Language of document : ECLI:EU:T:2013:135

Causa T‑301/10

Sophie in ’t Veld

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi al progetto di accordo commerciale internazionale anticontraffazione (ACAC‑ACTA) – Documenti relativi ai negoziati – Diniego d’accesso – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di rapporti internazionali – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 marzo 2013

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Revoca da parte dell’istituzione dell’atto oggetto del ricorso – Non luogo a provvedere

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Censure non esposte nell’atto introduttivo – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]

3.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Principio di proporzionalità – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1, a), e 6]

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezioni obbligatorie – Previo bilanciamento degli interessi in gioco – Esclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a)]

5.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Portata – Documenti relativi ai negoziati di un accordo commerciale internazionale – Inclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), 3° trattino]

6.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Portata – Documenti relativi alle posizioni adottate dall’Unione nel corso del negoziato di un accordo commerciale internazionale anticontraffazione – Inclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), 3° trattino]

7.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata

(Art. 296 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 70, 71)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 97-100)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 107-110, 200)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 110, 131, 176)

5.      Un’istituzione dell’Unione può legittimamente basare il proprio diniego di accesso del pubblico ai documenti sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, per mantenere riservate le posizioni relative alla negoziazione di accordi internazionali.

Infatti, tale negoziazione può giustificare, al fine di garantire la sua efficacia, un certo grado di riservatezza che consenta di garantire la reciproca fiducia dei negoziatori e lo sviluppo di una discussione libera ed efficace.

L’iniziativa e la conduzione dei negoziati per la conclusione di un accordo internazionale sono, in via di principio, di competenza dell’esecutivo, e la partecipazione del pubblico nella procedura relativa alla negoziazione e alla conclusione di un accordo internazionale è necessariamente limitata, tenuto conto dell’interesse legittimo di non svelare gli elementi strategici dei negoziati.

(v. punti 118-120)

6.      La divulgazione delle posizioni dell’Unione o delle altre parti dei negoziati di un accordo commerciale internazionale anticontraffazione può arrecare pregiudizio all’interesse pubblico, tutelato dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, per quanto concerne le relazioni internazionali.

Infatti, da un lato, non è escluso che tale divulgazione possa consentire di conoscere, indirettamente, le posizioni delle altre parti dei negoziati. Ciò può verificarsi, in particolare, quando la posizione dell’Unione è espressa con riferimento a quella di un’altra parte negoziale, o quando un esame della posizione dell’Unione o del suo andamento durante i negoziati consente di ricavarne, in modo più o meno preciso, la posizione di una o di più altre parti negoziali.

D’altro lato, nei negoziati internazionali, le posizioni adottate dall’Unione possono, per definizione, cambiare in funzione dell’andamento di detti negoziati, delle concessioni e dei compromessi cui hanno acconsentito in tale ambito le varie parti. La formulazione di posizioni di negoziazione può implicare varie considerazioni tattiche da parte dei negoziatori, compresa l’Unione stessa. In tale ambito non si può escludere che la divulgazione da parte dell’Unione, al pubblico, delle proprie posizioni di negoziazione, mentre le posizioni di negoziazione delle altre parti rimarrebbero segrete, possa produrre l’effetto di incidere negativamente, in pratica, sulla capacità di negoziazione dell’Unione.

Inoltre, nell’ambito dei negoziati internazionali, la divulgazione unilaterale, ad opera di una parte, della posizione di negoziazione di una o di più altre parti, anche in modo a prima vista anonimo, può essere tale da intaccare gravemente – presso la parte negoziale la cui posizione si è resa pubblica, nonché, del resto, presso le altre parti negoziali testimoni di tale divulgazione – il clima di reciproca fiducia indispensabile per l’efficacia di tali negoziati. A tale riguardo, la circostanza che un documento sia una proposta concernente la cooperazione tecnica non toglie nulla al fatto che esso costituisce un documento di negoziazione. L’instaurazione e la salvaguardia di un clima di reciproca fiducia nel contesto dei rapporti internazionali sono un esercizio molto delicato.

Inoltre, una divulgazione del genere è tale da pregiudicare tanto la credibilità della Commissione come partner dei negoziati nei confronti delle altre parti quanto le relazioni di tutte le parti negoziali – e quindi dell’Unione – con eventuali paesi terzi desiderosi di aderire ai negoziati stessi.

(v. punti 123-126, 128, 139, 145, 170, 172, 175)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 214)