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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 17 febbraio 2022 – DX, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) / Tesorería General de la Seguridad Social

(Causa C-113/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrenti: DX, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Resistente: Tesorería General de la Seguridad Social

Questioni pregiudiziali

1)    Se la prassi dell’ente previdenziale stabilita nella posizione amministrativa 1/2020 de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS (Sottodirezione generale per la gestione e l’assistenza giuridica dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, Spagna; in prosieguo: l’«INSS»), del 31 gennaio 2020, consistente nel negare in ogni caso l’integrazione di cui trattasi agli uomini, obbligandoli ad agire in giudizio, come avvenuto nel caso del ricorrente nel presente procedimento, debba essere considerata, ai sensi della direttiva 79/7/CEE 1 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, una violazione di natura amministrativa di tale direttiva diversa dalla violazione di natura normativa accertata nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 dicembre 2019, WA (C-450/2018) 2 , cosicché tale violazione di natura amministrativa costituisce, di per sé, una discriminazione fondata sul sesso alla luce del fatto che, ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva, il principio della parità di trattamento è definito come l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso e che, ai sensi dell’articolo 5 della stessa, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano soppresse sia le disposizioni legislative sia quelle amministrative contrarie al principio della parità di trattamento.

2)    Se, alla luce della risposta che verrà fornita alla precedente questione e tenuto conto della direttiva 79/7 (in particolare, l’articolo 6 della stessa e i principi di equivalenza ed effettività con riferimento alle conseguenze giuridiche della violazione del diritto dell’Unione), la data da cui decorrono gli effetti del riconoscimento giudiziale dell’integrazione sia la data della domanda (con effetto retroattivo di 3 mesi) o se tale data da cui decorrono gli effetti [del riconoscimento giudiziale] debba retrocedere sino alla data di pronuncia o di pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea WA, o sino alla data in cui si è verificato l’evento da cui ha avuto origine la prestazione di invalidità permanente cui si riferisce l’integrazione oggetto della presente controversia.

3)    Se, alla luce della risposta che verrà fornita alle precedenti questioni e tenuto conto della direttiva applicabile (in particolare, l’articolo 6 della stessa e i principi di equivalenza ed effettività con riferimento alle conseguenze giuridiche della violazione del diritto dell’Unione), debba essere disposto un indennizzo a titolo di risarcimento del danno e con effetto dissuasivo, giacché tali danni non sono coperti dalla determinazione della data da cui decorrono gli effetti del riconoscimento giudiziale dell’integrazione e, in ogni caso, se tale risarcimento debba includere l’importo delle spese giudiziali e degli onorari dell’avvocato dinanzi allo Juzgado de lo Social (Tribunale del lavoro, Spagna) e dinanzi alla presente Sala de lo Social [del Tribunal Superior de Justicia de Galicia] (Sezione del lavoro della Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna).

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1 GU 1979 L 6, pag. 24.

1 EU:C:2019:1075.