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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 21 settembre 2023 – Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB / Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag

(Causa C-580/23, Mio e a.)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB

Resistente: Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag

Questioni pregiudiziali

Nella valutazione se un oggetto di arte applicata possa godere dell’estesa tutela mediante diritto d’autore in quanto opera, ai sensi degli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29/CE 1 , come debba essere effettuato l’esame – e di quali fattori si debba o si dovrebbe tenere conto – della questione se l’oggetto rispecchi la personalità dell’autore manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo. A tal riguardo occorre chiedersi, segnatamente, se l’esame dell’originalità debba concentrarsi su fattori inerenti al processo creativo e alla spiegazione dell’autore circa le scelte concrete che quest’ultimo ha compiuto nella creazione dell’oggetto, oppure su fattori riguardanti l’oggetto stesso e il risultato finale del processo creativo e sulla questione se l’oggetto stesso esprima l’effetto artistico.

Ai fini della risposta alla questione 1 e alla questione se un oggetto di arte applicata rispecchi la personalità dell’autore manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo, quale sia la rilevanza delle circostanze seguenti:

(a)    l’oggetto consiste di elementi reperibili in disegni e modelli comuni;

(b)    l’oggetto si fonda su, e rappresenta una variante di, un disegno o modello già noto o una tendenza costante in materia di design;

(c)    un oggetto identico o simile è già stato creato prima o – indipendentemente e senza consapevolezza dell’oggetto di arte applicata per cui si rivendica tutela in quanto opera – dopo la creazione dell’oggetto di cui trattasi.

Come debba essere effettuata la valutazione della somiglianza – e quale somiglianza sia richiesta – nell’esame se un oggetto di arte applicata asseritamente all’origine della violazione rientri nella portata della protezione e violi il diritto esclusivo all’opera che deve essere conferito all’autore, ai sensi degli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29/CE. A tale riguardo occorre segnatamente chiedersi se l’esame debba essere incentrato sulla questione se l’opera sia riconoscibile nell’oggetto asseritamente all’origine della violazione o se l’oggetto asseritamente all’origine della violazione susciti la stessa impressione generale dell’opera, o su cos’altro debba essere incentrato l’esame.

Per rispondere alla questione 3 e alla questione se un oggetto d’arte applicata asseritamente all’origine della violazione rientri nella portata della tutela di un’opera e violi il diritto esclusivo all’opera, quale sia la rilevanza

(a)    del livello di originalità dell’opera per la portata della sua protezione;

(b)    del fatto che l’opera e l’oggetto di arte applicata asseritamente all’origine della violazione consistono di elementi reperibili in disegni o modelli comuni o si fondano su, e rappresentano varianti di, disegni o modelli già noti o di una tendenza costante in materia di design;

(c)    del fatto che un altro oggetto identico o simile è stato creato prima o – indipendentemente e senza consapevolezza dell’opera – dopo la creazione dell’opera.

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1 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001 L 167, pag. 10).