Language of document : ECLI:EU:C:2017:734

Causa C‑164/16

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

contro

Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) – Cessione di beni – Autoveicoli – Contratto di leasing finanziario con opzione d’acquisto»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2017

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Cessioni di beni – Autoveicoli – Contratto di locazione – Proprietà normalmente acquisita al più tardi al momento del pagamento dell’ultima scadenza – Nozione – Contratto tipo di locazione con opzione di acquisto – Inclusione – Presupposto – Esercizio dell’opzione di acquisto risultante l’unica scelta economicamente razionale per il locatario – Verifica incombente al giudice nazionale

[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 14, § 2, b)]

L’espressione «contratto di locazione accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata», di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che si applica ad un contratto tipo di locazione con opzione di acquisto, qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l’esercizio dell’opzione risulta l’unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

(v. punto 43 e dispositivo)