Language of document : ECLI:EU:C:2001:458

SENTENZA DELLA CORTE

20 settembre 2001 (1)

«Artt. 6, 8 e 8 A del Trattato Ce (divenuti, in seguito a modifica, 12 CE, 17 CE e 18 CE) - Direttiva del Consiglio 93/96/CEE - Diritto di soggiorno degli studenti - Normativa nazionale che garantisce un minimo dei mezzi di sussistenza, detto ”minimex”, ai soli cittadini, alle persone che beneficiano dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68, agli apolidi e ai rifugiati - Studente straniero che durante i primi anni di studio ha provveduto al proprio mantenimento»

Nel procedimento C-184/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal du travail di Nivelles (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Rudy Grzelczyk

e

Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, 8 e 8 A del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE), nonché della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag. 59),

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen e sig.ra F. Macken, giudici,

avvocato generale: S. Alber


cancelliere: D. Louterman-Hubeau, capo divisione

viste le osservazioni scritte presentate:

-    per il Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, dall'avv. B. Liétar;

-    per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti C. Doutrelepont e M. Uyttendaele;

-    per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;

-    per il governo francese, dalle sigg.re K. Rispal-Bellanger e C. Bergeot, in qualità di agenti;

-    per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra A.C. Pedroso, in qualità di agenti;

-    per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dai sigg. P. Sales e J. Coppel, barristers;

-    per il Consiglio dell'Unione europea, dalla sig.ra E. Karlsson e dal sig. F. Anton, in qualità di agenti;

-    per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. P. van Nuffel, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo belga, rappresentato dall'avv. C. Doutrelepont, del governo francese, rappresentato dala sig.ra C. Bergeot, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. K. Parker, QC, del Consiglio, rappresentato dalla sig.ra E. Karlsson, nonché della Commissione, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius e dal sig. D. Martin, in qualità di agenti, all'udienza del 20 giugno 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 settembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanza 7 maggio 1999, pervenuta in cancelleria il 19 maggio successivo, il Tribunal du travail di Nivelles ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 6, 8 e 8 A del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE), nonché della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag. 59).

2.
    Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig. Grzelczyk e il Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve (in prosieguo: il «CPAS») in merito alla decisione con la quale quest'ultimo revoca al primo il beneficio del pagamento del minimo dei mezzi di sussistenza (in prosieguo: il «minimex»).

La normativa comunitaria

3.
    L'art. 6, primo comma, del Trattato dispone:

«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».

4.
    L'art. 8 del Trattato recita:

«1.     E' istituita una cittadinanza dell'Unione.

E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

2.    I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato».

5.
    L'art. 8 A del Trattato dispone:

«1.    Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

2.    Il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo».

6.
    Il quarto 'considerando‘ delle direttive del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26), e del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (GU L 180, pag. 28), come pure il sesto 'considerando‘ della direttiva 93/96 - che ha sostituito nella sostanza la direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/366/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 180, pag. 30) annullata dalla Corte (sentenza 7 luglio 1992, causa C-295/90, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-4193) - confermano che i beneficiari di tali direttive non devono diventare un onere irragionevole per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

7.
    A tenore dell'art. 1 della direttiva 93/96:

«Per precisare le condizioni destinate a facilitare l'esercizio del diritto di soggiorno e per garantire l'accesso alla formazione professionale in maniera non discriminatoria ai cittadini di uno Stato membro ammessi a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro, nonché al coniuge ed ai figli a carico, il quale non disponga di tale diritto in base ad un'altra disposizione di diritto comunitario ed assicuri all'autorità nazionale interessata con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e la sua famiglia dispongano di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante».

La normativa nazionale

8.
    L'art. 1 della legge 7 agosto 1974 che istituisce il diritto al minimo dei mezzi di sussistenza (Moniteur belge 18 settembre 1974, pag. 11363), così dispone:

«1.    Tutti i cittadini belgi di maggiore età, effettivamente residenti in Belgio, privi di risorse sufficienti e non in grado di procurarsele con i propri mezzi o altrimenti, hanno diritto al minimo dei mezzi di sussistenza.

E' di competenza del Re definire cosa debba intendersi per residenza effettiva.

Eguale diritto viene riconosciuto ai minori emancipati per matrimonio, come pure, ai celibi e nubili con uno o più figli a carico.

2.    Il Re, con decreto deliberato in Consiglio dei Ministri, può estendere ad altre categorie di minori e a persone prive della cittadinanza belga, l'applicazione della presente legge, alle condizioni da lui stabilite».

9.
    A tenore dell'art. 1 del regio decreto 27 marzo 1987 (Moniteur belge 7 aprile 1987, pag. 5086), che estende il campo di applicazione della legge 7 agosto 1974 a persone prive della cittadinanza belga:

«L'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1974, che istituisce il diritto al minimo dei mezzi di sussistenza è esteso alle seguenti persone:

1.    coloro che beneficiano dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee 15 ottobre 1968, n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità;

2.    gli apolidi rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione sullo stato degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954 e approvata con legge del 12 maggio 1960;

3.    i rifugiati ai sensi dell'art. 49 della legge 15 dicembre 1980, relativa all'ingresso nel territorio, al soggiorno, allo stabilimento e all'allontanamento degli stranieri».

La controversia di cui alla causa a qua e le questioni pregiudiziali

10.
    Nel 1995, il sig. Grzelczyk, cittadino francese, iniziava studi universitari di educazione fisica presso l'Università cattolica di Louvain-la-Neuve, e veniva pertanto a soggiornare in Belgio. Durante i primi tre anni di studi provvedeva egli stesso alle spese per il proprio mantenimento, alloggio e studi, svolgendo piccoli lavori retribuiti e ottenendo agevolazioni di pagamento.

11.
    All'inizio del quarto anno di studi, chiedeva al CPAS il pagamento del minimex. Tale ente nella sua relazione ha rilevato che il sig. Grzelczyk ha lavorato molto perfinanziare i propri studi, e che l'ultimo anno accademico era più oneroso degli altri, poiché doveva redigere una tesi e compiere un tirocinio (mémoire e stage d'agrégation). Con tale motivazione, con decisione 16 ottobre 1998, il CPAS concedeva al sig. Grzelczyk il beneficio del minimex, calcolato nella misura riconosciuta a chi vive da solo (cosiddetto «isolé») per il periodo dal 5 ottobre 1998 al 30 giugno 1999.

12.
    Il CPAS chiedeva dallo Stato belga il rimborso dell'importo del minimex versato al sig. Grzelczyk. Il Ministero federale competente rifiutava di procedere a tale rimborso perché non ricorrevano i presupposti di legge richiesti per la concessione del minimex, e cioè, più esattamente, quello della cittadinanza. Di conseguenza, con decisione 29 gennaio 1999 il CPAS, a partire dal 1° gennaio 1999, revocava il beneficio del minimex al sig. Grzelczyk con la seguente motivazione: «L'interessato è cittadino CE iscritto come studente».

13.
    Il sig. Grzelczyk impugnava tale decisione dinanzi al Tribunal du travail di Nivelles. Tale giudice rileva che secondo la giurisprudenza della Corte, il minimex costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e che, nel diritto belga il beneficio del minimex è stato esteso alle persone rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Ricorda tuttavia che il CPAS ritiene che il sig. Grzelczyk non soddisfa le condizioni richieste per aver diritto all'estensione dell'ambito di applicazione del minimex, poiché la sua qualifica di studente non consente di considerarlo lavoratore e il suo soggiorno in Belgio non deriva dall'attuazione del principio della libera circolazione dei lavoratori. Inoltre, il detto giudice, facendo riferimento alla sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala (Racc. pag. I-2691), si chiede se i principi della cittadinanza europea e di non discriminazione ostino all'applicazione della normativa nazionale in discussione nella causa a qua.

14.
    Ciò considerato, il Tribunal du travail di Nivelles, tenuto conto della pressante situazione nella quale si trovava il sig. Grzelczyk ha da un lato riconosciuto a quest'ultimo il diritto a un aiuto sociale sotto forma di un aiuto materiale forfettariamente fissato nella somma di BEF 20 000 al mese, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e, dall'altro, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)    Se il diritto comunitario - e, più precisamente, i principi della cittadinanza europea e di non discriminazione sanciti dagli artt. 6 e 8 del Trattato che istituisce la Comunità europea - osti a che il diritto ad una prestazione sociale di un regime non contributivo, come quello istituito dalla legge belga 7 agosto 1974 sul minimo dei mezzi di sussistenza, sia riconosciuto ai soli cittadini degli Stati membri che beneficiano dell'applicazione del regolamento (CEE) 15 ottobre 1968, n. 1612, e non a tutti i cittadini dell'Unione.

2)    In subordine, se gli artt. 6 e 8 A del Trattato e la direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 96/93/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti debbano essere interpretati nel senso che consentano che, lo studente, al quale sia stato concesso il diritto di soggiorno, venga successivamente escluso dal diritto alle prestazioni di un regime non contributivo di prestazioni sociali a carico del paese ospitante, come quello del minimo dei mezzi di sussistenza, e, in caso affermativo, nel senso che tale esclusione abbia carattere generale e definitivo».

Osservazioni preliminari

15.
    Le parti nella causa a qua, gli Stati membri che hanno presentato osservazioni e la Commissione hanno dedicato parte sostanziale delle loro osservazioni sia scritte che orali alla questione se la circostanza che il sig. Grzelczyk abbia svolto durante i primi tre anni dei suoi studi varie attività lavorative salariate lo faccia rientrare nell'ambito di applicazione del regio decreto 27 marzo 1987, come lavoratore ai sensi del diritto comunitario.

16.
    Dall'ordinanza di rinvio risulta tuttavia che il giudice a quo ha fatto proprio il punto di vista del CPAS secondo cui il sig. Grzelczyk non integra le condizioni richieste per essere qualificato lavoratore ai sensi del diritto comunitario. Il giudice a quo sulla base di tali presupposti giuridici e di merito si interroga circa la compatibilità della normativa belga applicabile in materia con il diritto comunitario e, in particolare, con gli artt. 6, 8 e 8 A del Trattato.

17.
    Ciò considerato, è compito della Corte risolvere le questioni sollevate dal giudice nazionale nei termini in cui sono state formulate e nei limiti da esso definiti.

18.
    Spetta pertanto al giudice a quo valutare alla luce, in particolare, delle conclusioni dell'avvocato generale, se i fatti e le circostanze relative alla causa a qua consentano di considerare che il sig. Grzelczyk debba essere qualificato lavoratore ai sensi del diritto comunitario o no.

Sulla prima questione

19.
    Con la prima questione, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se gli artt. 6 e 8 del Trattato ostino a che il beneficio di una prestazione sociale di un regime non contributivo, quale il minimex, sia subordinato nei confronti dei cittadini di uno Stato membro diverso da quello ospitante sul cui territorio legittimamente soggiornano, alla condizione che i detti cittadini rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1612/68, mentre alcuna condizione di siffatta natura si applica ai cittadini dello Stato membro ospitante.

Osservazioni presentate alla Corte

20.
    Il CPAS sostiene che non si può considerare, allo stato attuale del diritto comunitario, che tutti i cittadini dell'Unione europea possano aver diritto al beneficio di prestazioni sociali di un regime non contributivo come il minimex. Infatti, dall'art. 8 A, n. 1, del Trattato risulterebbe chiaramente che tale disposizione non produce effetti diretti e che la sua attuazione deve sempre rispettare i limiti sanciti nel Trattato e precisati nel diritto derivato. Orbene, fra tali limiti figurano, in particolare, le direttive 90/364, 90/365 e 93/96, le quali subordinano l'esercizio della libertà di circolazione al fatto che sia dimostrato che la persona riguardata abbia mezzi sufficiente e un'assicurazione sociale.

21.
    I governi belga e danese sostengono che l'entrata in vigore dei Trattati sull'Unione europea e di Amsterdam non è tale da modificare tale interpretazione. A loro avviso la cittadinanza dell'Unione non implica che i suoi cittadini ottengano diritti nuovi e più ampi di quelli che già derivano dal Trattato CE e dalla normativa derivata. Il principio della cittadinanza dell'Unione non avrebbe pertanto contenuto autonomo ma si riallaccerebbe unicamente alle altre disposizioni del detto Trattato.

22.
    Il governo francese ritiene che l'idea di estendere a tutti i cittadini dell'Unione il principio della parità di trattamento in materia di vantaggi sociali mentre il beneficio di un tale principio è allo stato riservato ai soli lavoratori e ai membri della loro famiglia, verrebbe a instaurare una parità globale fra i cittadini dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e i cittadini di tale Stato, cosa che apparirebbe difficilmente conciliabile con i diritti collegati con la cittadinanza.

23.
    Da parte sua, il governo portoghese rileva che, dall'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, i cittadini degli Stati membri non sono più considerati nel diritto comunitario essenzialmente come fattori economici in una Comunità di carattere essenzialmente economico. Secondo tale governo l'introduzione della cittadinanza dell'Unione ha avuto la conseguenza che le limitazioni e le condizioni previste dal diritto comunitario alle quali è subordinato l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri non possano continuare ad essere interpretate come relative ad un diritto di natura puramente economica derivante dal Trattato, ma che esse riguardano soltanto le eccezioni fondate su motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di salute pubblica. Inoltre, se è vero che a partire dall'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea i cittadini degli Stati membri hanno acquisito la qualifica di cittadini di quest'ultima e hanno cessato di essere considerati agenti puramente economici, ne conseguirebbe che l'applicazione del regolamento n. 1612/68 dovrebbe essere pure estesa a tutti i cittadini dell'Unione, abbiano essi o no la qualifica di lavoratori ai sensi di tale regolamento.

24.
    Facendo riferimento alla citata sentenza Martínez Sala, il governo del Regno Unito sostiene che, per quanto il sig. Grzelczyk costituisca l'oggetto di una discriminazione fondata sulla nazionalità, l'art. 6 del Trattato CE non si applica alla sua situazione perché ogni eventuale discriminazione nei confronti di quest'ultimo esula dall'ambito di applicazione del detto Trattato. La detta disposizione non potrebbe produrre l'effettodi far venir meno i limiti all'ambito di applicazione del regolamento n. 1612/68, sia esso considerato isolatamente o letto congiuntamente con l'art. 8 del Trattato.

25.
    Il governo belga aggiunge che, nella causa a qua, il ricorrente rivendica il beneficio del minimex, mentre tale tipo di finanziamento si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 6 del Trattato, nonché di quello degli artt. 126 del Trattato CE (divenuto art. 149 CE) e 127 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 150 CE). Infatti, un siffatto finanziamento sarebbe uno strumento di politica sociale che non implica legami specifici con l'insegnamento professionale e che, allo stato attuale del diritto comunitario, non rientra nella competenza della Comunità.

26.
    La Commissione considera che gli artt. 6 e 8 del Trattato vanno interpretati nel senso che essi concedono ai cittadini dell'Unione il diritto di non subire, nell'ambito di applicazione ratione materiae del Trattato, discriminazioni operate da uno Stato membro in ragione della cittadinanza purché la situazione di cittadino dell'Unione abbia un fattore di collegamento pertinente con lo Stato membro di cui trattasi.

Giudizio della Corte

27.
    Per collocare il problema giuridico sollevato nella causa a qua nel suo contesto, va ricordato che la Corte, nella sentenza 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx (Racc. pag. 973), avente ad oggetto la situazione di una cittadina olandese in disoccupazione che faceva rientro in Belgio dove chiedeva nuovamente il beneficio del minimex, ha dichiarato che una prestazione sociale che garantisce in modo generale un minimo di mezzi di sussistenza quale quella prevista dalla legge belga 7 agosto 1974, costituisce un vantaggio sociale ai sensi del regolamento n. 1612/68.

28.
    All'epoca dei fatti di cui alla menzionata sentenza Hoeckx, beneficiavano del diritto al minimex tutti i cittadini comunitari ma, i cittadini degli Stati membri diversi dal Regno del Belgio dovevano soddisfare l'ulteriore condizione di essere stati effettivamente residenti nel territorio di tale Stato membro nei cinque anni che precedono la data di concessione del minimex (v. art. 1 del regio decreto 8 gennaio 1976, Moniteur belge 13 gennaio 1976, pag. 311). Con regio decreto 27 marzo 1987, che abroga il regio decreto 8 gennaio 1976, il diritto al minimex per i cittadini degli altri Stati membri è stato limitato ai soli beneficiari del regolamento n. 1612/68. La condizione di residenza, nel frattempo modificata, veniva infine soppressa a seguito di un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione contro il Regno del Belgio (v. sentenza 10 novembre 1992, causa C-326/90, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-5517).

29.
    Dagli atti risulta che uno studente di cittadinanza belga ma non in possesso della qualifica di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68, che si fosse trovato in condizioni identiche a quelle del sig. Grzelczyk, avrebbe soddisfatto le condizioni necessarie per ottenere il beneficio del minimex. Il fatto che il sig. Grzelczyk non sia in possesso della cittadinanza belga costituisce l'unico ostacolo a che gli sia concessoil minimex ed è pertanto pacifico che si tratta di una discriminazione operata sulla sola base della cittadinanza.

30.
    Nell'ambito di applicazione del Trattato una siffatta discriminazione è in linea di principio vietata dall'art. 6 dello stesso. Nella specie, per valutare l'ambito di applicazione di tale articolo, questo deve essere letto in combinazione con le disposizioni del Trattato sulla cittadinanza dell'Unione.

31.
    Infatti, lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla nazionalità e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico.

32.
    Come giudicato dalla Corte nel punto 63 della citata sentenza Martínez Sala, un cittadino dell'Unione europea che, risiede legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante può avvalersi dell'art. 6 del Trattato in tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del diritto comunitario.

33.
    Tali situazioni comprendono in particolare quelle rientranti nell'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato e quelle rientranti nell'esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall'art. 8 A del Trattato (v. sentenza 24 novembre 1998, causa C-274/96, Bickel e Franz, Racc. pag. I-7637, punti 15 e 16).

34.
    E' vero che la Corte al punto 18 della sentenza 21 giugno 1988, causa 197/86 (Racc pag. 3205) ha dichiarato che nell'attuale fase di sviluppo del diritto comunitario, un aiuto concesso agli studenti per il mantenimento e per la formazione scolastica rimane al di fuori, in linea di principio, del campo d'applicazione del Trattato CEE ai sensi del suo art. 7 (divenuto art. 6 del Trattato CE).

35.
    Tuttavia, dopo la menzionata sentenza Brown, il Trattato sull'Unione europea ha introdotto la cittadinanza dell'Unione nel Trattato CE e ha aggiunto nella terza parte di questo, Titolo VIII, un capo 3 dedicato in particolare all'istruzione e alla formazione professionale. Nulla nel testo del Trattato così modificato consente di considerare che gli studenti, che sono cittadini dell'Unione, allorché si spostano in un altro Stato membro per seguire ivi degli studi, vengono privati dei diritti conferiti dal Trattato ai cittadini dell'Unione. Inoltre, dopo la citata sentenza Brown, il Consiglio ha altresì emanato la direttiva 93/96 la quale prevede che gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno agli studenti cittadini di uno Stato membro che integrino talune condizioni.

36.
    Il fatto che un cittadino dell'Unione compia studi universitari in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino non può, pertanto, di per sé, privarlo della possibilità di avvalersi del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, sancito dall'art. 6 del Trattato.

37.
    Nella specie, tale divieto, come sopra rilevato al punto 30, dev'essere letto in combinazione con l'art. 8 A, n. 1, del Trattato, il quale sancisce il «diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso».

38.
    Per quanto riguarda tali limiti e condizioni, nell'art. 1 della direttiva 93/96 si legge che gli Stati membri possono esigere dagli studenti cittadini di uno Stato membro che vogliono fruire del diritto soggiorno nel loro territorio innanzitutto che essi assicurino all'autorità nazionale interessata di disporre dei mezzi necessari per evitare che, durante il loro soggiorno, divengano un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante, che siano inoltre iscritti in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che dispongano infine di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

39.
    L'art. 3 della direttiva 93/96 precisa che tale direttiva non costituisce il fondamento giuridico di un diritto al pagamento, da parte dello Stato membro ospitante, di borse di mantenimento per gli studenti che fruiscono di un diritto di soggiorno. Per contro, nessuna disposizione della detta direttiva esclude i suoi beneficiari dalle prestazioni sociali.

40.
    Per quanto riguarda più specificamente la questione delle risorse, l'art. 1 della direttiva 93/96, non esige il possesso di risorse economiche di un determinato importo né che la loro esistenza debba essere comprovata da documenti specifici. Ivi si parla semplicemente di una dichiarazione o di qualsiasi altro mezzo almeno equivalente che consenta allo studente di assicurare alla competente autorità nazionale di disporre, per se stesso ed, eventualmente, per il coniuge e i figli a carico, di risorse tali da evitare di divenire, nel corso del soggiorno, un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante (sentenza 25 maggio 2000, causa C-424/98, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4001, punto 44).

41.
    Limitandosi a richiedere una siffatta dichiarazione, la direttiva 93/96 si distingue dalle direttive 90/364 e 90/365, le quali contengono indicazioni relative all'importo minimo dei redditi di cui debbono disporre i beneficiari di tali due ultime direttive. Tali differenze si spiegano con le peculiarità del soggiorno degli studenti rispetto a quello dei beneficiari delle direttive 90/364 e 90/365 (v. menzionata sentenza Commissione/Italia, punto 45).

42.
    Tale interpretazione non esclude tuttavia che lo Stato membro ospitante consideri che uno studente, che ha fatto ricorso all'assistenza sociale, non soddisfi più i requisiti ai quali è subordinato il suo diritto di soggiorno e, nel rispetto dei limiti a tal riguardo imposti dal diritto comunitario, adotti misure affinché sia posta fine all'autorizzazione di soggiorno di tale cittadino, ovvero affinché tale autorizzazione non venga più rinnovata.

43.
    Tuttavia, siffatte misure non possono in alcun caso diventare la conseguenza automatica del ricorso all'assistenza sociale dello Stato membro ospitante da parte di uno studente cittadino di un altro Stato membro.

44.
    E' vero che l'art. 4 della direttiva 93/96 dispone che il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari di tale diritto soddisfino le condizioni di cui all'art. 1 della medesima direttiva. Tuttavia dal sesto 'considerando‘ di tale direttiva risulta che i beneficiari del diritto di soggiorno non debbono diventare un onere «eccessivo» per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante. D'altronde la direttiva 93/96 alla stregua delle direttive 90/364 e 90/365 consente pertanto una certa solidarietà finanziaria dei cittadini di tale Stato con quelli degli altri Stati membri, specie quando le difficoltà cui va incontro il beneficiario del diritto di soggiorno sono di carattere temporaneo.

45.
    Inoltre, la situazione finanziaria di uno studente può cambiare nel corso del tempo per ragioni che prescindono dalla sua volontà. La veridicità della sua dichiarazione può pertanto essere valutata soltanto al momento in cui essa è stata fatta.

46.
    Orbene, da tutto quando sopra precede risulta che gli artt. 6 e 8 del Trattato ostano a che il beneficio di una prestazione sociale di un regime non contributivo, come il minimex, sia subordinato, per quanto riguarda i cittadini di uno Stato membro diverso da quello ospitante nel cui territorio i detti cittadini legalmente soggiornano, alla condizione che i detti cittadini rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1612/68, mentre alcuna condizione di tale natura si applica ai cittadini dello Stato membro ospitante.

Sulla seconda questione

47.
    Considerata la soluzione data alla prima questione e considerato che la seconda questione è stata posta a titolo subordinato, non si rende necessario risolvere quest'ultima questione.

Sugli effetti nel tempo della presente sentenza

48.
    Nelle osservazioni scritte il governo belga chiede che, qualora dovesse considerare che una persona come il ricorrente nella causa a qua possa beneficiare del minimex, la Corte limiti nel tempo gli effetti della presente sentenza.

49.
    A sostegno di tale richiesta il governo belga deduce che la sentenza della Corte produrrebbe effetti retroattivi che metterebbero in discussione rapporti giuridici posti in essere in buona fede e conformemente al diritto derivato. Più esattamente, il detto governo teme uno sconvolgimento ex tunc dei regimi di assegni sociali a favore degli studenti in conseguenza della modifica dell'economia stessa del diritto derivato che risulterebbe dalla nuova interpretazione del diritto comunitario secondo la quale uno studente, in una situazione quale quella di cui alla causa a qua, può avvalersi degliartt. 6 e 8 del Trattato. Il principio della certezza del diritto esigerebbe pertanto una limitazione degli effetti nel tempo della sentenza.

50.
    Va ricordato che l'interpretazione di una norma diritto comunitario fornita dalla Corte si limita a chiarire e precisare il significato e la portata della norma stessa, quale avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore (v. sentenze 12 agosto 1995, cause riunite C-367/93-C-377/93, Roders e a., Racc. pag. I-2229, punto 42, e 24 settembre 1998, causa C-35/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5325, punto 46).

51.
    Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata allo scopo di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (v., in particolare, sentenza 23 maggio 2000, causa C-104/98, Buchner e a., Racc. pag. I-3625, punto 39).

52.
    Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell'efficacia nel tempo di tale sentenza (v., in particolare, sentenza Buchner e a., citata, punto 41).

53.
    Infatti, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, quando, da un lato, vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute in particolare all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente, e quando, dall'altro lato, risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa comunitaria in ragione di una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni comunitarie, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (v. sentenza Roders e a., già citata, punto 43).

54.
    Nella specie, il governo belga non ha invocato, a sostegno della sua domanda di limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza alcun elemento idoneo a dimostrare che un'incertezza obiettiva e determinante circa la portata delle disposizioni del Trattato sulla cittadinanza dell'Unione entrate in vigore il 1° novembre 1993 aveva indotto le autorità nazionali a un comportamento non conforme a tali disposizioni.

55.
    Di conseguenza, gli effetti della presente sentenza non vanno limitati nel tempo.

Sulle spese

56.
    Le spese sostenute dai governi belga, danese, francese, portoghese e del Regno Unito, nonché dal Consiglio e dalla Commissione che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Nivelles con ordinanza 7 maggio 1999, dichiara:

Gli artt. 6 e 8 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 17 CE) ostano a che il beneficio di una prestazione sociale di un regime non contributivo, come il minimo dei mezzi di sussistenza, previsto all'art. 1 della legge belga 7 agosto 1974, sia subordinato, per quanto riguarda i cittadini di uno Stato membro diverso da quello ospitante nel cui territorio legalmente soggiornano, alla condizione che tali cittadini rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavori all'interno della Comunità, mentre alcuna condizione di tale natura si applica ai cittadini dello Stato membro ospitante.

Rodríguez Iglesias
Gulmann
Wathelet

Skouris

Edward
Jann

Sevón

Schintgen
Macken

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 settembre 2001.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias


1: Lingua processuale: il francese.