Language of document : ECLI:EU:T:2015:931

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

3 dicembre 2015

Causa T‑506/12 P

Eva Cuallado Martorell

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso generale per la costituzione di un elenco di riserva di giuristi linguisti di lingua spagnola – Decisione della commissione giudicatrice che conferma il mancato superamento dell’ultima prova scritta e reca la non ammissione alla prova orale – Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto – Ricevibilità del ricorso di primo grado – Obbligo di motivazione – Diniego di comunicare alla ricorrente le prove scritte corrette – Accesso ai documenti»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 18 settembre 2012, Cuallado Martorell/Commissione (F‑96/09, Racc. FP, EU:F:2012:129).

Decisione:      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 18 settembre 2012, Cuallado Martorell/Commissione (F‑96/09, Racc. FP, EU:F:2012:129), è annullata nella parte in cui dichiara irricevibile il ricorso nei limiti in cui è diretto all’annullamento della decisione che nega l’ammissione della ricorrente alla prova orale e, di conseguenza, dell’elenco di riserva. Per il resto, l’impugnazione è respinta. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Diniego di comunicazione delle prove scritte corrette – Obbligo di motivazione – Portata – Rispetto della segretezza dei lavori

(Statuto dei funzionari, art. 25 e allegato III, art. 6)

2.      Ricorsi dei funzionari – Decisione di una commissione giudicatrice di concorso – Previo reclamo amministrativo – Natura facoltativa – Presentazione – Conseguenze – Osservanza dei vincoli procedurali connessi al rimedio del reclamo previo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 2)

1.      La motivazione di una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo, da una parte, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per valutare la fondatezza di tale decisione e l’opportunità di proporre ricorso dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altra, di consentire a tale giudice di esercitare il suo sindacato sulla legittimità di detta decisione.

Per quanto riguarda le decisioni adottate da una commissione giudicatrice di concorso, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto della segretezza che caratterizza i lavori della commissione giudicatrice e, pertanto, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle diverse prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice. Infatti, una decisone esplicita con cui viene negata la comunicazione delle prove scritte corrette è sufficientemente motivata, qualora rinvii all’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto che prevede che i lavori della commissione giudicatrice sono segreti.

(v. punti 37-39 e 67)

Riferimento:

Corte: sentenza 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, Racc., EU:C:1996:276, punto 31

Tribunale: sentenze 25 giugno 2003, Pyres/Commissione, T‑72/01, Racc. PI, EU:T:2003:176, punto 66 e giurisprudenza citata; 5 aprile 2005, Hendrickx/Consiglio, T‑376/03, Racc. PI, EU:T:2005:116, punti 73 e 74 e giurisprudenza citata; 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, Racc. FP, EU:F:2014:14, punto 94, e 11 dicembre 2014, van der Aat e a./Commissione, T‑304/13 P, Racc. FP, EU:T:2014:1055, punto 43 e giurisprudenza citata

2.      Il rimedio giuridico disponibile contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso consiste normalmente in un’adizione diretta del giudice dell’Unione. La possibilità per un interessato di avvalersi di tale rimedio giuridico diretto senza reclamo amministrativo previo mira appunto all’applicazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, si tratta di una possibilità e non di un obbligo.

Tuttavia, qualora l’interessato nei confronti della decisione di una commissione giudicatrice di concorso, anziché adire direttamente il giudice dell’Unione, faccia valere le disposizioni statutarie per rivolgersi con un reclamo amministrativo all’autorità che ha il potere di nomina, la ricevibilità del ricorso giurisdizionale proposto successivamente dipenderà dal rispetto, da parte dell’interessato, di tutti gli obblighi procedurali connessi al rimedio del reclamo previo.

(v. punti 54, 55 e 62)

Riferimento:

Tribunale: sentenza 23 gennaio 2002, Gonçalves/Parlamento, T‑386/00, Racc. PI, EU:T:2002:12, punti 34 e 35 e giurisprudenza citata.

3.      Costituisce un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, la lettera con cui un funzionario, senza chiedere espressamente la revoca della decisione in questione, mira chiaramente a ottenere soddisfazione delle sue doglianze in maniera amichevole o ancora la lettera che manifesta chiaramente la volontà della parte ricorrente di contestare la decisione che le arreca pregiudizio.

Pertanto, poiché lo scopo del procedimento precontenzioso è la composizione amichevole di una controversia che sorge al momento del reclamo, l’autorità che ha il potere di nomina dev’essere in grado di conoscere in maniera sufficientemente precisa gli argomenti formulati dall’interessato contro una decisione amministrativa. Ne consegue che il reclamo deve contenere un’esposizione dei motivi e degli argomenti fatti valere nei confronti della decisione amministrativa contro la quale esso è diretto.

D’altro canto, un reclamo non deve presentare una forma particolare. Basta che esso manifesti chiaramente e in maniera precisa la volontà del suo autore di impugnare una decisione adottata nei suoi confronti.

L’amministrazione deve esaminare i reclami in uno spirito di apertura e, per considerare che essa si trova in presenza di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, basta che un motivo sia stato previamente sollevato, nell’ambito del procedimento amministrativo, in maniera sufficientemente chiara perché l’autorità che ha il potere di nomina sia stata in grado di conoscere le censure formulate dall’interessato contro la decisione contestata. Pertanto, anche se taluni motivi e argomenti non sono stati inseriti direttamente nel reclamo, purché la detta autorità sia stata in grado di conoscerli in maniera precisa attraverso un documento inviatole a parte, il reclamo non può essere considerato irricevibile.

(v. punti 63-66)

Riferimento:

Corte: sentenze 31 maggio 1988, Rousseau/Corte dei conti, 167/86, Racc., EU:C:1988:266, punto 8, e 14 luglio 1988, Aldinger e Virgili/Parlamento, 23/87 e 24/87, Racc., EU:C:1988:406, punto 13

Tribunale: sentenze 7 marzo 1996, Williams/Corte dei Conti, T‑146/94, Racc. PI, EU:T:1996:34, punti 44 e 50 e giurisprudenza citata; 13 gennaio 1998, Volger/Parlamento, T‑176/96, Racc. PI, EU:T:1998:1, punto 65, e 16 febbraio 2005, Reggimenti/Parlamento, T‑354/03, Racc. PI, EU:T:2005:54, punti 43 e 44 e giurisprudenza citata.