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Ricorso proposto il 26 giugno 2014 – Kendrion / Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-497/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Kendrion NV (Zeist, Paesi Bassi) (rappresentanti: P .Glazener e T. Ottervanger, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la convenuta al pagamento:

per danni materiali, di un importo pari ad EUR 2 308 463,98 o almeno dell’importo che il Tribunale ritenga adeguato poter attribuire alla ricorrente, e

per danni immateriali, di un importo pari ad EUR 11 050 000,00 in via principale; in subordine, al pagamento di un importo almeno pari ad EUR 1 700 000,00; in ulteriore subordine, al pagamento almeno di un importo fissato dalle parti sulla base delle modalità stabilite dal Tribunale, o almeno di un importo che il Tribunale ritenga adeguato, e

ogni importo sarà maggiorato, a partire dal 26 novembre 2013, da un tasso d’interesse che il Tribunale ritenga adeguato fissare, e

condannare la convenuta al pagamento delle spese

Motivi e principali argomenti

Con sentenza del 26 novembre 2013, C-50/12, Kendrion/Commissione (EU:C:2013:771) la Corte ha constatato una violazione dell’articolo 47, secondo comma2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea relativamente al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale nella causa T-54/06, Kendrion/Commissione, riguardante l’annullamento della decisione della decisione della Commissione COM(2005) 4634 definitivo, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [81 CE] (Caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali), nella misura in cui riguarda la ricorrente, nonché l’annullamento o, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa irrogata.

La Corte ha inoltre dichiarato che una violazione dell’obbligo ex articolo 47, secondo comma della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo.

La convenuta fa presente che nella sentenza in parola la Corte ha già dichiarato che ricorrevano le condizioni di una violazione sufficientemente qualificata di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli.

Inoltre, la ricorrente sostiene che, considerando che il procedimento è durato 5 anni e 9 mesi, mentre a suo avviso un periodo di 2 anni e 6 mesi può ritenersi ragionevole, si configura un superamento di 3 anni e 3 mesi della ragionevole durata. Se il procedimento si fosse concluso in un termine ragionevole, la sentenza sarebbe stata pronunciata il 26 agosto 2010 invece che il 26 novembre 2013.

I danni materiali che la ricorrente avrebbe subito a causa dell’eccessiva durata del procedimento sarebbero quindi configurati dagli oneri finanziari aggiuntivi che la ricorrente ha dovuto sostenere nel periodo di cui trattasi. Tali danni sono costituiti dagli interessi calcolati dalla Commissione sull’importo dell’ammenda di EUR 34 000 000 nel periodo di cui trattasi nonché dai costi per il medesimo periodo relativi alla garanzia bancaria costituita per il pagamento dell’ammenda e degli interessi. Siffatto importo sarebbe stato diminuito dei costi connessi al finanziamento del pagamento all’Unione dell’ammenda irrogata il 26 agosto 2010 nonché dei relativi interessi se il Tribunale avesse pronunciato una sentenza in tale data.

A titolo di risarcimento dei danni immateriali che la ricorrente avrebbe subito in conseguenza dell’eccessiva durata del procedimento, la ricorrente, per ogni anno in cui il procedimento dinanzi al Tribunale ha superato la durata ragionevole, chiede un equo risarcimento pari al 10% dell’ammenda, maggiorato per l’anno non terminato della corrispondente parte del 10%. A parere della ricorrente un siffatto risarcimento sarebbe adeguato in quanto, al momento in cui la Commissione aveva emanato la decisione, un aumento pari al 10% costituiva la norma per ogni anno in cui perdurava la violazione.

In subordine, la ricorrente chiede un equo risarcimento dei danni immateriali pari al 5% dell’ammenda. Tale importo sarebbe in linea con il risarcimento ritenuto adeguato dalla Corte di giustizia in analoghi casi di gravi violazioni dei termini nella valutazione di ammende in ambito di cartelli.