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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – UniCredit Bank Austria AG / Verein für Konsumenteninformation

(Causa C-555/211 , UniCredit Bank Austria)

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Articolo 25, paragrafo 1 – Rimborso anticipato – Diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto – Articolo 4, punto 13 – Nozione di “costo totale del credito per il consumatore” – Costi che non dipendono dalla durata del contratto)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UniCredit Bank Austria AG

Resistente: Verein für Konsumenteninformation

Dispositivo

L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.

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1 GU C 513 del 20.12.2021.