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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 28 dicembre 2020 – Paget Approbois SAS / Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S e Alpha Insurance A/S / Paget Approbois SAS, Depeyre entreprises SARL

(Causa C-724/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S

Resistenti: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 292 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, cosiddetta solvibilità II 1 , debba essere interpretato nel senso che il procedimento pendente introdotto dinanzi al giudice di uno Stato membro dal soggetto che vanta un credito a titolo di indennizzo in forza di un’assicurazione danni al fine di ottenere il pagamento di detto indennizzo da parte di un’impresa di assicurazione sottoposta a una procedura di liquidazione aperta in un altro Stato membro riguarda, ai sensi della disposizione di cui trattasi, un bene o un diritto del quale detta impresa è spossessata.

In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se la legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente disciplini tutti gli effetti spiegati dalla procedura di liquidazione su detto procedimento.

In particolare, se essa debba trovare applicazione nella parte in cui:

-    prevede che l’apertura di una siffatta procedura comporti l’interruzione del procedimento pendente,

-    subordina la riassunzione del procedimento all’insinuazione, da parte del creditore, del proprio credito a titolo di indennizzo assicurativo nel passivo dell’impresa di assicurazione e alla chiamata in causa degli organi incaricati di dare attuazione alla procedura di liquidazione,

-    e preclude ogni condanna al pagamento dell’indennizzo che può essere ancora oggetto unicamente di una decisione di accertamento della sua esistenza e di fissazione del suo importo».

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1 GU 2009, L 335, pag. 1.