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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 3 marzo 2021 – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice / VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti -Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(Causa C-146/21)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Impugnante: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Resistenti: VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2006/112/CE 1 e il principio di neutralità ostino, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ad una normativa nazionale o ad una prassi tributaria secondo cui non sarebbe applicabile ad un soggetto sottoposto ad accertamento e registrato ai fini dell’IVA successivamente a tale controllo il meccanismo di inversione contabile (misure di semplificazione) – previsto in modo inderogabile per la vendita di legname in piedi –, per il motivo che il soggetto sottoposto al controllo non aveva chiesto e non aveva ottenuto, prima di effettuare operazioni o alla data di superamento della soglia massima, la registrazione ai fini dell’IVA.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. l).