Language of document : ECLI:EU:T:2015:597

Causa T‑503/12

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

contro

Commissione europea

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regime di pagamento unico – Controlli essenziali – Controlli complementari»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 settembre 2015

1.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31, § 1)

2.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria decisa dalla Commissione in conformità alle linee guida interne adottate in materia – Applicazione da parte della Commissione delle citate linee guida interne nell’ambito della liquidazione dei fondi diversi dal FEAOG – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31, § 1)

3.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria decisa dalla Commissione in conformità alle linee guida interne adottate in materia – Controlli che non forniscono garanzie sufficienti circa la regolarità delle domande – Ammissibilità dell’applicazione di una rettifica forfetaria del 5% in caso di carenze accertate nel corso di un controllo essenziale predisposto da uno Stato membro e volto al controllo della superficie ammissibile al sostegno finanziario

(Regolamenti del Consiglio n. 1782/2003, art. 36, § 1, e 44, § 1, e n. 1290/2005, art. 31, § 1)

4.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Ammissibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c), e 48, § 2]

5.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria decisa dalla Commissione in conformità alle linee guida interne adottate in materia – Accertamento dell’esistenza di varie carenze nel sistema di controllo predisposto da uno Stato membro – Carattere non cumulativo delle aliquote delle rettifiche forfettarie

(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 52‑54)

2.      Per quanto riguarda il documento n. VI/5330/97, emesso dalla Commissione, che definisce le linee guida per l’applicazione delle rettifiche finanziarie nel contesto del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sebbene esso sia stato emesso dalla Commissione nell’ambito del FEOGA e contenga, come indicato nel suo titolo, le linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione «Garanzia» del FEOGA, nulla impedisce alla Commissione di applicare tale documento parimenti nell’esercizio delle competenze che le sono attribuite dall’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in vista della liquidazione dei fondi che provvedono al finanziamento della politica agricola comune.

(v. punto 55)

3.      In materia di liquidazione dei conti dei fondi che provvedono al finanziamento della politica agricola comune, laddove non sia possibile valutare precisamente le perdite subite dall’Unione, può essere disposta dalla Commissione una rettifica forfettaria. A questo proposito, ai fini del calcolo delle spese non ammissibili, il documento n. VI/5330/97, emesso dalla Commissione, che definisce le linee guida per l’applicazione delle rettifiche finanziarie, prevede una rettifica finanziaria del 5% laddove tutti i controlli essenziali siano effettuati, ma senza rispettare, segnatamente, il rigore previsto dai regolamenti applicati, poiché si può ragionevolmente concludere che tali controlli non garantiscono l’atteso livello di regolarità delle domande e il rischio di danno per i Fondi è significativo.

Pertanto, qualora le insufficienze di un controllo essenziale colpiscano il controllo della superficie ammissibile al sostegno finanziario, così come accade per le insufficienze relative alle informazioni contenute nei sistemi d’informazione geografica e di identificazione delle parcelle agricole (SIPA-SIG), la Commissione può legittimamente applicare la rettifica forfettaria alla totalità dei pagamenti effettuati e potenzialmente inficiati dall’insufficienza di tale controllo essenziale. Infatti, emerge dall’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che gli aiuti concessi a titolo del regime di pagamento unico sono erogati per i diritti all’aiuto abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili. Allo stesso modo, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del suddetto regolamento ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell’importo fissato. Pertanto, l’importo dell’aiuto accordato a titolo del regime di pagamento unico corrisponde alla somma dei valori unitari dei diritti all’aiuto «attivati», vale a dire abbinati agli ettari ammissibili. Ne consegue che un errore circa la determinazione delle superfici ammissibili incide in ogni caso sull’importo dell’aiuto. Pertanto un’irregolarità del SIPA-SIG che inficia i controlli di ammissibilità delle superfici dichiarate è suscettibile di incidere, potenzialmente, su ogni pagamento effettuato.

Peraltro, dal documento n. VI/5330/97 risulta che l’aliquota della rettifica deve essere applicata alla parte delle spese che hanno costituito un rischio. Qualora la carenza risulti dalla mancata adozione, da parte di uno Stato membro, di un sistema di controllo adeguato, in ragione del suo carattere forfettario, la rettifica deve essere applicata a tutte le spese relative alle misure interessate. Inoltre, secondo questo stesso documento, qualora vi siano motivi per ritenere che la carenza riguardi esclusivamente la mancata applicazione da parte di un servizio o di una regione del sistema di controllo adottato dallo Stato membro, la rettifica deve essere applicata alle spese relative a quel servizio o a quella regione.

Per di più, un’aliquota di rettifica forfettaria del 5% applicata all’insieme delle spese effettuate, in una regione di uno Stato membro è a maggior ragione adeguata alla luce dell’importanza che riveste la tenuta regolare del SIPA-SIG. Infatti, l’identificazione delle parcelle agricole e il controllo dell’ammissibilità delle superfici costituisce un elemento essenziale dell’applicazione corretta di un regime legato alla superficie. Insufficienze del SIPA-SIG, quali, nel caso di specie, l’inesattezza delle informazioni che vi erano contenute incidono sulla realizzazione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco effettuati allo scopo di verificare l’ammissibilità delle superfici dichiarate, che implicano in sé un rischio sostanziale di pregiudizio per il bilancio dell’Unione.

(v. punti 55‑57, 66, 67, 72)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 95)

5.      In materia di liquidazione dei conti dei fondi che provvedono al finanziamento della politica agricola comune, risulta dall’allegato 2 del documento n. VI/5330/97, emesso dalla Commissione, che definisce le linee guida per l’applicazione delle rettifiche finanziarie, che, qualora nello stesso sistema vengano rilevate diverse carenze, le aliquote delle rettifiche forfettarie non vengono cumulate in quanto la carenza più grave viene considerata indicativa dei rischi connessi al sistema di controllo nel suo insieme.

(v. punto 104)