Language of document : ECLI:EU:T:2012:91





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2012 — Grazer Wechselseitige Versicherung / Commissione

(causa T‑282/08)

«Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalle autorità austriache al grupppo Grazer Wechselseitige (GRAWE) nell’ambito della privatizzazione della Bank Burgenland — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Criterio dell’investitore privato in economia di mercato — Applicazione nel caso in cui lo Stato agisca in veste di venditore — Determinazione del prezzo di mercato»

1.                     Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Vendita di un bene da parte di un ente pubblico ad una persona privata a condizioni preferenziali — Inclusione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato (Art. 87, § 1, CE) (v. punti 45, 46)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere giuridico — Interpretazione sulla base di elementi obiettivi — Sindacato giurisdizionale — Portata (Art. 87, § 1, CE) (v. punti 47‑48, 56)

3.                     Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Difetto o insufficienza di motivazione — Differenza rispetto all’errore manifesto di valutazione (Artt. 230 CE e 253 CE) (v. punto 68)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato — Cessione di un’impresa — Determinazione del prezzo — Preferenza da accordarsi al risultato di una gara di appalto aperta, trasparente e incondizionata rispetto ad una perizia (Art. 87, § 1, CE) (v. punti 76‑80, 86)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato — Cessione di un’impresa — Esito incerto e durata di un procedimento di autorizzazione che non implica a priori l’esclusione di un acquirente da parte di un investitore privato (Art. 87, § 1, CE) (v. punti 88, 90, 100, 101)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato — Presa in considerazione del rischio per la determinazione del prezzo di cessione di un’impresa rappresentato dall’esistenza di un regime di garanzia legale del quale beneficia l’impresa che deve essere ceduta — Esclusione (Art. 87, § 1, CE) (v. punti 122, 128, 130,131)

7.                     Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all’articolo 88, paragrafo 3, CE — Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti — Certezza del diritto — Tutela — Presupposti e limiti (Art. 88, § 3, CE) (v. punti 152, 153)

8.                     Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico di talune regioni o di talune attività — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Interpretazione restrittiva delle deroghe [Art. 87, § 3, a) e c), CE] (v. punti 158, 161)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2008/719/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa all’aiuto di Stato C 56/06 (ex NN 77/06) al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (GU L 239, pag. 32).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Grazer Wechselseitige Versicherung AG è condannata alle spese.