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Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 - Polonia / Commissione

(Causa T-333/09) 

("Feasr -" Modulazione" - Ripartizione tra gli Stati membri degli importi risparmiati - Distinzione fra i vecchi Stati membri e quelli che hanno aderito all'Unione nel 2004 - Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 - Solidarietà - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione")

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Dowgielewicz, poi M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e M. Owsiany-Hornung, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2009/444/CE della Commissione, del 10 giugno 2009, relativa all'assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per gli anni 2009-2012 (GU L 148, pag. 29), in quanto l'allegato I assegna agli Stati membri, per l'anno 2012, importi risultanti dalla modulazione conformemente all'articolo 9, numeri 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003(GU L 30, pag. 16)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

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1 - GU C 267 del 7.11.2009.