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Ricorso proposto il 31 gennaio 2011 - ISOTIS / Commissione

(Causa T-59/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes - ISOTIS (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos )

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riconoscere che la ricorrente non ha affatto violato gli artt. II.16.2 delle condizioni generali dei contratti FP6, II.7.3 (grave violazione finanziaria) e II.7.4 (false dichiarazioni) delle condizioni generali dei contratti eTEN e II.10.3 (violazione del contratto e omessa comunicazione di informazioni) delle condizioni generali del contratto CIP;

riconoscere che la Commissione, mettendo in discussione l'ammissibilità delle spese della ricorrente, ha violato i contratti di cui trattasi;

riconoscere che le spese ammontanti a EUR 932 362, 44, presentate dalla ricorrente alla Commissione nell'ambito dei contratti ACCESS-eGOV, EU4ALL, eABILITIES, EMERGE, ENABLE, ASK-IT, NAVIGABILE, EURIDICE e T-SENIORITY sono ammissibili e che la ricorrente non è tenuta a restituire gli importi erogati dalla Commissione;

riconoscere che il ritardo nei versamenti da parte della Commissione delle ultime rate di finanziamento relative ai contratti EU4ALL, ASK-IT e ENABLE costituisce una violazione dei suoi obblighi contrattuali;

riconoscere che la Commissione è tenuta a versare alla ricorrente l'importo di EUR 52 584,05 maggiorato degli interessi a decorrere dalla notifica del presente ricorso, per le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del contratto EU4ALL;

riconoscere che la Commissione è tenuta a versare alla ricorrente l'importo di EUR 20 678,61 maggiorato degli interessi a decorrere dalla notifica del presente ricorso, per le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del contratto ASK-IT;

riconoscere che la Commissione deve versare alla ricorrente l'importo di EUR 11 693,05 maggiorato degli interessi a decorrere dalla notifica del presente ricorso, per le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del contratto ENABLE;

condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del presente ricorso, fondato da una parte sulle clausole compromissorie dei contratti in questione e dall'altro sul diritto belga, al quale i contratti in questione fanno rinvio, la ricorrente fa valere due motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che le spese che essa ha presentato alla Commissione erano ammissibili e di non aver violato i suoi obblighi contrattuali. In particolare, la ricorrente sostiene che gli addebiti ad essa mossi dalla Commissione in seguito all'effettuazione della revisione contabile nell'ambito dei programmi ACCESS-eGOV, EU4ALL, eABILITIES, EMERGE, ENABLE, ASK-IT, NAVIGABILE, EURIDICE e T-SENIORITY, in merito alla gestione delle sue finanze e all'ammissibilità delle sue spese, sono del tutto privi di fondamento. Di conseguenza, non sussisteva alcuna violazione dei suoi obblighi contrattuali e il complesso delle sue spese deve essere considerato ammissibile.

In secondo luogo, la Commissione, mettendo in discussione l'ammissibilità delle spese e ritardando il pagamento di talune spese, viola i suoi obblighi contrattuali. In particolare, la ricorrente sostiene che la contestazione da parte della Commissione dell'ammissibilità delle spese costituisce un comportamento in violazione dei suoi obblighi contrattuali e contrario alla buona fede nonché un abuso di diritto, poiché le conclusioni che sono emerse dalla revisione contabile erano del tutto infondate, vaghe e generiche. Inoltre, la ricorrente fa valere che il ritardo nel versamento da parte della Commissione delle ultime rate di finanziamento nell'ambito dei contratti EU4ALL, ASK-IT e ENABLE costituisce una violazione dei suoi obblighi contrattuali e chiede che venga riconosciuto l'obbligo di versamento delle medesime.

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