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Ricorso proposto il 24 dicembre 2008 - PJ Hungary / UAMI - Pepekillo (PEPEQUILLO)

(Causa T-580/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) (Budapest, Repubblica di Ungheria) (rappresentanti: avv.ti M. Granado Carpenter e C. Gutiérrez Martínez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pepekillo SL (Algeciras, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 30 aprile 2008 (caso R-722/2007), che ha concesso la restitutio in integrum richiesta dalla PEPEKILLO SL;

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 24 settembre 2008 (caso R-722/2007) che ha originato l'annullamento della decisione della divisione di opposizione 9 marzo 2007 e, di conseguenza, la concessione della registrazione del marchio comunitario n. 3.546.471 "PEPEQUILLO", tenendo conto di quanto da ciò possa discendere in conformità del diritto comunitario, e

condannare la ricorrente a sopportare le spese del presente procedimento e le spese sostenute nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Sig.ra Marta Sancho Lora, che ha successivamente ceduto la registrazione alla società PEPEKILLO SL.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "PEPEQUILLO" (richiesta di registrazione n. 3.546.471), per prodotti delle classi 18 e 25 e servizi della classe 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente, cui la società "PEPE JEANS N.V." aveva ceduto i propri diritti.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchi denominativi spagnoli "PEPE" e "PEPE JEANS", marchi figurativi spagnoli "PEPE JEANS LONDON", marchi denominativi spagnoli "PEPE 2XL", "PEPE F4", "PEPE M99", "PEPE F4", "PEPE M3", "PEPE M5" e "PEPE F6", marchi figurativi spagnoli "PEPE JEANS LONDON", "PEPE JEANS 73", "PEPE JEANS PORTOBELLO", "PEPE", e marchi denominativi spagnoli "PEPE JEANS M2", "PEPE BETTY", "PEPE CLOTHING" e "PEPECO", per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 25; e marchi comunitari denominativi e figurativi "PEPE JEANS", per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 18.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: ammissione dei motivi di ricorso e accoglimento dello stesso.

Motivi dedotti: errata applicazione degli artt. 78 e 8, n. 1, lett. b) e 5 del regolamento (CE) n. 40/94 1 sul marchio comunitario.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).