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Impugnazione proposta il 12 marzo 2014 da Eva Cuallado Martorell avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 settembre 2012, causa F-96/09, Cuallado Martorell / Commissione

(causa T-506/12 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Eva Cuallado Martorell (Augsburg, Germania) (rappresentante: C. Pinto Cañón, abogado)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere l’impugnazione proposta contro la sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) nella causa F-96/09, disponendo il parziale annullamento di tale pronuncia, più precisamente nella parte in cui la stessa ha respinto la domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso di rifiutare l’ammissione della ricorrente alla prova orale, nonché nella parte in cui ha respinto la domanda di annullamento delle decisioni che hanno rifiutato di comunicare alla ricorrente le sue prove scritte corrette, come pure la scheda di valutazione individuale relativa a tali prove;

accogliere interamente le domande proposte in primo grado, ad eccezione della contestazione delle decisioni di diniego di comunicazione delle prove scritte b) e c), là dove tali decisioni rifiutavano di trasmettere gli elaborati scritti della ricorrente e le schede di valutazione di ciascuno di tali elaborati redatte dalla commissione giudicatrice, dato che tali documenti sono stati comunicati all’interessata mediante lettera dell’EPSO del 16 giugno 2010 (punti 72 e 73 della sentenza);

confermare la condanna della convenuta al pagamento delle spese del procedimento di primo grado e condannarla al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:

Primo motivo, relativo al fatto che il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in un errore di diritto per aver rigettato alcune delle domande formulate dalla ricorrente con il ricorso, violando il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:

al riguardo, la ricorrente afferma che il Tribunale della funzione pubblica ha considerato tardivo il ricorso in relazione ad alcune delle domande con esso proposte, avendo ritenuto, in violazione del principio pro actione, che per calcolare il termine di ricorso dal comportamento lesivo non bisognava considerare il reclamo presentato in sede amministrativa dalla ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica.

Secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 296 TFUE, avendo il Tribunale dichiarato che la semplice comunicazione al candidato del punteggio ottenuto, senza ulteriori chiarimenti, in due prove scritte di un concorso generale, costituisce una motivazione sufficiente:

dinanzi alla statuizione del Tribunale di prima istanza secondo cui tutti gli atti di una commissione giudicatrice sono coperti da segreto, ciò che implica la tutela delle immunità decisionali, viene dedotta la possibilità di controllo giurisdizionale delle decisioni della commissione giudicatrice sulla base della distinzione, all’interno dei suoi atti di valutazione tecnica, tra il «nucleo materiale della decisione» e i suoi «elementi circostanti».

Terzo motivo, relativo alla violazione degli articoli 42 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:

al riguardo la ricorrente afferma che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto per aver ritenuto che la candidata nel concorso generale, non d’accordo con il punteggio ottenuto, non ha un diritto di accesso alle prove scritte corrette, violandosi in tal modo il suo diritto di accesso ai documenti.