A/B. Esso riguarda in modo uniforme tutti gli operatori tradizionali A/B che avevano presentato domanda di fissazione del quantitativo di riferimento precedentemente all’11 maggio 2001. L’obiettivo e l’effetto giuridico dell’adozione del regolamento n. 1121/2001 non consistono, pertanto, nel decidere sul seguito da dare alle domande individuali degli operatori presso le autorità nazionali competenti (v., in tal senso, sentenza Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, cit., punto 106).

106
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve concludersi che i regolamenti impugnati hanno, per loro natura, carattere normativo di portata generale.

Sulla legittimazione ad agire delle ricorrenti

107
Occorre ricordare che un atto di portata generale come un regolamento, in talune circostanze, può riguardare individualmente alcune persone fisiche o giuridiche e rivestire pertanto un carattere decisionale nei loro confronti (v., in particolare, sentenze 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 13; 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19, e 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Uniòn de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 36). Ciò si verifica se l’atto di cui trattasi riguarda una persona fisica o giuridica a motivo di determinate qualità sue peculiari, o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e pertanto la identifica in modo analogo al destinatario di una decisione (v., in particolare, sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, 22 novembre 2001, causa C-452/98, Nederlandse Antillen/Consiglio, Racc. pag. I-8973, punto 60, nonché 25 luglio 2002, Uniòn de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 36).

108
Nella specie, riguardo, in primo luogo, al regolamento n. 896/2001, si è rilevato ai precedenti punti 88-92 e 94 che le norme in esso contenute, segnatamente al suo art. 4, n. 1, sono enunciate in termini generali, si applicano a situazioni oggettivamente determinate e producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto. Il detto regolamento riguarda le ricorrenti solo nella loro oggettiva qualità di operatori tradizionali A/B, e ciò allo stesso titolo di ogni altro operatore della categoria.

109
Tale conclusione non è inficiata dall’argomento delle ricorrenti fondato sul prospetto figurante all’allegato 7 del ricorso. Tale prospetto indica, per gli anni dal 1989 al 1996, l’importo totale dei quantitativi di riferimento degli operatori rientranti nella categoria A, funzione a), vale a dire degli importatori primari, l’importo totale dei quantitativi di riferimento di «quattro operatori selezionati» e la percentuale risultante dal rapporto tra quest’ultimo importo ed il primo. La Commissione non contesta che i «quattro operatori selezionati» siano le ricorrenti e due imprese appartenenti al gruppo Chiquita. Tuttavia, il fatto – anche ad ammetterlo acclarato – che dati globali relativi a tali operatori siano stati esaminati dalla Commissione e dal rappresentante degli Stati Uniti d’America per il commercio nell’ambito dei negoziati finalizzati alla soluzione della controversia relativa all’OCM banane non implica affatto che il regolamento n. 896/2001 sia stato emanato al fine di conseguire un certo risultato a favore dei detti operatori e, segnatamente, di garantire loro il rilascio di un certo numero di certificati di importazione, come sostenuto dalle ricorrenti. Del pari, il semplice fatto che la Commissione disponesse di informazioni relative alle importazioni primarie realizzate, segnatamente, dalle ricorrenti non è neanch’esso sufficiente a contraddistinguere queste ultime, riguardo al regolamento n. 896/2001, rispetto a tutti gli altri operatori interessati dal regolamento medesimo.

110
Occorre distinguere, infatti, tra due situazioni. Da un lato, la situazione in cui, come nella specie, il legislatore esamina informazioni e dati relativi al mercato al fine di assicurare che la situazione del mercato venga correttamente presa in considerazione nelle disposizioni e negli obiettivi dell’atto che esso intende adottare. Dall’altro, la situazione in cui il legislatore emana un atto al fine di conseguire un risultato specifico a favore di alcuni soggetti determinati, il che non ricorre nella specie.

111
Le ricorrenti non possono neppure invocare la circostanza di appartenere alla categoria degli operatori tradizionali, in contrapposizione a quella degli operatori non tradizionali, nonché al «gruppo esiguo» di operatori che disponevano di quantitativi di riferimento relativi alla categoria A, funzione a), nel 1998, per pretendere di distinguersi da qualsiasi altro operatore interessato dal regolamento n. 896/2001 (v. precedente punto 63).

112
Come emerge dai precedenti punti 13 e 90, il sistema di ripartizione dei contingenti tariffari introdotto dal regolamento n. 896/2001 si fonda proprio sulla distinzione principale tra «operatori tradizionali» e «operatori non tradizionali». Le dette due categorie di operatori costituiscono categorie di soggetti presi in considerazione in termini generali ed astratti (v. precedente punto 90). Lo status oggettivo di operatore tradizionale che le ricorrenti possiedono non ha, pertanto, l’effetto di contraddistinguerle con riferimento al regolamento n. 896/2001.

113
La medesima conclusione si impone a proposito dell’argomento delle ricorrenti relativo al fatto di appartenere al «gruppo esiguo di operatori» che disponevano di quantitativi di riferimento relativi alla categoria A, funzione a), nel 1998. Se è pur vero, nell’ambito del regolamento n. 896/2001, che solo gli importatori primari possono essere considerati come operatori tradizionali e che il quantitativo di riferimento di questi ultimi è determinato in base alla media delle importazioni primarie realizzate nel corso degli anni 1994‑1996 e prese in considerazione nel 1998, cionondimeno si tratta, in tal caso, di criteri generali e astratti (v. precedenti punti 90 e 94). Gli elementi fatti valere dalla ricorrente, pertanto, non sono idonei ad individuarla.

114
Riguardo, in secondo luogo, al regolamento n. 1121/2001, è sufficiente rilevare che le ricorrenti non dimostrano né deducono di essere lese dal regolamento a motivo di talune qualità loro specifiche ovvero di una situazione di fatto che le caratterizzi rispetto ad ogni altro soggetto e, pertanto, le individui in modo analogo al destinatario.

115
Dalle suesposte considerazioni emerge che i regolamenti impugnati costituiscono misure di portata generale e che le ricorrenti non ne sono lese a motivo di talune circostanze loro specifiche o di una situazione di fatto che le caratterizzi rispetto ad ogni altro soggetto e, pertanto, le individui. Non si può, pertanto, ritenere che i regolamenti impugnati riguardino individualmente le ricorrenti. Poiché esse non soddisfano uno dei requisiti di ricevibilità previsti dall’art. 230, quarto comma, CE, non è necessario esaminare la questione se i regolamenti impugnati le riguardino direttamente.

116
Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui è volto all’annullamento dei regolamenti impugnati, deve essere dichiarato irricevibile.


Sulla domanda di risarcimento

Argomenti delle parti

117
Le ricorrenti deducono che, prevedendo, nel regolamento n. 896/2001, che il quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali A/B venisse fissato sulla base della media delle importazioni primarie di banane Stati terzi e/o di banane non tradizionali ACP effettate negli anni 1994‑1996, prese in considerazione per il 1998 ai fini della gestione del contingente tariffario di importazione di banane originarie dei paesi terzi e dei quantitativi non tradizionali ACP, ed emanando, a fronte del totale dei quantitativi di riferimento così determinati, il regolamento n. 1121/2001, la Commissione avrebbe tenuto un comportamento illegittimo con conseguenze dannose. A loro avviso, sussistono i presupposti che fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

118
In primo luogo, le ricorrenti sostengono, in via principale, che i regolamenti impugnati non costituiscono misure legislative che implichino scelte di politica economica e che, nell’adottarli, la Commissione si è resa colpevole di una «mancanza amministrativa».

119
A loro avviso, i dati relativi alle importazioni primarie di banane negli anni 1994‑1996, presi in considerazione per il 1998, contengono gravi errori. In numerosi casi, infatti, i quantitativi allora dichiarati dagli operatori sarebbero stati fraudolentemente maggiorati da questi ultimi ovvero sarebbero stati oggetto di un doppio conteggio. Nel loro ricorso, esse ritengono che il margine di errore («domande eccessive rispetto ai certificati utilizzati») rappresenti, per gli anni 1994‑1996, in media il 23,98%. Nella loro replica esse riducono tale margine di errore al 13,6%.

120
Ad avviso delle ricorrenti, la Commissione era a conoscenza del fatto che tali dati non erano corretti ed avrebbe, d’altronde, ammesso, nell’ambito del procedimento sommario, un margine di errore medio dell’11% circa. Esse censurano il fatto che la Commissione abbia, ciononostante, deciso di utilizzare i detti dati nei regolamenti impugnati, e questo senza prevedere la possibilità, per sé stessa ovvero per gli Stati membri, di verificarli e, eventualmente, rettificarli. Secondo le ricorrenti non esisteva, tuttavia, alcun ostacolo di ordine giuridico o pratico ad una simile verifica o rettifica. Agendo in tal modo, la Commissione sarebbe venuta meno al proprio obbligo di «determinare il coefficiente di adattamento secondo diritto» e non avrebbe gestito regolarmente l’OCM banane.

121
Le ricorrenti ritengono che la Commissione non possa invocare il fatto che il periodo di riferimento 1994‑1996 fosse l’ultimo periodo per il quale essa disponeva di dati sufficientemente verificati sulle importazioni primarie. Esse osservano che il margine di errore per il 1994 era particolarmente elevato e che, se la Commissione avesse scelto il triennio 1995‑1997, il margine di errore medio sarebbe stato meno elevato. Esse contestano l’affermazione della Commissione secondo cui gli anni 1994‑1996 erano i più recenti per i quali erano disponibili i dati relativi alle importazioni primarie, sostenendo che tali dati sarebbero stati parimenti disponibili per gli anni 1997 e 1998, anche se non ancora verificati dalla Commissione e dalle autorità nazionali competenti. A loro avviso, infine, la Commissione non potrebbe validamente richiamarsi ai rilievi espressi dal Tribunale al punto 149 della sentenza Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, cit.

122
Nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che i regolamenti impugnati costituiscano misure legislative che implicano scelte di politica economica, le ricorrenti fanno valere, in subordine, che la Commissione ha violato una norma superiore di diritto volta alla tutela dei singoli e che tale violazione è sufficientemente caratterizzata. Esse invocano, più particolarmente, la violazione del principio di buona amministrazione o del «principio secondo cui l’applicazione della normativa comunitaria deve essere certa e prevedibile» (sentenza della Corte 15 dicembre 1987, causa 326/85, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 5091). Secondo le ricorrenti «un’istituzione non può adottare un atto sulla base di fatti dei quali essa conosce ovvero avrebbe manifestamente dovuto conoscere l’erroneità, in particolare quando tale atto lede diritti dei singoli».

123
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono di aver subito un danno a causa dell’adozione dei regolamenti impugnati consistente, anzitutto, nella perdita del diritto di importare taluni quantitativi di banane.

124
In tal senso, nel loro ricorso esse affermano di aver perso, nel 2001, il diritto all’importazione dei seguenti quantitativi di banane: (...)  (2) tonnellate riguardo alla Comafrica e (...) tonnellate riguardo alla Dole. Esse pervengono a tali cifre effettuando i seguenti calcoli:

il contingente tariffario globale disponible per il 2001 era pari a 2 553 000 tonnellate;

il contingente tariffario disponibile per gli operatori tradizionali A/B rappresentava l’83% del detto quantitativo, vale a dire 2 118 990 tonnellate;

durante il periodo di riferimento 1994‑1996, i certificati d’importazione sono stati utilizzati fino a concorrenza di 1 590 050 tonnellate;

il coefficiente di adattamento avrebbe dovuto essere fissato, pertanto, a 1,3327;

la media delle importazioni realizzate dalla Comafrica durante il periodo di riferimento è pari a (...) tonnellate;

applicando al detto quantitativo il coefficiente di adattamento di 1,3327, la Comafrica sarebbe legittimata a presentare una domanda di certificati fino a concorrenza di (...) tonnellate;

applicando al detto quantitativo di (...) tonnellate il coefficiente di adattamento di 1,07883 previsto dal regolamento n. 1121/2001, la Comafrica è legittimata a presentare una domanda di certificati solo fino a concorrenza di (...) tonnellate;

la media delle importazioni realizzate dalla Dole durante il periodo di riferimento è pari a (...) tonnellate;

applicando al menzionato quantitativo il coefficiente di adattamento di 1,3327, la Dole sarebbe legittimata a presentare una domanda di certificati fino a concorrenza di (...) tonnellate;

applicando al menzionato quantitativo di (...) tonnellate il coefficiente di adattamento di 1,07883 previsto dal regolamento n. 1121/2001, la Dole è legittimata a presentare una domanda di certificati solo fino a concorrenza di (...) tonnellate.

125
Nella replica le ricorrenti riconoscono che la loro stima del volume delle domande in eccesso, come formulata nel ricorso, non prende in considerazione le importazioni effettuate in Austria, in Finlandia e in Svezia (v. infra, punto 133). Esse asseriscono che la Commissione riconosce in media per il periodo 1994‑1996 «una percentuale di domande in eccesso dell’11,24%» e suggeriscono che tale percentuale costituisca la base per il calcolo del danno da esse subito. Esse si richiamano peraltro ai dati ed alle informazioni relativi al danno contenuti nella loro domanda di provvedimenti provvisori, proponendo di attualizzarli.

126
Nelle loro osservazioni sulla memoria d’intervento del Regno di Spagna, le ricorrenti suggeriscono di attualizzare i dati e le informazioni contenuti nel loro ricorso. Infine, nella loro risposta ad uno dei quesiti scritti posti loro dal Tribunale (v. precedente punto 49), le ricorrenti riconoscono di aver tralasciato di tener conto, nel loro calcolo di tale primo profilo di danno, delle disposizioni di cui all’art. 28, n. 2, del regolamento n. 896/2001 e adeguano conseguentemente le cifre contenute nel loro ricorso.

127
Sotto un secondo profilo, le ricorrenti deducono la «perdita di diritti futuri riguardo ai volumi perduti».

128
Sotto un terzo profilo, esse sostengono che l’utilizzazione di quantitativi di riferimento illegittimi ha parimenti comportato una diminuzione delle loro quote di mercato.

129
Infine, le ricorrenti chiedono che le somme che saranno loro riconosciute a titolo di risarcimento siano maggiorate di interessi compensativi.

130
In terzo luogo, quanto al nesso di causalità, esse sostengono che, senza le illecite misure adottate dalla Commissione nell’ambito dei regolamenti n. 896/2001 e n. 1121/2001, esse avrebbero potuto ottenere quantitativi di riferimento maggiori e, conseguentemente, diritti a certificati di importazione più elevati.

131
La Commissione respinge tali affermazioni.

132
In primo luogo, l’istituzione deduce che non può esserle contestato alcun comportamento contra ius. Essa sottolinea di disporre di un ampio potere discrezionale in materia di politica agricola comune e ne trae la conclusione che la sua responsabilità extracontrattuale può ricorrere solo in presenza di una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma di diritto preordinata ad attribuire diritti ai singoli.

133
La Commissione contesta che il margine di errore rappresenti una media del 23,98% per il triennio e sia superiore al 50% per il 1994. L’istituzione osserva, più specificamente, che le cifre addotte dalle ricorrenti per il 1994 non tengono conto delle importazioni effettuate in Austria, in Finlandia e in Svezia che, allora, non facevano parte della Comunità.

134
La Commissione, richiamandosi all’art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93, nella versione modificata dal regolamento n. 216/2001, sostiene che la gestione dei contingenti tariffari poteva essere effettuata secondo il metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali, per il quale essa ha optato. Essa precisa di aver così deciso di prendere in considerazione i dati storici disponibili e che i più affidabili erano necessariamente quelli già comunicati e verificati ai fini dell’attribuzione dei quantitativi di riferimento nel corso degli anni precedenti. Gli anni 1994-1996 sarebbero stati gli anni più recenti per i quali siffatti dati erano disponibili, essendo il 1998 l’ultimo anno di applicazione del regime del 1993 per il quale erano stati utilizzati dati relativi alle importazioni primarie. La Commissione insiste sul fatto che tali dati erano stati accuratamente esaminati e corretti e sottolinea che le cifre da essa fornite «riguardo al possibile grado di inesattezza delle cifre del 1994‑1996» sono già state accolte dal Tribunale nella sentenza Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, cit. La Commissione precisa, del pari, che l’utilizzazione di dati relativi al periodo 1994-1996 ha consentito di allestire rapidamente il nuovo sistema, che era essenzialmente transitorio, e che si è ritenuto opportuno adottare un triennio, come in precedenza, dal momento che questo consentiva di attenuare le fluttuazioni rilevate sul mercato della banana da un anno all’altro.

135
La Commissione contesta la fondatezza dell’affermazione delle ricorrenti secondo la quale alcuni dati relativi alle importazioni primarie sarebbero stati parimenti disponibili per gli anni 1997 e 1998. Essa afferma di aver invitato tutti gli Stati membri, con telefax 24 maggio 2000, a trasmetterle i dati attinenti ai quantitativi commercializzati dagli importatori primari nel 1997 e nel 1998 o, se del caso, ad indicarle l’indisponibilità dei dati medesimi. Sette Stati membri non avrebbero dato seguito a tale richiesta. Riguardo agli altri Stati membri, la situazione sarebbe stata la seguente:

la Repubblica ellenica e la Repubblica di Finlandia hanno fornito cifre globali sulle importazioni primarie senza distinzione per operatore;

la Repubblica d’Austria ha fornito dettagli esclusivamente quanto al livello generale delle importazioni;

gli altri Stati membri, salvo la Repubblica italiana, hanno risposto che i dati forniti dai loro operatori per il 1997 non erano mai stati verificati dalle autorità competenti, mentre i dati del 1998 non erano stati mai raccolti;

i dati del 1997 non erano disponibili per la Repubblica portoghese;

solo la Repubblica italiana era stata in grado di fornire dati, ancorché incompleti, per il 1997 ed il 1998, sottolineando tuttavia che si trattava di dati grezzi trasmessi dagli operatori italiani e che non erano mai stati verificati dalle autorità competenti.

136
Quanto al rilievo relativo al fatto di non essersi riservata la possibilità di verificare l’esattezza dei dati comunicati, la Commissione sottolinea che il sistema di fissazione dei quantitativi di riferimento previsto dal regolamento n. 896/2001 non si fonda su domande basate su nuovi dati, bensì su dati relativi al periodo 1994‑1996. Orbene, questi ultimi dati sarebbero stati già oggetto di verifiche approfondite da parte degli Stati membri e della Commissione, come rilevato dal Tribunale nella sentenza Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, cit. La Commissione precisa che, se è pur vero che i dati stessi non erano perfetti, nella detta sentenza, il Tribunale ha tuttavia ritenuto che le ragioni addotte per giustificare tali imperfezioni fossero valide ed ha riconosciuto che l’utilizzazione dei dati in oggetto non era manifestamente inadeguata.

137
Quanto ai rilievi dedotti dalle ricorrenti riguardo al regolamento n. 1121/2001, secondo la Commissione essi si fondano sull’erroneo presupposto dell’illegittimità del regolamento n. 896/2001.

138
In secondo luogo, quanto al preteso pregiudizio, la Commissione sostiene, innanzitutto, che la domanda delle ricorrenti fondata sulla diminuzione delle loro quote di mercato è estremamente vaga e deve essere pertanto dichiarata irricevibile. Quanto al danno consistente nella perdita del diritto di importare taluni quantitativi di banane, a suo avviso «i quantitativi di riferimento conferiscono semplicemente la possibilità di richiedere certificati d’importazione». A tale riguardo, l’istituzione rileva che i volumi per i quali le ricorrenti sostengono che avrebbero dovuto disporre di un quantitativo di riferimento, nonché quelli per i quali esse hanno ottenuto il detto quantitativo ai sensi del regolamento n. 1121/2001, sono notevolmente superiori ai volumi che esse hanno effettivamente importato durante il periodo 1994-1996. Inversamente, le ricorrenti non si sarebbero trovate nell’impossibilità di importare taluni quantitativi di banane per non aver beneficiato di un quantitativo di riferimento sufficientemente elevato, dal momento che avrebbero potuto acquisire diritti d’importazione supplementari da terzi. La Commissione ne trae la conclusione che le ricorrenti non hanno dimostrato adeguatamente il preteso danno subito e, più in generale, che non hanno formulato la loro domanda di risarcimento del danno in modo sufficientemente circostanziato.

139
Il Regno di Spagna sostiene che, nella specie, alla Commissione non possa essere imputato alcun comportamento illecito. Esso si riferisce, più particolarmente, ai rilievi svolti dal Tribunale ai punti 149 e 150 della sentenza Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, cit.

140
Il Regno di Spagna sostiene peraltro che le ricorrenti non hanno chiarito l’effettività e l’entità del pregiudizio dedotto, né l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illecito che esse censurano alla Commissione e il detto danno.

Giudizio del Tribunale

141
Da una consolidata giurisprudenza risulta che la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE è subordinata alla coesistenza di un insieme di presupposti, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16; sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II-729, punto 44; 16 ottobre 1996, causa T-336/94, Efisol/Commissione, Racc. pag. II-1343, punto 30; 11 luglio 1997, causa T-267/94, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II‑1239, punto 20). Quando uno di tali presupposti non viene soddisfatto, il ricorso per il risarcimento del danno deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità suddetta (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 19, e sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T-170/00, Förde-Reederei/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑515, punto 37).

142
Nella specie, occorre esaminare la domanda di risarcimento del danno riguardo al primo dei detti requisiti, relativo alla sussistenza di un comportamento illecito. Quanto a tale requisito, la giurisprudenza richiede che sia accertata una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 42). Quanto alla condizione secondo cui la violazione dev’essere sufficientemente caratterizzata, il criterio decisivo per considerarla soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti alla sua discrezionalità. Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata (sentenza Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, cit., punto 134, e sentenza del Tribunale 10 febbraio 2004, cause riunite T-64/01 e T-65/01, Afrikanische Frucht-Compagnie e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-521, punto 71).

143
Il comportamento illecito denunciato nella specie attiene, sostanzialmente, al fatto che, nel regolamento n. 896/2001, la Commissione avrebbe preso in considerazione, ai fini della fissazione del quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali A/B, la media delle importazioni primarie di banane di Stati terzi e/o di banane ACP non tradizionali effettuate da questi ultimi durante gli anni 1994‑1996 e prese in considerazione per il 1998, pur sapendo che tali dati erano inesatti e omettendo di prevedere un meccanismo di verifica e di correzione dei dati stessi. In tal modo, la Commissione si sarebbe resa colpevole di una «mancanza amministrativa» ovvero di una violazione del principio di buona amministrazione o del «principio secondo cui l’applicazione della normativa comunitaria deve essere certa e prevedibile».

144
Occorre verificare, riguardo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza citata al precedente punto 142, il requisito secondo cui la violazione deve essere sufficientemente caratterizzata. A tale riguardo, i regolamenti impugnati vanno esaminati separatamente.

145
Riguardo, anzitutto, al regolamento n. 896/2001, è innegabile che esso è stato adottato dalla Commissione nell’esercizio di un ampio potere discrezionale (v., in tal senso, sentenze della Corte 5 octobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punto 89, e 15 luglio 2004, cause riunite C-37/02 e C-38/02, Di Lenardo e Dilexport, Racc. pag. I-6911, punti 57 e 71).

146
Tale regolamento si basa sull’art. 20 del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 216/2001, disposizione che attribuisce alla Commissione in particolare il potere di adottare le modalità di gestione dei contingenti tariffari. L’art. 19 del detto regolamento lascia alla Commissione un ampio potere discrezionale riguardo al metodo da applicare nello svolgimento di tale gestione (v., in tal senso, sentenza Di Lenardo e Dilexport, cit., punto 57). Al n. 1, l’art. 19 prevede, infatti, che tale gestione «può essere effettuata secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (il cosiddetto metodo “tradizionali/nuovi arrivati”) e/o di altri metodi (...)». Il solo limite a tale ampio margine di discrezionalità è contenuto al n. 2 dello stesso art. 19, ai sensi del quale «il metodo adottato tiene conto, se del caso, dell’esigenza di salvaguardare l’equilibrio dell’approvvigionamento del mercato comunitario».

147
Facendo uso dell’ampio potere discrezionale così conferitole, la Commissione, nell’adottare il regolamento n. 896/2001, ha deciso di applicare, con decorrenza dal 1º luglio 2001 e a titolo transitorio sino e non oltre il 1º gennaio 2006, un metodo di attribuzione dei certificati di importazione fondato, in larga misura, su riferimenti storici e su una distinzione tra «operatori tradizionali» e «operatori non tradizionali», i primi essendo così definiti per aver effettuato importazioni primarie di banane.

148
Occorre rilevare, in limine, che nessun elemento consente di censurare la scelta della Commissione di far ricorso a tale metodo piuttosto che ad uno tra gli altri metodi precedentemente presi in considerazione, segnatamente quello basato sulla regola del «primo arrivato, primo servito». Deve sottolinearsi, a tal riguardo, che l’adozione del regolamento n. 896/2001 ha avuto luogo in esito ad un negoziato internazionale complesso e delicato, nell’ambito del quale sono stati esposti – ed è stato necessario conciliare – punti di vista estremamente contradditori. La Commissione ha dovuto tenere conto non solo degli interessi dei produttori comunitari, ma anche dei propri obblighi nei confronti degli Stati ACP e degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nell’ambito dell’OMC.

149
Deve poi rilevarsi che l’aver scelto, nel contesto del metodo di attribuzione dei certificati così accolto dalla Commissione, gli anni 1994‑1996 quale periodo di riferimento per la definizione delle categorie di operatori e la determinazione dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali non risulta manifestamente inadeguata.

150
In primo luogo, è incontestabile che la scelta di un periodo precedente non sarebbe stata adeguata, in considerazione, soprattutto, del fatto che il sistema comune d’importazione di banane introdotto dal regolamento n. 404/93 è entrato in vigore solo a decorrere dal 1º luglio 1993. Precedentemente a tale data, l’importazione di banane nella Comunità era sottoposta a regimi giuridici che differivano, talvolta sensibilmente, da uno Stato membro all’altro.

151
In secondo luogo, come risulta dal considerando 5 del regolamento n. 896/2001, i dati storici più affidabili di cui disponeva la Commissione riguardo alle importazioni primarie al momento dell’adozione del regolamento n. 896/2001 erano quelli relativi agli anni 1994-1996. Tali dati, infatti, erano stati utilizzati nel contesto del regime del 1993, il quale prevedeva un sistema di ripartizione dei certificati d’importazione basato, segnatamente, su una sottodivisione delle categorie A e B secondo tre differenti funzioni economiche, tra cui l’importazione primaria (funzione «a») (v. precedente punto 11). Tali dati, inoltre, erano stati allora assoggettati a verifiche approfondite e, se del caso, a rettifiche, sia da parte delle autorità nazionali competenti sia da parte della Commissione. Riguardo a quest’ultima, deve anche ricordarsi che il Tribunale ha rilevato, al punto 146 della sentenza Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, cit., che l’istituzione «[aveva] agito con una grande prudenza e grande diligenza nella verifica e nella correzione delle discordanze nei dati trasmessi dalle autorità nazionali competenti e nella eliminazione dei casi di doppio conteggio».

152
Certo, tali verifiche non hanno consentito di eliminare tutti i casi di doppio conteggio, e questo per le ragioni chiarite al punto 147 della sentenza Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, cit. Un margine di errore sussisteva, pertanto, segnatamente riguardo ai dati relativi alle importazioni primarie. È infatti pacifico tra le parti che, negli anni 1994‑1996, i quantitativi di banane importati mediante certificati della categoria A, funzione a), erano inferiori ai quantitativi di riferimento dichiarati dagli operatori interessati e che il margine di errore si colloca, in media, intorno all’11%. Occorre tuttavia considerare che, malgrado tali imperfezioni, i dati in oggetto offrono un buon quadro generale della situazione sul mercato della banana nella Comunità nel periodo in questione.

153
In terzo luogo, non può contestarsi alla Commissione di aver incluso, nel periodo di riferimento, il 1994, nonostante tale anno fosse particolarmente interessato dalle disparità censurate dalle ricorrenti. Da un lato, l’istituzione non avrebbe potuto considerare gli anni 1995‑1997 quale periodo di riferimento dal momento che, nonostante il suo impegno in tal senso, essa non aveva potuto ottenere dai diversi Stati membri dati affidabili e completi quanto alle importazioni primarie nel 1997. Ciò è dimostrato in modo convincente dagli elementi di prova dedotti dalla Commissione a sostegno delle sue affermazioni, esposti al precedente punto 135. Nella replica, le ricorrenti riconoscono espressamente, d’altronde, che i dati relativi alle importazioni primarie per gli anni 1997 e 1998 non erano stati verificati né dalle autorità competenti né dalla Commissione. D’altra parte, non sarebbe stato opportuno limitarsi a scegliere un biennio, vale a dire gli anni 1995 e 1996. Infatti, come correttamente rilevato dalla Commissione, prendendo in considerazione un triennio si ottiene un quadro più rappresentativo del mercato della banana, riducendosi le fluttuazioni registrate sul detto mercato da un anno all’altro. Deve aggiungersi che, nei regimi del 1993 e del 1999, l’attribuzione dei certificati d’importazione veniva effettuata già in funzione dei quantitativi di banane commercializzati (regime del 1993) o effettivamente importati (regime del 1999) per un periodo di riferimento triennale.

154
In quarto luogo, deve ricordarsi che il regime del 2001 è concepito come un regime transitorio e che prendere in considerazione dati disponibili e già accuratamente verificati in passato ne ha consentito la rapida attuazione.

155
In quinto luogo, la scelta degli anni 1994‑1996 come periodo di riferimento si è inserita nel contesto di negoziati internazionali delicati e complessi e costituisce uno degli elementi idonei a risolvere la controversia che, nel settore della banana, vedeva contrapporsi da diversi anni la Comunità, da un lato, e gli Stati Uniti d’America e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altro.

156
Infine, riguardo alle censure delle ricorrenti relative all’assenza di un meccanismo di verifica e di correzione dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali nel regolamento n. 896/2001, basti rilevare che, per principio, un siffatto meccanismo non trovava giustificazione nel contesto del regime del 2001, i dati sui quali si fondavano tali quantitativi essendo già stati assoggettati a verifiche approfondite e, eventualmente, a rettifiche, in passato (v. precedente punto 151). È vero che sussisteva un certo margine di errore, ma ciò era inevitabile e doveva essere tollerato per le ragioni esposte nei precedenti punti 149‑155. È inoltre dubbio, in considerazione del tempo trascorso dall’inizio del periodo di riferimento e dell’assenza di obbligo a carico degli operatori e degli Stati membri di conservare i documenti giustificativi relativi alle importazioni di banane realizzate durante gli anni 1994‑1996, che avrebbero potuto essere effettuate nuove verifiche o, quantomeno, che esse avrebbero consentito di rilevare un numero significativo di inesattezze supplementari nelle cifre comunicate. In ogni caso, come già rilevato al precedente punto 103, se dovesse risultare che alcuni dati erano manifestamente erronei o fraudolenti, la Commissione o le autorità nazionali competenti dovrebbero, anche in assenza di qualsivoglia disposizione espressa in tal senso nel regolamento n. 896/2001, procedere alle rettifiche necessarie.

157
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, risulta che la Commissione, adottando il regolamento n. 896/2001, non ha violato in modo grave e manifesto i limiti imposti al suo potere discrezionale. Ne consegue che non può venirle contestato, a tale riguardo, alcun comportamento illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

158
Riguardo, poi, al regolamento n. 1121/2001, deve ricordarsi che esso è stato emanato alla luce dell’art. 4, nn. 1 e 2, e dell’art. 5, nn. 1 e 2, del regolamento n. 896/2001. La Commissione è tenuta a fissare, ai sensi dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 896/2001, un coefficiente di adattamento se sussiste uno scarto tra il totale dei quantitativi di riferimento di cui all’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento medesimo, comunicatole da ciascuno degli Stati membri, e i quantitativi disponibili dei contingenti tariffari. L’istituzione, pertanto, non dispone di alcuna discrezionalità in ordine all’opportunità di fissare il coefficiente di adattamento e quanto alla scelta dei quantitativi da prendere in considerazione a tale riguardo. Di conseguenza, per quanto attiene all’adozione del regolamento n. 1121/2001, una semplice infrazione al diritto comunitario può essere sufficiente, in ogni caso, a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

159
Il comportamento illecito che le ricorrenti contestano alla Commissione riguardo al regolamento n. 1121/2001 si fonda sul postulato dell’illegittimità del regolamento n. 896/2001, nella parte in cui tiene conto, ai fini della fissazione del quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali A/B, di dati relativi alle importazioni primarie realizzate da questi ultimi nel corso degli anni 1994‑1996, e questo senza prevedere meccanismi di verifica e di correzione dei detti dati. Orbene, come risulta dai rilievi precedentemente esposti ai punti 145‑157, la Commissione non ha commesso alcun illecito nel contesto dell’adozione del regolamento n. 896/2001. Ne consegue che non può esserle contestato alcun comportamento illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, neanche riguardo al regolamento n. 1221/2001.

160
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la domanda di risarcimento del danno deve essere respinta in quanto infondata, senza che occorra esaminare gli altri presupposti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità.

161
Ad abundantiam, occorre tuttavia rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato in modo soddisfacente l’esistenza e la portata del danno da esse lamentato.

162
Da un lato, riguardo al danno consistente nella perdita del diritto di importare alcuni quantitativi di banane nel 2001, vanno formulati vari rilievi critici, da un lato, quanto alle modalità adottate nel tentativo di dimostrarne l’esistenza e, dall’altro, quanto al modo in cui esse lo hanno calcolato.

163
In primo luogo, le ricorrenti sostengono che, se il quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali A/B fosse stato fissato in base a dati corretti, il coefficiente di adattamento da applicare al detto quantitativo di riferimento non sarebbe stato pari a 1,07883, ma a 1,3327. Esse ritengono di aver perso «diritti all’importazione» delle banane fino a concorrenza della differenza tra il quantitativo ottenuto applicando al loro rispettivo quantitativo di riferimento – vale a dire la media delle imprtazioni primarie di banane che esse hanno realizzato nel corso degli anni 1994‑1996 – il coefficiente pari a 1,3327 e quello ottenuto applicando, al medesimo quantitativo di riferimento, il coefficiente pari a 1,07883.

164
Anche a voler ammettere l’esattezza delle cifre e dei calcoli proposti dalle ricorrenti, il fatto che esse abbiano ottenuto un quantitativo di riferimento individuale inferiore a quello che avrebbero potuto pretendere se fosse stato applicato un coefficiente di adattamento più elevato non implica necessariamente che esse abbiano subito un danno corrispondente. Deve ricordarsi, infatti, che il quantitativo di riferimento non rappresenta, di per sé, un diritto all’importazione di banane, ma costituisce unicamente una base di riferimento per ulteriori operazioni, ossia, più precisamente, la domanda e l’attribuzione di certificati d’importazione. Un operatore non domanderà necessariamente certificati d’importazione fino a concorrenza della totalità del quantitativo di riferimento attribuitogli. E poi– come correttamente rileva la Commissione – bisogna che egli disponga di un quantitativo sufficiente di banane da importare con i detti certificati nonché di ragionevoli prospettive di venderle nella Comunità. Nella specie, non è stata fornita dalle ricorrenti alcuna indicazione in tal senso. Una dimostrazione più circostanziata dell’effettività del detto danno si imponeva, tanto più che, per il periodo in oggetto (vale a dire il secondo semestre del 2001), il coefficiente di adattamento fissato dal regolamento n. 1121/2001 era positivo. In altri termini, il quantitativo di riferimento individuale attribuito alle ricorrenti si è di fatto rivelato superiore alle importazioni primarie che esse avevano realizzato durante il periodo di riferimento. Tenendo conto del coefficiente di adattamento di cui esse richiedono l’applicazione, il loro quantitativo di riferimento individuale è perfino sensibilmente più elevato.

165
Occorre rilevare, inoltre, che, ai sensi dell’art. 14, n. 2, del regolamento n. 896/2001, «[p]er i primi tre trimestri, può essere previsto che la domanda o le domande di titoli presentate da un operatore non debbano riguardare globalmente un quantitativo superiore ad una determinata percentuale, secondo il caso, del quantitativo di riferimento fissato in applicazione dell’articolo 5, o dell’assegnazione annua fissata in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3».

166
In secondo luogo, le ricorrenti dimostrano un’assoluta mancanza di serietà e di rigore nel loro calcolo del danno consistente nella perdita del diritto d’importare taluni quantitativi di banane nel 2001. Infatti, nella loro replica, esse hanno riconosciuto di aver omesso di prendere in considerazione talune importazioni effettuate in Austria, in Finlandia ed in Svezia nel 1994 e di aver pertanto ampiamente sopravvalutato il margine di errore medio menzionato nel loro ricorso. Tale margine è così passato dal 30,4 al 13,6%. Nella replica, esse propongono al contempo di utilizzare, per calcolare il danno subito, la «percentuale dell’11,24%» assunta dalla Commissione nell’ambito del procedimento sommario e di attualizzare i dati e le informazioni contenuti nella loro domanda di provvedimenti urgenti. Successivamente, nella loro risposta ad uno dei quesiti scritti posto dal Tribunale (v. precedente punto 49), le ricorrenti hanno riconosciuto di aver omesso di prendere in considerazione, nel loro calcolo, le disposizioni di cui all’art. 28, n. 2, del regolamento n. 896/2001 e che le cifre menzionate nel ricorso riguardavano tutto il 2001, mentre il regolamento n. 896/2001 era applicabile solo a decorrere dal secondo semestre dello stesso anno. Esse applicano, di conseguenza, il coefficiente pari a 0,4454 previsto dalla detta disposizione ai quantitativi di banane che, nel loro ricorso, esse sostenevano di non aver avuto il diritto d’importare giungendo così a (...) tonnellate riguardo alla Comafrica e a (...) tonnellate riguardo alla Dole. Oltre al fatto che si tratta in tal caso, ancora una volta, di una riduzione sostanziale delle loro richieste, deve necessariamente rilevarsi che le ricorrenti fondano il loro nuovo calcolo sui dati relativi al 1994 che, nella loro replica, esse avevano tuttavia riconosciuto come ampiamente sopravvalutati. In altri termini, oltre al fatto di non poter determinare con certezza quale sia la base di calcolo definitivamente proposta dalle ricorrenti, essa si fonda in ogni caso sui dati inesatti.

167
D’altro lato, riguardo al secondo ed al terzo profilo di danno dedotto, consistente nella perdita di «diritti futuri riguardo ai volumi perduti» e in una diminuzione delle loro quote di mercato, deve rilevarsi che le ricorrenti si limitano a presentarli in termini estremamente vaghi, senza indicare chiaramente gli elementi che consentono di apprezzarne la natura e l’estensione né precisare i criteri in base ai quali essi dovevano essere calcolati.

168
Ne consegue che anche la sussistenza del secondo requisito affinché ricorra la responsabilità extracontrattuale della Comunità non è stata dimostrata. Anche per tale ragione, la domanda di risarcimento del danno deve essere respinta in quanto infondata.


Sulla domanda di provvedimenti istruttori

169
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale, a titolo di provvedimenti istruttori, inviti la Commissione a:

confermare che i quattro operatori menzionati all’allegato 7 del ricorso includono le ricorrenti;

fornire informazioni quanto all’utilizzazione dei certificati d’importazione durante gli anni 1994‑1996, alle cifre relative alle importazioni effettive e alle modalità con le quali è pervenuta alla propria stima del livello delle domande in eccesso.

170
La Commissione si oppone alla detta domanda.

171
Secondo il Tribunale, non occorre dare seguito alla domanda di provvedimenti istruttori formulata dalle ricorrenti, atteso che gli elementi contenuti negli atti e i chiarimenti dati in sede di udienza sono sufficienti per consentire allo stesso di pronunciarsi nella specie.

172
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso va respinto in toto.


Sulle spese

173
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

174
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese, conformemente all’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.

175
La Simba sopporterà le proprie spese, conformemente all’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
La domanda di annullamento è irricevibile.

2)
La domanda di risarcimento del danno è respinta in quanto infondata.

3)
Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nella causa principale e nel procedimento sommario.

4)
Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Lindh

García-Valdecasas

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 3 febbraio 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh


1
Lingua processuale: l'inglese.


2
Dati riservati occultati.