Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 – Prysmian e Prysmian cavi e sistemi / Commissione
(Causa T-475/14)1
(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Infrazione unica e continuata – Illegittimità della decisione di ispezione – Termine ragionevole – Principio di buona amministrazione – Principio della responsabilità personale – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Prova sufficiente dell’infrazione – Durata dell’infrazione – Ammende – Proporzionalità – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Prysmian SpA (Milano, Italia) e Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milano) (rappresentanti: C. Tesauro, F. Russo, L. Armati e M. C. Toniolo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, L. Malferrari, P. Rossi e H. van Vliet, successivamente C. Giolito, P. Rossi e H. van Vliet, agenti, assistiti da S. Kingston, barrister)
Interveniente a sostegno dei ricorrenti: The Goldman Sachs Group, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: W. Deselaers, J. Koponen e A. Mangiaracina, avvocati)
Interveniente a sostegno della convenuta: Pirelli & C. SpA (Milano) (rappresentanti: M. Siragusa, G. Rizza, P. Ferrari, F. Moretti e A. Fava, avvocati)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39610 – Cavi elettrici), nella parte riguardante le ricorrenti, nonché, dall’altro, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Prysmian SpA e Prysmian Cavi e Sistemi Srl sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.
3) The Goldman Sachs Group, Inc. e Pirelli & C. SpA sopporteranno le proprie spese.
____________
1 GU C 315 del 15.9.2014.