Language of document : ECLI:EU:T:2011:608

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

20 ottobre 2011 (*)

«Aiuti di Stato – Misura adottata dalle autorità italiane a compensazione delle perdite subite dallo zuccherificio di Villasor in seguito ad un periodo di siccità – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune – Obbligo di motivazione – Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo»

Nella causa T‑579/08,

Eridania Sadam SpA, con sede in Bologna, rappresentata dagli avv.ti G.M. Roberti, I. Perego, B. Amabile e M. Serpone,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. P. Rossi e B. Stromsky, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, 2009/704/CE, relativa all’aiuto di Stato C 29/04 (ex N 328/03) cui l’Italia intende dare esecuzione a favore dello zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ (GU 2009, L 244, pag. 10),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N. J. Forwood, presidente, J. Schwarcz (relatore) e A. Popescu, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 maggio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Il procedimento amministrativo

1        Lo zuccherificio di Villasor (in prosieguo: lo «zuccherificio») è stato creato in Sardegna all’inizio degli anni ’60. Le sue attività erano prevalentemente incentrate sulla produzione di zucchero semolato, polpe fresche, surpressate ed essiccate e saccaromelasso. Lo zuccherificio è stato acquisito nel dicembre 1998 dalla società Sadam ISZ, che, nel 2006, è stata fusa per incorporazione nella società ricorrente, l’Eridania Sadam SpA, sua società capogruppo.

2        Con deliberazione 17 giugno 2003, la Regione autonoma della Sardegna ha autorizzato lo stanziamento di un aiuto di EUR 3 500 000 in favore dello zuccherificio per indennizzarlo parzialmente delle perdite subite a causa della diminuzione nella produzione di zucchero riconducibile alla riduzione dei conferimenti di barbabietole, dovuta alla siccità nel 2001 e nel 2002 (in prosieguo: l’«aiuto previsto»). Le autorità italiane hanno ritenuto l’aiuto compatibile con il mercato comune in forza della deroga di cui all’art. 87, n. 2, lett. b), CE e del punto 11.3.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU 2000, C 28, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti»), in quanto, a loro giudizio, esso era destinato a compensare le perdite subite dallo zuccherificio in seguito alla riduzione della produzione di barbabietole provocata dalla siccità. Le autorità italiane hanno anche ritenuto che tale deroga fosse applicabile alle imprese di trasformazione quali lo zuccherificio.

3        Il 24 luglio 2003, le autorità italiane hanno notificato l’aiuto previsto alla Commissione delle Comunità europee.

4        Il 12 settembre 2003, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane alcuni complementi d’informazione, che le sono pervenuti l’8 dicembre 2003. Il 4 febbraio 2004, i servizi della Commissione hanno informato le autorità italiane che, a causa della complessità delle informazioni ricevute, si rendeva necessario un esame più approfondito. Il 30 marzo 2004, essi hanno chiesto ulteriori chiarimenti, che sono loro pervenuti il 30 giugno 2004.

5        Con lettera dell’8 settembre 2004, la Commissione ha notificato alle autorità italiane la sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale, di cui all’art. 88, n. 2, CE. Secondo tale decisione, l’aiuto previsto poteva costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE ed esulava dai termini della deroga di cui all’art. 87, n. 2, lett. b), CE. L’aiuto previsto non poteva beneficiare delle disposizioni di cui al punto 11.3 degli orientamenti, in quanto il suo potenziale beneficiario era un’impresa di trasformazione. Tale decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU 2005, C 51, pag. 9), unitamente all’invito rivolto agli interessati a presentare le proprie osservazioni.

6        Il 13 ottobre 2004, le autorità italiane hanno comunicato le loro osservazioni alla Commissione. Esse hanno evidenziato, in particolare, che la reale incidenza dell’aiuto previsto sugli scambi era limitata al territorio di un solo Stato membro, ciò che conseguentemente avrebbe reso ininfluente, o limitato fortemente, l’eventuale incidenza sugli scambi e sulla concorrenza, dal momento che la Sadam ISZ e l’intero gruppo Eridania controllano rispettivamente soltanto lo 0,2% e l’1,5% del mercato europeo. Le autorità italiane hanno ricordato la prassi della Commissione quanto all’applicazione dell’art. 87, n. 2, lett. b), CE a casi analoghi. Esse ritenevano altresì che l’aiuto previsto dovesse essere autorizzato in base all’art. 87, n. 3, lett. c), CE, poiché, in mancanza di un intervento in favore dello zuccherificio, sarebbe stata messa a rischio la sua sostenibilità economica, compromettendo il progetto di ristrutturazione del settore e la sopravvivenza della coltura bieticola in Sardegna.

7        Il 7 marzo 2005, l’impresa Brumar Srl ha parimenti presentato osservazioni. Essa ha riconosciuto il carattere eccezionale della siccità degli anni 2001 e 2002, ma ha presunto che la Sadam ISZ avesse registrato un guadagno supplementare in seguito all’aumento del prezzo dello zucchero.

8        Il 31 marzo 2005, la ricorrente ha fornito chiarimenti, che includevano una presentazione del volume delle vendite di zucchero prodotto dallo zuccherificio, a testimonianza della vocazione di quest’ultimo a soddisfare esclusivamente la domanda proveniente dalla Sardegna. Il 18 maggio 2005, la ricorrente e le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni finali.

9        Il 29 marzo 2007 e il 9 gennaio 2008, la Commissione ha invitato le autorità nazionali a fornire nuove informazioni.

10      Il 1° febbraio e il 1° aprile 2008, le autorità italiane hanno informato la Commissione che lo zuccherificio aveva definitivamente cessato la propria attività e che la concessione dell’aiuto non poteva alterare le condizioni di concorrenza sul mercato saccarifero, ma poteva essere utile per completare la riconversione dell’impresa.

11      Con decisione 16 luglio 2008, 2009/704/CE, relativa all’aiuto di Stato C 29/04 (ex N 328/03) cui l’Italia intende dare esecuzione a favore dello zuccherificio, di proprietà della società Sadam ISZ (GU 2009, L 244, pag. 10; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha considerato che l’aiuto previsto non fosse compatibile con il mercato comune.

 La decisione impugnata

12      Al ‘considerando’ 48 della decisione impugnata, la Commissione afferma che la Sadam ISZ è attiva non solo sul mercato italiano, ma anche sul mercato intracomunitario. Secondo il medesimo ‘considerando’ 48, sebbene la produzione dello zuccherificio sia quasi esclusivamente destinata al mercato sardo, resta nondimeno il fatto che l’aiuto previsto può svantaggiare un eventuale concorrente di un altro Stato membro in questo mercato. Al ‘considerando’ 51 della decisione impugnata, la Commissione rileva che il prodotto che beneficia del regime di aiuti è oggetto di scambi tra Stati membri ed è pertanto esposto alla concorrenza. Al ‘considerando’ 52 della decisione impugnata, la Commissione precisa che l’esistenza di un’organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero (in prosieguo: l’«OCM») testimonia l’entità degli scambi intracomunitari di zucchero.

13      Ai ‘considerando’ 57‑83 della decisione impugnata, la Commissione esamina se l’aiuto previsto possa fruire delle deroghe previste dall’art. 87, nn. 2 e 3, CE.

14      Per un verso, al ‘considerando’ 62 della decisione impugnata, la Commissione ricorda che la sua prassi costante è quella di ritenere che le avversità atmosferiche, quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, non possano come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell’art. 87, n. 2, lett. b), CE. Secondo il ‘considerando’ 65 della decisione impugnata, i dati presentati dalla Repubblica italiana non consentono di concludere per il carattere eccezionale della siccità, bensì piuttosto per il suo carattere cronico.

15      Per altro verso, secondo la Commissione, l’aiuto previsto non può essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, in quanto esso è destinato ad un’impresa di trasformazione per compensare perdite dovute ad avversità atmosferiche.

16      Al ‘considerando’ 73 della decisione impugnata, la Commissione constata, anzitutto, che il punto 11.2 degli orientamenti, relativo agli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da eventi eccezionali, è soggetto all’applicazione dell’art. 87, n. 2, lett. b), CE.

17      In seguito, ai ‘considerando’ 74‑76 della decisione impugnata, la Commissione analizza se il punto 11.3 degli orientamenti consenta di ammettere la compatibilità dell’aiuto previsto. Tale disposizione prevede che le perdite subite dagli agricoltori a causa di avversità atmosferiche, quali gelo, pioggia, ghiaccio o siccità, possano essere equiparate dalla Commissione a calamità naturali, laddove esse arrechino danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola superiori al 20% della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30% nelle altre zone.

18      Tuttavia, ai ‘considerando’ 76 e 77 della decisione impugnata, la Commissione rammenta come essa consideri che le disposizioni del punto 11.3 degli orientamenti non siano applicabili ad impianti agroindustriali di trasformazione che hanno flessibilità nella gestione dei loro approvvigionamenti. Le avversità atmosferiche possono evidentemente comportare costi aggiuntivi per le materie prime e/o una minore redditività, ma non possono giustificare l’applicazione a tali impianti delle norme applicabili alla produzione agricola. Siffatta impostazione, ripresa al punto 11.3.8 degli orientamenti, sarebbe stata confermata dalla sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑200/04, Regione autonoma della Sardegna/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

19      Peraltro, ai ‘considerando’ 78‑80 della decisione impugnata, la Commissione ritiene che i precedenti, su cui le autorità italiane si fondano per sostenere che, visto lo stretto legame esistente tra la produzione di barbabietole e lo zuccherificio, l’aiuto doveva essere esteso a quest’ultimo, non possono essere considerati comparabili al caso di specie, in particolare, per quanto riguarda la sua decisione 2 febbraio 2001, di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, in merito all’aiuto C 4/2001 (ex N 745/2000) relativo ad aiuti destinati a compensare i danni provocati dalla siccità in Italia (Sardegna) (GU C 263, pag. 16), e la sua decisione 2 settembre 2002, C (2002) 3211, relativa agli interventi per i danni provocati dalla siccità 2001/2002 e dalle gelate dell’inverno 2001/2002 [aiuto N 331/02 – Italia (Sardegna)], di cui una comunicazione succinta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 3 ottobre 2002 (GU C 238, pag. 9) e con la quale essa ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alla misura notificata.

20      Secondo i ‘considerando’ 81 e 82 della decisione impugnata, l’argomento attinente alla mancanza di flessibilità dello zuccherificio, invocato dalla Repubblica italiana, è inerente a qualsiasi zuccherificio, a causa del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’OCM (GU L 178, pag. 1), che istituisce un sistema contrattuale tra i produttori di barbabietole e gli zuccherifici, qualunque sia l’ubicazione dell’impresa.

21      Infine, al ‘considerando’ 85 della decisione impugnata, la Commissione rileva che gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1999, C 288, pag. 2), non sono applicabili al caso di specie, poiché dalle informazioni in suo possesso non risulterebbe che l’impresa fosse in difficoltà al momento della notificazione dell’aiuto.

22      Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

L’aiuto [previsto] (…) non è compatibile con il mercato comune.

L’esecuzione del suddetto aiuto non è pertanto autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2008, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

24      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 1 della decisione impugnata, nella parte in cui considera l’aiuto previsto incompatibile con il mercato comune;

–        in via istruttoria, ordinare alla Commissione, in applicazione degli artt. 65 e 66 del regolamento di procedura del Tribunale, di depositare il fascicolo inerente al procedimento amministrativo nella sua integralità;

–        condannare la Commissione alle spese.

25      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

26      Con misura di organizzazione del procedimento del 23 novembre 2010, il Tribunale ha posto taluni quesiti scritti alle parti, le quali vi hanno risposto mediante lettere pervenute alla cancelleria del Tribunale il 17 ed il 24 dicembre 2010.

 In diritto

27      Per contestare la legittimità della decisione impugnata, la ricorrente deduce quattro motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, sulla valutazione manifestamente erronea dei fatti e sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’art. 87, n. 2, lett. b), CE, sulla valutazione manifestamente erronea dei fatti e sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Il terzo motivo mira a far accertare la violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, la valutazione manifestamente erronea dei fatti ed il difetto di motivazione. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la violazione dei principi di buona amministrazione, diligenza e sollecitudine, nonché l’eccessiva durata del procedimento.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, sulla valutazione manifestamente erronea dei fatti e sulla violazione dell’obbligo di motivazione

28      Il primo motivo si articola in due censure. Da un lato, la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata, in quanto la Commissione si sarebbe limitata a ricordare principi sanciti dalla giurisprudenza e ad affermare che l’aiuto previsto potrebbe avere effetti sugli scambi o sulla concorrenza. Dall’altro, la Commissione non avrebbe dimostrato che l’aiuto previsto alteri, o possa alterare, gli scambi tra Stati membri e che esso sia atto a falsare la concorrenza, incorrendo così in un errore manifesto di valutazione nonché in una violazione dell’art. 87, n. 1, CE.

29      Per quanto attiene alla prima censura della ricorrente, occorre rammentare la giurisprudenza secondo la quale la motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire, in forma chiara e non equivoca, l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari o altre persone interessate direttamente e individualmente dall’atto possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’art. 253 CE va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. In particolare, la Commissione non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (v. sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, Corsica Ferries France/Commissione, Racc. pag. II‑2197, punti 62‑64 e la giurisprudenza ivi citata).

30      Applicato alla qualificazione di una misura di aiuto, tale principio richiede che siano indicate le ragioni per le quali la Commissione considera che la misura di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. A tal proposito, anche nei casi in cui dalle circostanze in cui l’aiuto è stato concesso risulta che esso è idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, è quantomeno compito della Commissione menzionare tali circostanze nella motivazione della sua decisione (v. sentenza della Corte 6 settembre 2006, causa C‑88/03, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I‑7115, punto 89 e la giurisprudenza ivi citata).

31      Spetta proprio alla Commissione esaminare se l’aiuto controverso possa incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza, fornendo le indicazioni pertinenti relative ai suoi prevedibili effetti (sentenza del Tribunale 6 settembre 2007, cause riunite T‑304/04 e T‑316/04, Italia e Wam/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 63).

32      Occorre, tuttavia, precisare che è sufficiente che la Commissione accerti che l’aiuto controverso sia idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsi ovvero minacci di falsare la concorrenza, senza che sia necessario delimitare i mercati rilevanti. Del pari, se la Commissione ha esposto correttamente sotto quale profilo l’aiuto controverso poteva produrre tali effetti, essa non è tenuta a procedere ad un’analisi economica della situazione effettiva del mercato di cui trattasi, della quota di mercato dell’impresa beneficiaria dell’aiuto, della posizione delle imprese concorrenti e delle correnti di scambi di cui trattasi tra Stati membri. Infine, occorre sottolineare che, nell’ambito della sua valutazione sia degli aiuti esistenti che dei nuovi aiuti che devono essere notificati, la Commissione non è tenuta a dimostrare la loro incidenza effettiva (v. sentenza Italia e Wam/Commissione, cit. al punto 31 supra, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata).

33      In primo luogo, nella decisione impugnata, la Commissione sostiene che l’impresa è attiva non soltanto sul mercato italiano, ma anche sul mercato intracomunitario. Essa aggiunge che, sebbene la produzione di zucchero dello zuccherificio sia quasi esclusivamente destinata al mercato sardo, resta nondimeno il fatto che l’aiuto previsto può svantaggiare un eventuale concorrente di un altro Stato membro in questo mercato (‘considerando’ 48 della decisione impugnata). In secondo luogo, essa considera che l’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludano a priori l’eventualità che gli scambi tra Stati membri vengano influenzati (‘considerando’ 49 della decisione impugnata). In terzo luogo, la Commissione rileva che il prodotto che deve beneficiare dell’aiuto previsto è oggetto di scambi tra Stati membri ed è pertanto esposto alla concorrenza (‘considerando’ 51 della decisione impugnata). In quarto luogo, essa indica che l’entità di tali scambi intracomunitari è testimoniata dall’esistenza di un’OCM (‘considerando’ 52 della decisione impugnata). Pertanto, la decisione impugnata si basa su elementi concreti per dimostrare che l’aiuto previsto possa incidere sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 28 novembre 2008, cause riunite T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, Hotel Cipriani e a./Commissione, Racc. pag. II‑3269, punto 228).

34      Ne consegue che la Commissione ha sufficientemente motivato la decisione impugnata in ordine alla circostanza che l’aiuto previsto costituiva un aiuto di Stato idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare la concorrenza, senza che essa fosse tenuta a dimostrare l’incidenza effettiva dell’aiuto previsto sul mercato (v., in tal senso, sentenza Italia e Wam/Commissione, cit. al punto 31 supra, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata).

35      Pertanto, la prima censura deve essere respinta.

36      Con riferimento alla seconda censura della ricorrente, quest’ultima sostiene che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e violato le disposizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE non tenendo conto, da un lato, degli effetti limitati dell’aiuto previsto, riconducibili alle circostanze che tanto la ricorrente quanto lo zuccherificio disporrebbero di quote di produzione di zucchero assai esigue e che lo zuccherificio avrebbe vocazione a soddisfare esclusivamente il mercato sardo e, dall’altro, del carattere compensatorio del detto aiuto.

37      Occorre innanzitutto ricordare la giurisprudenza secondo la quale un aiuto ad un’impresa può essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza anche se l’impresa beneficiaria non partecipa essa stessa alle esportazioni, allorché si trova in concorrenza con produttori di altri Stati membri. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un’impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono sensibilmente diminuite (sentenze della Corte 21 marzo 1991, causa C‑303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑1433, punto 27, e 15 dicembre 2005, causa C‑148/04, Unicredito Italiano, Racc. pag. I‑11137, punto 58).

38      Alla luce di tale giurisprudenza e dei dati relativi alla produzione di zucchero ed alle quote di mercato precisate, segnatamente, al ‘considerando’ 31 della decisione impugnata, la Commissione poteva legittimamente affermare, al ‘considerando’ 48 di detta decisione, che, sebbene la produzione di zucchero dello zuccherificio fosse quasi esclusivamente destinata al mercato sardo, restava comunque il fatto che l’aiuto previsto poteva svantaggiare un eventuale concorrente di un altro Stato membro in tale mercato. La Commissione ha pertanto correttamente ritenuto che l’aiuto previsto fosse idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza, senza che essa sia tenuta a delimitare i mercati rilevanti.

39      La Commissione si è fondata parimenti sul fatto che l’entità degli scambi intracomunitari di zucchero fosse dimostrata dall’esistenza di un’OCM (‘considerando’ 52 della decisione impugnata). Orbene, secondo la giurisprudenza, dal momento che, nel settore dell’agricoltura, esiste un’intensa concorrenza tra i produttori degli Stati membri i cui prodotti sono oggetto di scambi intracomunitari e che l’adozione dei regolamenti relativi all’OCM mira precisamente a disciplinare tale concorrenza, contribuendo alla lealtà degli scambi e alla trasparenza dei mercati negli scambi intracomunitari, la concessione di aiuti, sia pure di importo modesto, è tale da influire sugli scambi tra Stati membri (v., in tal senso, sentenza 19 settembre 2002, causa C‑114/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑7657, punti 47‑49).

40      La ricorrente sottolinea che l’aiuto previsto, di carattere compensatorio, non poteva alterare le condizioni degli scambi intracomunitari, giacché non poteva essere utilizzato dallo zuccherificio per finanziare le proprie politiche commerciali.

41      Tuttavia, una caratteristica siffatta dell’aiuto previsto, anche a ritenerla dimostrata, non può avere alcuna incidenza sulla conclusione che tale aiuto è incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, poiché, come sostenuto dalla Commissione nella sua controreplica, da un lato, si tratta di un aiuto al funzionamento, ossia un aiuto diretto a sgravare un’impresa delle spese ch’essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, che, in linea di principio, falsa le condizioni di concorrenza e che si traduce nello stanziamento di risorse pubbliche e, dall’altro, tale aiuto favorisce un’impresa che opera in un settore caratterizzato da un’intensa concorrenza concedendole un’agevolazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T‑214/95, Vlaamse Gewest/Commissione, Racc. pag. II‑717, punti 43 e 46).

42      Dai precedenti punti 37‑41 discende che la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti, né ha violato le disposizioni dell’art. 87, n. 1, CE.

43      Di conseguenza, la seconda censura dev’essere respinta e, con essa, il primo motivo nel suo complesso.

 Sul secondo e terzo motivo, rispettivamente vertenti sulla violazione dell’art. 87, n. 2, lett. b), CE, sulla valutazione manifestamente erronea dei fatti nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione, e sulla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, sulla valutazione manifestamente erronea dei fatti e sul difetto di motivazione

 Sul terzo motivo, nella parte in cui riguarda un «errore relativo al fondamento normativo» commesso dalla Commissione, con riferimento all’art. 87, n. 3, lett. c), CE

44      Occorre rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha esaminato se l’aiuto previsto potesse essere compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 2, lett. b), nonché dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE.

45      Ai ‘considerando’ 57‑69 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la siccità non potesse essere considerata una calamità naturale ai sensi dell’art. 87, n. 2, lett. b), CE, che i dati presentati dalla Repubblica italiana non permettessero di concludere per il carattere eccezionale della siccità in Sardegna nel 2001 e nel 2002 e che la circostanza che ai produttori di barbabietola della Sardegna fossero stati precedentemente concessi aiuti per il medesimo motivo indicherebbe che la siccità dedotta non aveva carattere eccezionale.

46      Ai ‘considerando’ 70‑85 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che l’aiuto previsto non rientrasse nell’ambito di applicazione della deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE, adducendo, in primo luogo, che, sebbene il punto 11.3 degli orientamenti permettesse di equiparare la siccità ad una calamità naturale, era pur sempre a condizione che l’aiuto previsto fosse destinato ad indennizzare agricoltori e non impianti agroindustriali di trasformazione, in secondo luogo, che il punto 3.4 degli orientamenti non si applicava al caso di specie e, in terzo luogo, che dalle informazioni trasmesse dalla Repubblica italiana non emergeva che la ricorrente fosse in difficoltà, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

47      La ricorrente contesta soltanto il primo dei tre argomenti esposti al punto precedente, sostenendo in particolare che, in presenza di determinate condizioni, la siccità è un evento climatico soggetto all’art. 87, n. 2, lett. b), CE, sicché, nella parte in cui si fonda sull’art. 87, n. 3, lett. c), CE, la decisione impugnata poggerebbe su un «fondamento normativo erroneo».

48      Tanto nelle sue memorie quanto all’udienza, la Commissione ha affermato che l’equiparazione di avverse condizioni atmosferiche ad una calamità naturale, di cui al punto 11.3 degli orientamenti, deve essere intesa come l’esercizio del potere discrezionale conferitole dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE.

49      A tal proposito occorre rilevare che il punto 11.3 degli orientamenti, intitolato «Aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche», consente di equiparare talune condizioni atmosferiche ad una calamità naturale, purché il danno raggiunga una determinata soglia (v. punto 17 supra) e l’aiuto sia, in linea di massima, destinato ad un agricoltore o ad un’associazione di produttori (v. punto 18 supra).

50      Peraltro, mentre il punto 11.3.1 degli orientamenti richiama soltanto l’art. 87, n. 2, lett. b), CE, nessuna delle disposizioni del punto 11.3 tende, esplicitamente o implicitamente, all’attuazione della deroga di cui all’art. 87, n. 3, lett. c), CE, che riguarda gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Del pari, il punto 11.1.1 degli orientamenti indica, in via generale, che gli aiuti nel settore agricolo prevedono diverse misure intese ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione. Infine, se è vero che lo stesso punto 11.1.1 chiarisce che due altre tipologie di aiuti sono state riconosciute dalla Commissione come compatibili con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, si tratta, da un lato, degli aiuti volti a promuovere le misure preventive contro le malattie dei vegetali e degli animali e, dall’altro, degli aiuti volti ad incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi inerenti alle perdite di produzione agricola o di mezzi di produzione agricoli. Queste ultime due tipologie di aiuto costituiscono rispettivamente l’oggetto dei punti 11.4 e 11.5 degli orientamenti.

51      Con riferimento al loro fine, vale a dire la compensazione delle perdite subite dagli agricoltori a causa di avverse condizioni atmosferiche (v. punto 11.3.1 degli orientamenti) ed alle loro condizioni di applicazione, ovvero, da un lato, la sussistenza di una determinata soglia di danno arrecato alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola (v. punti 11.3.1, 11.3.2 e 11.3.4 degli orientamenti) e, dall’altro, il fatto che il beneficiario dell’aiuto sia, in linea di massima, un agricoltore oppure un’associazione di produttori (v. punto 11.3.8 degli orientamenti), occorre constatare che gli aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori per le perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche, di cui al punto 11.3 degli orientamenti, possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune esclusivamente in base alla deroga prevista dall’art. 87, n. 2, lett. b), CE.

52      Ciò premesso, allorquando la Commissione equipara avverse condizioni atmosferiche ad una calamità naturale facendo applicazione del punto 11.3 degli orientamenti, essa procede ad una qualificazione giuridica dei fatti al fine di legittimare la deroga prevista dall’art. 87, n. 2, lett. b), CE, senza esercitare, diversamente da quanto da essa sostenuto (v. punto 48 supra), il potere discrezionale del quale dispone in forza dell’art. 87, n. 3, CE.

53      Di conseguenza, occorre constatare che, come sostenuto dalla ricorrente, la Commissione ha a torto invocato la deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE per determinare se, in applicazione del punto 11.3 degli orientamenti, l’aiuto previsto potesse essere compatibile con il mercato comune. Tuttavia, un errore siffatto non influisce sulla legittimità della decisione impugnata, poiché, di per sé, esso non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione, ad opera della Commissione, della compatibilità dell’aiuto previsto alla luce delle condizioni delineate dal punto 11.3 degli orientamenti. Ne discende che il terzo motivo è inconferente nella parte in cui verte sull’«errore relativo al fondamento normativo» commesso dalla Commissione.

54      Dai punti 44‑53 che precedono risulta che è alla luce dell’art. 87, n. 2, lett. b), CE e del punto 11.3 degli orientamenti che devono essere valutati il secondo motivo e l’argomentazione a sostegno del terzo motivo, vertente sul rifiuto della Commissione di consentire allo zuccherificio di beneficiare delle disposizioni di cui al punto 11.3, con la motivazione che il medesimo non soddisfaceva la condizione di cui al punto 11.3.8, ossia quella di essere un agricoltore o un’associazione di produttori.

 Sul secondo e terzo motivo, nella parte in cui riguardano la violazione dell’art. 87, n. 2, lett. b), CE, la valutazione manifestamente erronea dei fatti e la violazione dell’obbligo di motivazione

–       Osservazioni preliminari

55      In primo luogo, occorre rilevare che, sebbene la ricorrente affermi che la decisione impugnata viola l’art. 87, n. 2, lett. b), CE ed è viziata da una valutazione manifestamente erronea dei fatti, la sua argomentazione riguarda esclusivamente le condizioni di applicazione delle disposizioni di cui al punto 11.3 degli orientamenti.

56      Occorre parimenti rilevare che, nei limiti in cui taluni motivi di una decisione sono, di per sé, idonei a giustificarla adeguatamente, i vizi di cui potrebbero essere inficiati altri motivi dell’atto sono, comunque, ininfluenti sul suo dispositivo (v., per analogia, sentenza della Corte 12 luglio 2001, cause riunite C‑302/99 P e C‑308/99 P, Commissione e Francia/TF1, Racc. pag. I‑5603, punti 26‑29, nonché sentenze del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑210/01, General Electric/Commissione, Racc. pag. II‑5575, punto 42, e 14 gennaio 2009, causa T‑162/06, Kronoply/Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 62).

57      Inoltre, ove il dispositivo di una decisione della Commissione poggi su diversi pilastri argomentativi, ciascuno dei quali sarebbe di per sé sufficiente a costituirne la base, in via di principio tale atto deve essere annullato soltanto se ognuno di tali pilastri è viziato da illegittimità. In tale ipotesi, un vizio o un’altra illegittimità che infici solo uno dei pilastri del ragionamento non può essere sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione controversa, poiché tale errore non ha potuto avere un’influenza determinante sul dispositivo adottato dall’istituzione che ha emanato tale decisione (sentenza General Electric/Commissione, cit. al punto 56 supra, punto 43, e sentenza Kronoply/Commissione, cit. al punto 56 supra, punto 62, confermata dall’ordinanza della Corte 24 giugno 2010, causa C‑117/09 P, Kronoply/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 43).

58      L’equiparazione di avverse condizioni atmosferiche ad una calamità naturale, di cui al punto 11.3 degli orientamenti, risulta dalla riunione di due condizioni cumulative. Occorre, da un lato, che sia stata raggiunta una determinata soglia di danno causato alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola (v. punti 11.3.1, 11.3.2 e 11.3.4 degli orientamenti) e, dall’altro, che il beneficiario dell’aiuto sia, in linea di massima, un agricoltore od un’associazione di produttori (v. punto 11.3.8 degli orientamenti).

59      Pertanto, occorre dapprima esaminare le censure mosse dalla ricorrente in merito al secondo pilastro della decisione impugnata, relativo al fatto che lo zuccherificio non fosse né un agricoltore né un’associazione di produttori.

–       Sull’applicazione del punto 11.3.8 degli orientamenti

60      A tal riguardo, la ricorrente censura unicamente la fondatezza della decisione impugnata ed osserva che quest’ultima sarebbe fondata sull’assunto che nessuna misura compensativa può essere concessa ad un’impresa di trasformazione, non tenendo pertanto conto del nesso di causalità tra la siccità ed il danno subìto. Orbene, il punto 11.3.8 degli orientamenti prevedrebbe, «in linea di massima», di riservare gli aiuti destinati a compensare le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche agli agricoltori e alle associazioni di produttori, sicché altri operatori, quali le imprese di trasformazione, possono beneficiare di queste disposizioni in via eccezionale. Peraltro, la Commissione avrebbe trascurato di tenere conto dello stretto legame tra la coltivazione delle barbabietole e la loro trasformazione, dal momento che lo zuccherificio non disponeva di fonti di approvvigionamento alternative a causa dell’insularità della Sardegna.

61      Al fine di stabilire se un’impresa di trasformazione possa, conformemente al Trattato CE, beneficiare dell’aiuto previsto dalle disposizioni del punto 11.3 degli orientamenti, è necessario esaminare l’ambito di applicazione di queste ultime.

62      Da un lato, occorre rilevare che la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all’allegato I del Trattato CE, ricadono nell’ambito di applicazione degli orientamenti in forza del loro punto 2.1. Il punto 2.3 degli orientamenti precisa che per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto agricolo, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, sicché la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE in prodotti non compresi nello stesso non rientra nel campo di applicazione degli orientamenti. Orbene, tanto lo zucchero ottenuto dalle barbabietole quanto le saccaromelasse figurano nell’allegato I del Trattato CE. Ne consegue che gli orientamenti possono applicarsi alle imprese di trasformazione di barbabietole.

63      Tuttavia, occorre rilevare che non tutti gli aiuti previsti dagli orientamenti riguardano le imprese di trasformazione. Infatti, il punto 11 degli orientamenti, nel quale si inseriscono le disposizioni del punto 11.3.8, si intitola «Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola». Peraltro, i punti 11.1.1 e 11.1.2 degli orientamenti parlano di danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione.

64      Per quanto attiene al punto 11.3 degli orientamenti, contestato nella specie, esso riguarda gli «aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche», mentre i punti 11.3.1, 11.3.2 e 11.3.4 degli orientamenti riguardano rispettivamente i danni che alcuni eventi atmosferici possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola, i danni causati alle colture annuali e i danni causati ai mezzi di produzione agricola.

65      Infine, gli agricoltori o le associazioni di produttori sono menzionati soltanto ai punti 11.3.7 e 11.3.8 degli orientamenti.

66      D’altro lato, occorre parimenti richiamare la giurisprudenza secondo la quale dal testo e dall’economia generale delle disposizioni del punto 11.4.1 degli orientamenti emerge che il punto 11 dei medesimi opera una distinzione di principio tra agricoltori e attività di produzione agricola, da una parte, e imprese di trasformazione e attività di trasformazione, dall’altra. Soltanto gli aiuti destinati a compensare i danni subiti da agricoltori nell’esercizio di un’attività di produzione agricola possono essere autorizzati in forza di tale punto. Né le imprese di trasformazione né le attività di trasformazione in quanto tali sono menzionate come potenziali beneficiari di aiuti di Stato destinati a compensare i danni causati da una malattia degli animali (sentenza Regione autonoma della Sardegna/Commissione, cit. al punto 18 supra, punto 46).

67      È vero che la ricorrente sostiene che il punto 11.3.8 degli orientamenti esclude gli aiuti destinati al settore della trasformazione soltanto «in linea di massima». Occorre tuttavia rammentare che, sebbene spetti alla Commissione formulare i propri dubbi sulla compatibilità dell’aiuto quando avvia un procedimento formale di indagine, incombe al richiedente l’aiuto dissipare tali dubbi e provare che il progetto di aiuto soddisfa le condizioni di concessione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 18 novembre 2004, causa T‑176/01, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II‑3931, punti 93 e 94 nonché giurisprudenza ivi citata, e Regione autonoma della Sardegna/Commissione, cit. al punto 18 supra, punto 51).

68      Di conseguenza, dai precedenti punti 62‑67 emerge che è solo in via eccezionale, ed alla luce di circostanze specifiche che la Commissione non è tenuta a ricercare di sua iniziativa in sede di procedimento formale di indagine, che, in forza del punto 11.3.8 degli orientamenti, un soggetto diverso da un agricoltore o un’associazione di produttori può beneficiare di un aiuto in base alle disposizioni di cui al punto 11.3.1 di detti orientamenti.

69      Peraltro, al fine di determinare la portata del punto 11.3.8 degli orientamenti, occorre procedere ad un’interpretazione contestuale di detta disposizione (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 30 aprile 2007, causa T‑387/04, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione, Racc. pag. II‑1195, punto 102 e la giurisprudenza ivi citata).

70      Come già esposto precedentemente al punto 64, l’aiuto previsto al punto 11.3 degli orientamenti mira ad indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche. Tale tipologia di aiuto si colloca nel più ampio contesto del punto 11 degli orientamenti, il quale riguarda gli aiuti destinati a compensare danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola. D’altronde, i punti 11.3.1 e 11.3.4 degli orientamenti elencano, tra i danni coperti dall’aiuto di cui al punto 11.3, quelli arrecati alla produzione agricola ed ai mezzi di produzione agricola.

71      Conseguentemente, un’interpretazione contestuale del punto 11.3.8 degli orientamenti induce a concludere che, oltre agli agricoltori ed alle associazioni di produttori, sono i proprietari dei mezzi di produzione agricola messi a disposizione degli operatori agricoli coloro che, in via eccezionale, possono beneficiare dell’equiparazione, operata dal punto 11.3 dei detti orientamenti, delle avverse condizioni atmosferiche ad una calamità naturale.

72      Alla luce di quanto precede debbono necessariamente essere respinti gli argomenti della ricorrente, secondo i quali l’aiuto previsto avrebbe dovuto essere dichiarato compatibile, in quanto era stato dimostrato il nesso di causalità tra la siccità e i danni subiti dallo zuccherificio, il quale non disponeva di fonti di approvvigionamento diverse dal bacino bieticolo locale, colpito dalla siccità.

73      Innanzitutto, l’argomento relativo al nesso di causalità è inconferente per dimostrare la compatibilità dell’aiuto previsto con il mercato comune, nonostante la circostanza che il beneficiario designato fosse un’impresa di trasformazione. Invero, l’esame della sussistenza di un nesso di causalità riguarda l’attuazione della condizione posta al punto 11.3.1 degli orientamenti, inerente alla soglia del danno riportato dagli operatori economici e non della condizione relativa alla natura dell’attività del beneficiario dell’aiuto.

74      Inoltre, l’argomento relativo alla situazione particolare dello zuccherificio, connessa all’assenza di fonti di approvvigionamento alternative al bacino bietocolo sardo, non permette di contestare le affermazioni di cui ai precedenti punti 70 e 71, secondo le quali soltanto i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola possono essere indennizzati sulla base del punto 11.3 degli orientamenti, mentre le perdite asseritamente subite dallo zuccherificio avrebbero riguardato la sua attività di trasformazione.

75      Infine, in merito all’argomento con il quale la ricorrente si riferisce alle decisioni N 745/2000 e N 331/02, nella parte in cui la Commissione avrebbe ivi ammesso che il punto 11.3 degli orientamenti si applicherebbe ad operatori diversi dagli agricoltori o dalle associazioni di produttori, occorre constatare che, come esposto ai ‘considerando’ 79 e 80 della decisione impugnata, la situazione degli operatori di cui trattasi, sotto diversi profili, si distingueva nettamente da quella dello zuccherificio. In queste due decisioni la Commissione ha applicato il punto 11.3.8 degli orientamenti a taluni «consorzi di bonifica», ovvero imprese pubbliche autonome incaricate della gestione delle aree colpite da siccità, per concludere che gli aiuti, che si prevedeva di versare loro, erano compatibili con il mercato comune. Non si trattava, tuttavia, di imprese di trasformazione, poiché esse non acquistavano un prodotto agricolo al fine di rivendere il prodotto risultante dalla sua trasformazione, ed esse erano direttamente danneggiate dalla siccità, giacché il prodotto da esse venduto – l’acqua – era direttamente interessato da tale condizione atmosferica.

76      Ciò posto, negando l’applicazione delle disposizioni di cui al punto 11.3.8 degli orientamenti, con la motivazione, esposta ai ‘considerando’ 76 e 77 della decisione impugnata, che lo zuccherificio era un’impresa agroindustriale di trasformazione, la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione, né in alcun errore di diritto.

77      Di conseguenza, senza che sia necessario pronunciarsi sulla soglia dei danni riportati dallo zuccherificio a causa del periodo di siccità di cui trattasi, occorre respingere il secondo ed il terzo motivo.

 Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione, diligenza e sollecitudine, nonché sull’eccessiva durata del procedimento

78      La ricorrente sostiene che il principio di buona amministrazione impone alla Commissione l’obbligo di rispettare un termine ragionevole nell’adottare decisioni in esito a procedimenti amministrativi. In materia di aiuti di Stato, il procedimento dovrebbe essere concluso entro un termine ragionevole dal suo avvio, anche se il termine in materia non ha carattere perentorio.

79      Occorre rammentare che il rispetto, da parte della Commissione, di un termine ragionevole nell’adottare decisioni in esito a procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio di buona amministrazione (v., in materia di aiuti di Stato, sentenze della Corte 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471, punto 4, e 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione, Racc. pag. 4617, punti 12‑17).

80      Tuttavia, l’inosservanza di un termine ragionevole giustifica l’annullamento della decisione solo qualora comporti anche una violazione dei diritti della difesa delle imprese interessate. Quando non è dimostrato che un lasso di tempo eccessivo abbia pregiudicato la capacità delle imprese interessate di difendersi in modo efficace, il mancato rispetto del principio del termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo e può dunque analizzarsi solo come un motivo di pregiudizio atto ad essere invocato dinanzi al giudice dell’Unione (v., in materia di concorrenza, sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II‑931, punto 122, e 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II‑881, punto 227).

81      In ogni caso, occorre rammentare che, durante la fase di indagine di cui all’art. 88, n. 2, CE, gli interessati, come la ricorrente nel caso di specie, lungi dal potersi valere dei diritti della difesa riconosciuti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T‑228/99 e T‑233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, Racc. pag. II‑435, punto 125 e la giurisprudenza ivi citata).

82      La ricorrente non deduce che il suo diritto di essere sentita ed associata al procedimento in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, è stato violato dalla Commissione in occasione del procedimento formale di indagine dell’aiuto previsto.

83      Di conseguenza, occorre respingere il quarto motivo, dal momento che l’asserita violazione dei principi di buona amministrazione, diligenza e sollecitudine non appare peraltro circostanziata al di là delle conseguenze che sarebbe occorso trarre, su tale punto, dal superamento di una durata ragionevole del procedimento formale di indagine.

84      Di conseguenza, sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il ricorso, senza necessità né di pronunciarsi sulla sussistenza dell’interesse ad agire della ricorrente né di ordinare alla Commissione di depositare il fascicolo inerente al procedimento amministrativo nella sua integralità.

 Sulle spese

85      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Eridania Sadam SpA è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Commissione europea.

Forwood

Schwarcz

Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 ottobre 2011.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.