Language of document : ECLI:EU:T:2014:909

Causa T‑327/13

Konstantinos Mallis

e

Elli Konstantinou Malli

contro

Commissione europea

e

Banca centrale europea (BCE)

«Ricorso di annullamento – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Dichiarazione dell’Eurogruppo riguardante la ristrutturazione del settore bancario a Cipro – Errata designazione della parte convenuta nel ricorso – Irricevibilità»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione della parte convenuta – Designazione come parte convenuta, senza errore da parte del ricorrente, di un soggetto diverso dall’autore dell’atto impugnato – Irricevibilità – Limiti – Elementi che permettono senza ambiguità l’identificazione della parte convenuta

[Art. 263, comma 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, b)]

2.      Politica economica e monetaria – Politica monetaria – Coordinamento delle politiche monetarie – Riunione informale degli Stati membri la cui moneta è l’euro in seno all’Eurogruppo – Entità autonoma – Imputazione alla Commissione o alla Banca centrale europea delle dichiarazioni adottate – Esclusione

(Art. 137 TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE)

3.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Coordinamento delle politiche economiche – Meccanismo europeo di stabilità – Possibilità per la Commissione e la Banca centrale europea di esercitare competenze di controllo – Esclusione

(Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, artt. 1, 2 e 32, § 2)

4.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione di tali effetti in base alla sostanza dell’atto – Dichiarazioni adottate dall’Eurogruppo – Esclusione

(Artt. 137 TFUE e 263, § 1, TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE)

5.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

1.      La designazione nel ricorso, per errore, di una parte convenuta diversa dall’autore dell’atto impugnato non comporta l’irricevibilità del ricorso se quest’ultimo contiene elementi che consentono di individuare senza ambiguità la parte nei confronti della quale esso è stato proposto, come la designazione dell’atto impugnato e il suo autore. In tal caso, occorre considerare come parte convenuta l’autore dell’atto impugnato, sebbene ad esso non si faccia riferimento nella parte introduttiva del ricorso. Tuttavia, tale caso di specie va distinto da quello in cui la parte ricorrente persista nella designazione della parte convenuta cui si fa riferimento nella parte introduttiva del ricorso, pur essendo pienamente consapevole del fatto che quest’ultima non è l’autrice dell’atto impugnato. In quest’ultimo caso, occorre tenere conto della parte convenuta designata nel ricorso e, eventualmente, trarre le conseguenze di tale designazione quanto alla ricevibilità del ricorso.

(v. punto 36)

2.      Le dichiarazioni adottate dall’Eurogruppo menzionato all’articolo 137 TFUE e dal protocollo n. 14 non possono essere ascritte alla Commissione o alla Banca centrale europea. Infatti, in primo luogo, l’Eurogruppo è un forum di discussione a livello ministeriale dei rappresentanti degli Stati membri la cui moneta è l’euro, e non un organo decisionale. Tale forum informale, il cui scopo consiste nell’agevolare lo scambio di punti di vista riguardante talune questioni specifiche di interesse comune agli Stati membri che ne fanno parte, è dotato di una certa struttura istituzionale, in quanto dispone di un presidente eletto per un periodo determinato. Orbene, non esiste alcuna ragione per considerare tale struttura come integrata a quella della Commissione o a quella della Banca centrale europea.

In secondo luogo, anche se la partecipazione della Commissione e della Banca centrale europea alle riunioni dell’Eurogruppo è prevista all’articolo 1 del protocollo n. 14, laddove la Commissione può anche contribuire alla preparazione di tali riunioni, l’Eurogruppo costituisce una riunione informale dei ministri degli Stati membri interessati. In terzo luogo, dalle regole relative all’Eurogruppo non risulta che questa entità abbia ricevuto una delega di competenza da parte della Commissione o della Banca centrale europea, né che tali istituzioni possano esercitare competenze di controllo nei suoi confronti o rivolgergli raccomandazioni e, ancor meno, istruzioni vincolanti. Pertanto, non è possibile ritenere che l’Eurogruppo sia controllato dalla Commissione o dalla Banca centrale europea, né che esso agisca in quanto mandatario di tali istituzioni.

(v. punti 39, 41‑45)

3.      Benché il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità conferisca alla Commissione e alla Banca centrale europea taluni compiti legati all’attuazione degli obiettivi da esso fissati, nessuna disposizione del Trattato citato permette di considerare che il meccanismo europeo di stabilità abbia ricevuto una delega di competenza da dette istituzioni, né che queste ultime possano esercitare competenze di controllo nei suoi confronti o rivolgergli ingiunzioni.

Infatti, le funzioni affidate alla Commissione e alla Banca centrale europea nell’ambito del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità non comportano alcun potere decisionale proprio e le attività esercitate da tali due istituzioni nell’ambito dello stesso Trattato impegnano il solo meccanismo europeo di stabilità.

(v. punti 47, 48)

4.      Configurano atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso d’annullamento ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE soltanto i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori atti ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questi. Per determinare se un atto o una decisione producano effetti giuridici obbligatori atti ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando sensibilmente la sua situazione giuridica, occorre avere riguardo alla loro sostanza.

Per quanto riguarda le dichiarazioni adottate dall’Eurogruppo menzionato all’articolo 137 TFUE e dal protocollo n. 14, atteso che l’Eurogruppo non può essere considerato quale organo decisionale perché le disposizioni che ne disciplinano il funzionamento non lo abilitano ad adottare atti giuridici vincolanti, in linea di principio una dichiarazione dell’Eurogruppo non può pertanto essere considerata quale atto destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Ciò vale anche per una dichiarazione dell’Eurogruppo di natura puramente informativa riguardante la ristrutturazione del settore bancario a Cipro.

(v. punti 51‑53, 60)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 64)