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Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 - Icebreaker / UAMI - Gilmar (ICEBREAKER)

(Causa T-112/09)1

["Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo ICEBREAKER - Marchio nazionale denominativo anteriore ICEBERG - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Diniego parziale di registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Icebreaker Ltd (Wellington, Nuova Zelanda) (rappresentante: L. Prehn, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Gilmar SpA (San Giovanni in Marignano, Italia) (rappresentanti: P. Perani e P. Pozzi, avvocati)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della quarta sezione della commissione di ricorso dell'UAMI 15 gennaio 2009 (procedimento R 1536/2007-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gilmar SpA e la Icebreaker Ltd.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Icebreaker Ltd è condannata alle spese.

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1 - GU C 113 del 16.5.2009