Ricorso proposto il 30 dicembre 2008 - Carpent Languages / Commissione
(Causa T-582/08)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Carpent Languages (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Goergen)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
annullare di conseguenza la decisione di rigetto dell'offerta della ricorrente;
annullare la decisione di affidare l'appalto alla società privata a responsabilità limitata ADIE TECHNICS;
in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale non dovesse accogliere la domanda di annullamento della decisione impugnata, condannare la Commissione a versare alla ricorrente un importo pari a EUR 200 000 (EUR duecentomila) a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali sofferti dalla ricorrente;
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione di respingere la sua offerta, presentata nell'ambito dell'appalto per il lotto n. 4 del bando intitolato "contratti quadro multipli riguardanti servizi di organizzazione di riunioni e di conferenze" (GU 2008, S 58-77561), nonché la decisione di affidare l'appalto ad un altro concorrente. La ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno asseritamente causato dalla decisione impugnata.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi, attinenti:
- ad una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione non ha precisato né il numero di punti ottenuti dal concorrente risultato vincitore, né i vantaggi dell'offerta accettata rispetto a quella della ricorrente; inoltre, la Commissione non ha precisato alla ricorrente quale dei due studi di casi da essa presentati non ha ottenuto un punteggio sufficiente;
- ad un errore manifesto di valutazione, in quanto il Comitato di valutazione ha assegnato un punteggio inferiore a 70 punti ad uno degli studi di casi presentati dalla ricorrente, nonostante essa avesse dettagliato, conformemente al capitolato, l'approccio che avrebbe seguito per fornire i servizi richiesti, i mezzi che avrebbe assegnato ai diversi compiti, il calendario dei lavori, nonché una stima dei costi;
- ad una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione come definiti dall'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario, in quanto l'assegnatario dell'appalto non soddisfa i criteri di selezione relativi alla capacità tecnica.
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