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Ricorso proposto il 17 giugno 2014 – Prysmian e Prysmian Cavi e sistemi / Commissione

(Causa T-475/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Prysmian SpA (Milano, Italia); e Prysmian cavi e sistemi Srl (Milano) (rappresentanti: C. Tesauro, F. Russo e L. Armati, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione;

in subordine:

annullare l’articolo 1, paragrafo 5, della decisione, nella parte in cui dichiara che la Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. ha partecipato a un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE dal 18 febbraio 1999 al 27 novembre 2001;

annullare l’articolo 2, lettere f) e g), della decisione, nella parte in cui fissano il livello delle ammende inflitte ad EUR 37 303 000 per la Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., per la Prysmian S.p.a e per la The Goldman Sachs Group Inc., e ad EUR 67 310 000 per la Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. e per la Pirelli & C. S.p.a.;

ridurre l’ammenda per i motivi esposti nel presente ricorso;

annullare gli allegati I e II nella parte in cui si riferiscono al sig. F.R.; e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014 (caso AT.39610 – Cavi elettrici)

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha illegittimamente eseguito e prelevato copie-immagini dei dischi rigidi presso i locali delle ricorrenti durante le ispezioni. Le ricorrenti sostengono che, così facendo, la Commissione ha ecceduto i poteri che le sono conferiti dall’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 1 .

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio del termine ragionevole per i procedimenti in materia di concorrenza, dato che questi ultimi sono durati più di 62 mesi. Le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato l’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e non ha applicato un’equa riduzione dell’ammenda in conformità alla giurisprudenza del Tribunale.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione, in quanto essa non ha condotto un’indagine diligente e imparziale, in considerazione della mancanza di attendibilità delle richiedenti un trattamento favorevole. Le ricorrenti affermano che la Commissione non ha interpretato con cautela l’affidabilità delle dichiarazioni delle richiedenti il trattamento favorevole e non ha raccolto le necessarie prove confermative.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente considerato responsabile la Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. per il periodo anteriore al 27 novembre 2001, con conseguente violazione dei principi della responsabilità personale e della parità di trattamento.

Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nella parte in cui essa non ha correttamente ripartito la responsabilità tra soggetti solidalmente responsabili.

Sesto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 101 TFUE, in quanto essa non ha dimostrato la sussistenza di un’infrazione unica e continuata e ha erroneamente interpretato la natura e la struttura dei mercati pertinenti, in tal modo violando i diritti della difesa delle ricorrenti.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente dimostrato la durata dell’asserita infrazione e, in particolare, il momento in cui ha avuto inizio.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità, con riferimento alla determinazione dell’importo di base dell’ammenda e, in particolare, alla gravità dell’infrazione. Le ricorrenti sostengono che l’importo di base dell’ammenda, così come il diritto d’entrata, sono sproporzionati e avrebbero dovuto essere adattati in funzione della portata limitata dell’infrazione, della mancanza di incidenza sui prezzi, dell’attenuazione dell’asserito coordinamento dopo il 2004 e dell’impatto significativo dei costi delle materie prime sul valore delle vendite. Le ricorrenti deducono inoltre che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento per aver applicato coefficienti di gravità e diritti d’entrata diversi a destinatari che si trovavano in situazioni simili.

Nono motivo, vertente sull’erroneo inserimento, da parte della Commissione, di uno specifico dirigente delle ricorrenti nel “registro dei nomi e delle posizioni professionali delle persone rilevanti ai fini della presente decisione”.

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1 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).