Ricorso proposto il 29 dicembre 2008 - Perusahaan Otomobil Nasional / UAMI - Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR)
(Causa T-581/08)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. BHD (Shah Alam, Malaysia) (rappresentanti: avv.ti J. Blind, C. Kleiner e S. Ziegler)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Proton Motor Fuel Cell GmbH (Starnberg, Germania)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 ottobre 2008, R 1675/2007-1, confermare l'opposizione n. 501 306 per tutti i prodotti e servizi e respingere la domanda di marchio comunitario n. 2 296 408; e
condannare il convenuto e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese per il procedimento e per l'appello dinanzi al convenuto.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "PM PROTON MOTOR" per prodotti e servizi delle classi 7, 9 e 42 - domanda n. 2 296 408.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 198 564 del marchio denominativo "PROTON" per prodotti e servizi delle classi 12 e 37; registrazione comunitaria n. 1 593 201 del marchio figurativo "PROTON" per prodotti e servizi delle classi 12 e 37; registrazione britannica n. 1 322 343 della serie di marchi "PROTON" per servizi delle classe 37; registrazione britannica n. 2 227 660 del marchio figurativo "PROTON" per prodotti e servizi delel classi 12 e 37; registrazione britannica n. 2 182 057 del marchio denominativo "PROTON DIRECT" per prodotti della classe 12; registrazione del marchio denominativo "PROTON" nel Benelux, in Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua interezza.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto dell'opposizione.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di rilevare che il marchio su cui si fonda il procedimento di opposizione gode di notorietà nel Regno Unito.
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