Language of document : ECLI:EU:F:2008:135

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

4 novembre 2008

Causa F‑87/07

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Preteso comportamento illecito del servizio medico della Commissione – Irricevibilità – Inosservanza di un termine ragionevole per proporre una domanda di risarcimento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede principalmente un risarcimento del preteso danno subito a seguito del comportamento illecito del servizio medico della Commissione nell’ambito del trattamento di tre certificati medici da lui prodotti nel corso dell’estate 2001.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Termini – Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione – Osservanza di un termine ragionevole

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

2.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Oggetto –Declaratoria – Irricevibilità manifesta

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      I funzionari o gli agenti che intendono ottenere dalla Comunità un risarcimento a causa di un danno che sarebbe imputabile a quest’ultima sono tenuti a farlo entro un termine ragionevole decorrente dal momento in cui gli stessi sono venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentano. Il carattere ragionevole di un termine dev’essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte.

Occorre parimenti, al riguardo, tener conto dell’elemento di comparazione costituito dal termine di prescrizione di cinque anni previsto in materia di azione di responsabilità extracontrattuale dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia. Tuttavia, il termine di cinque anni non può costituire un limite rigido e intangibile entro il quale ogni domanda sarebbe ricevibile, indipendentemente dal termine entro il quale il ricorrente ha adito l’amministrazione con la propria domanda e dalle circostanze del caso di specie.

(v. punti 27-30)

Riferimento:

Corte: 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione (Racc. pag. 1171, punti 7, 10 e 11)

Tribunale di primo grado: 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione (Racc. pag. II‑3381, punti 65, 66 e 71)

Tribunale della funzione pubblica: 1° febbraio 2007, causa F‑125/05, Tsarnavas/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑0000 e II‑A‑1‑0000, punti 71, 76 e 77)

2.      Nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni proposto da un funzionario, conclusioni dirette, in realtà, a far riconoscere dal giudice comunitario la fondatezza di taluni degli argomenti fatti valere a sostegno della domanda di risarcimento danni sono manifestamente irricevibili in quanto non spetta al giudice emettere declaratorie. Ciò vale per le conclusioni dirette a far accertare dal giudice comunitario l’esistenza degli atti, dei fatti e dei comportamenti controversi nonché la loro illiceità.

(v. punto 36)

Riferimento:

Corte: 13 luglio 1989, causa 108/88, Jaenicke Cendoya/Commissione (Racc. pag. 2711, punti 8 e 9)