Language of document : ECLI:EU:T:2016:403





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 luglio 2016 –
Commissione / Thales développement et coopération

(causa T‑326/13)

«Clausola compromissoria – Quarto e quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione – Contratti relativi a progetti vertenti sulla concezione e lo sviluppo di pile a combustibile a metanolo diretto – Nullità dei contratti per dolo – Rimborso delle partecipazioni finanziarie dell’Unione - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Prescrizione - Applicazione del diritto francese e belga - Diritti della difesa - Interessi»

1.                     Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento delle irregolarità – Termine di prescrizione – Applicabilità a una domanda di rimborso delle partecipazioni finanziarie versate dalla Commissione in forza di un contratto concluso nell’ambito di un programma quadro dell’Unione – Esclusione – Domanda proposta in seguito a controlli effettuati dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode – Irrilevanza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999; regolamenti del Consiglio n. 2988/95, artt. 1, §§ 1 e 2, 3, § 1, 4 e 5, e n. 2185/96) (v. punti 52, 55, 58)

2.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Applicazione ai procedimenti amministrativi avviati dalla Commissione – Portata – Applicazione a un procedimento di recupero di crediti di origine contrattuale nei confronti di un beneficiario di fondi europei – Esclusione (Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 119, § 2) (v. punti 73, 74)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata (v. punti 76, 77)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e tendente a che il Tribunale condanni la convenuta al rimborso integrale delle partecipazioni finanziarie versate dalla Commissione al suo dante causa, maggiorate degli interessi, nell’ambito del contratto JOE3-CT‑97-0063 rientrante nel quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998), istituito con decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994 (GU 1994, L 126, pag. 1), e nell’ambito del contratto ENK6-CT‑2000-00315 rientrante nel quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), istituito con decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998 (GU 1999, L 26, pag. 1).

Dispositivo

1)

La Thales développement et coopération SAS è condannata a rimborsare alla Commissione europea le somme versate al suo dante causa in esecuzione del contratto JOE3-CT‑97-0063, rientrante nel quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998), istituito con decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, di seguito elencate:

–        la somma di EUR 162 195,79, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;

–        la somma di EUR 179 201, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;

–        la somma di EUR 167 612,49, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;

–        la somma di EUR 136 892,29, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;

–        la somma di EUR 54 434,09, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento.

2)

La Thales développement et coopération SAS è condannata a rimborsare alla Commissione europea le somme versate al suo dante causa in esecuzione del contratto ENK6-CT‑2000-00315, rientrante nel quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), istituito con decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, di seguito elencate:

–        la somma di EUR 232 389,04, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione belga, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;

–        la somma di EUR 218 734,67, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione belga, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;

–        la somma di EUR 237 504,86, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione belga, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;

–        la somma di EUR 124 192,86, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione belga, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento.

3)

La Commissione sopporterà la metà delle spese sostenute dalla Thales développement et coopération.

4)

La Thales développement et coopération sopporterà le spese sostenute dalla Commissione e la metà delle proprie spese.