Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 - Icebreaker / UAMI - Gilmar (ICEBREAKER)
["Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo ICEBREAKER - Marchio nazionale denominativo anteriore ICEBERG - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Diniego parziale di registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Icebreaker Ltd (Wellington, Nuova Zelanda) (rappresentante: L. Prehn, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Gilmar SpA (San Giovanni in Marignano, Italia) (rappresentanti: P. Perani e P. Pozzi, avvocati)
Oggetto
Ricorso presentato avverso la decisione della quarta sezione della commissione di ricorso dell'UAMI 15 gennaio 2009 (procedimento R 1536/2007-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gilmar SpA e la Icebreaker Ltd.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Icebreaker Ltd è condannata alle spese.
____________1 - GU C 113 del 16.5.2009