Language of document : ECLI:EU:T:2012:428

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

13 settembre 2012 (*)

«Incompetenza manifesta»

Nella causa T‑308/12,

Air Algérie rappresentanza generale per l’Italia, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti V. Falcucci e R. Marra,

ricorrente,

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,

Ministero degli Affari Esteri,

Ministero dell’Economia e delle Finanze

convenuti

avente ad oggetto una domanda di condanna dell’amministrazione italiana a rimborsare una determinata somma alla ricorrente.

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz, presidente (relatore), dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. D. Gratsias, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni della ricorrente

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 luglio 2012 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

2        Essa chiede che il Tribunale voglia:

–        condannare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, in solido, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al rimborso di EUR 544 575,64;

–        condannare i convenuti alle spese.

 In diritto 

3        A termini dell’articolo 111 del regolamento di procedura, quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso, esso può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

4        Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        Nella presente causa la ricorrente chiede che il Tribunale si pronunci sulla fondatezza di una domanda diretta al rimborso, da parte dell’amministrazione italiana, di una somma che sarebbe stata indebitamente percepita a titolo di contributi versati dalla ricorrente per suoi dipendenti assunti in Algeria e ivi rimpatriati dopo aver svolto un periodo di lavoro in Italia.

6        Le competenze del Tribunale sono quelle enunciate nell’articolo 256 TFUE, come precisato dall’articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 1 dell’allegato I a detto Statuto. In applicazione di tali disposizioni, il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti dai singoli solo nei riguardi delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione.

7        Nel caso di specie, risulta che i convenuti ai quali è stata rivolta la domanda su cui verte la controversia non sono né istituzioni, né organi né organismi dell’Unione.

8        Dalle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso deve essere respinto per incompetenza manifesta, senza che sia necessario notificarlo ai convenuti.

 Sulle spese

9        Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell’atto introduttivo del ricorso ai convenuti e prima che questi ultimi abbiano potuto sostenere delle spese, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 13 settembre 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       O. Czúcz


* Lingua processuale: l’italiano.