Language of document : ECLI:EU:T:2016:498





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016 –
European Dynamics Lussemburgo e Evropaïki Dynamiki / EIT

(causa T‑481/14)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Fornitura di servizi relativi allo sviluppo di una piattaforma di gestione dell’informazione e delle conoscenze – Servizi di sviluppo di software e di mantenimento della continuità operativa e dell’efficacia dei servizi informatici – Rifiuto di classificare l’offerta di un offerente al primo posto – Criteri di selezione – Criteri di aggiudicazione – Obbligo di motivazione – Errori manifesti di valutazione – Accesso ai documenti – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di aggiudicazione – Rispetto dei principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza – Determinazione successiva da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei coefficienti di ponderazione per i sottocriteri dei criteri di aggiudicazione previsti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 102, § 1, 105 e 113; regolamento della Commissione n. 1268/2012, artt. 138, § 3, e 149, § 3) (v. punti 35, 40‑42, 46, 49, 55)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Criteri di aggiudicazione – Metodo di valutazione – Potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 102, § 1, e 110, § 2) (v. punti 60‑65, 80)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di comunicare, a seguito di una domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo di fornire una sintesi minuziosa della disamina di ciascun dettaglio dell’offerta respinta nell’ambito della sua valutazione o un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente escluso – Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 113, § 2; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 161) (v. punti 71, 81‑83, 104, 423, 477)

4.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Criteri di selezione – Valutazione della capacità dei candidati di fornire i servizi specificati – Criteri di aggiudicazione – Valutazione comparativa delle caratteristiche e dei meriti particolari delle offerte individuali – Applicazione di un criterio per valutare l’idoneità dei candidati ad eseguire un appalto nella fase di aggiudicazione dell’appalto – Inammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 110, § 1; regolamento della Commissione n. 1268/2012, artt. 148, § 1, e 149, § 2) (v. punti 252‑256)

5.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione di rifiuto di comunicare l’elenco dei membri del comitato di valutazione a un offerente escluso – Informazione dell’interessato circa la possibilità di presentare una domanda confermativa d’accesso ai documenti – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, § 1) (v. punti 449, 450, 452‑454)

6.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Risposta di un’istituzione, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, a una richiesta di ulteriori informazioni introdotta da un offerente escluso relativamente alla decisione di aggiudicazione dell’appalto – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 113, § 2; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 161) (v. punto 456)

7.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c) e d)] (v. punti 459‑461)

8.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 464, 465)

9.                     Procedimento giurisdizionale – Provvedimenti istruttori – Domanda di produzione di documenti – Possibilità per il giudice dell’Unione di disporre la produzione di un documento già prodotto in seguito ad una misura di organizzazione del procedimento – Esclusione [Regolamento di procedura del Tribunale (2015), artt. 91, b), e 92, § 3] (v. punti 470, 471)

10.                     Procedimento giurisdizionale – Richiesta di trattamento riservato – Possibilità di richiedere, nei confronti di un’altra parte principale, un trattamento riservato di documenti prodotti in seguito ad una misura di organizzazione del procedimento – Esclusione [Regolamento di procedura del Tribunale (2015), artt. 65 e 103] (v. punto 472)

Oggetto

Da una parte, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento, in particolare, della decisione dell’EIT del 14 aprile 2014 che classifica al secondo posto l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito di una gara d’appalto relativa a servizi informatici e ai servizi collegati, nonché della lettera dell’EIT del 25 aprile 2014, con la quale quest’ultimo si è rifiutato di comunicare i nomi dei membri del comitato di valutazione e, dall’altra parte, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE per il risarcimento del danno che le ricorrenti affermano di avere subìto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Dynamics Luxembourg SA e la Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sono condannate a sostenere le spese.