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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 22 marzo 2024 – A e a. / Tallinna linn

(Causa C-219/24, Tallinna linn)

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A e altri

Resistente: Tallinna linn

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 14, paragrafo 3, e l’allegato VII, punti 1 e 2, in combinato disposto con il considerando 8, l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/54/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, possano essere interpretati nel senso che una normativa, la quale consente ad un datore di lavoro di imporre la vaccinazione a lavoratori esposti ad agenti biologici e che hanno un rapporto di lavoro con detto datore, è compatibile con le suddette disposizioni.

Questioni esplicative:

a)    Se la vaccinazione costituisca una misura di tutela della salute sul luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/54/CE, che il datore di lavoro può imporre in un rapporto di lavoro esistente a prescindere dal consenso del lavoratore esposto ad agenti biologici.

b)    Se sia conforme alle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a) e g), e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/391/CEE 1 del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 31, paragrafo 1, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il fatto che un datore di lavoro prescriva l’obbligatorietà di una vaccinazione in un rapporto di lavoro esistente.

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1 GU 2000, L 262, pag 21.

1 GU 1989, L 183, pag. 1.