Language of document : ECLI:EU:T:2024:142

Causa T235/18 DEP

Qualcomm Inc.

contro

Commissione europea

 Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 29 febbraio 2024

«Procedura – Liquidazione delle spese»

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Elementi da prendere in considerazione

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)]

(v. punti 12, 27)

2.      Procedimento giurisdizionale – Pubblicità delle decisioni – Omissione di dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico – Omissione di dati diversi dai dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico – Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 66 e 66 bis)

(v. punti 15‑18)

3.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute per il procedimento – Onorari di avvocato relativi ad una causa diversa da quella dinanzi al Tribunale – Esclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)]

(v. punti 21-23)

4.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Onorari di avvocati e di economisti – Liquidazione effettuata sulla base di indicazioni precise fornite dal richiedente o, in mancanza, di un equo apprezzamento del giudice dell’Unione

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)]

(v. punti 26, 39, 40, 45, 47‑49, 58, 59, 63‑69)

5.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili per la causa – Criteri

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)]

(v. punti 34‑40, 46, 53)

6.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Spese di viaggio e di soggiorno degli avvocati per partecipare all’udienza e spese di noleggio di una sala riunioni e di materiale – Presupposti per il rimborso

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)]

(v. punti 73, 75, 80, 82, 85)

7.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Spese di viaggio e di soggiorno delle persone diverse dagli avvocati delle parti – Presupposti per il rimborso

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)]

(v. punti 74, 98)

Sintesi

Adito con una domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale sintetizza la giurisprudenza concernente la rifusione delle spese relative a un procedimento principale avviato dinanzi ad esso, nel contesto del diritto della concorrenza.

La Qualcomm Inc., ricorrente, aveva proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione che le infliggeva un’ammenda di circa un miliardo di euro per avere abusato della sua posizione dominante sul mercato mondiale dei chipset.

Con sentenza del 15 giugno 2022 (1), il Tribunale ha annullato integralmente la decisione impugnata e ha condannato la Commissione a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente. In mancanza di accordo tra le parti sull’importo delle spese ripetibili, la ricorrente ha presentato una domanda di liquidazione delle spese dinanzi al Tribunale, con la quale chiede la rifusione, da un lato, degli onorari relativi ai servizi di consulenza giuridica ed economica e, dall’altro, degli esborsi per la partecipazione all’udienza, per un importo complessivo di oltre 12 milioni di euro.

Giudizio del Tribunale

Preliminarmente, esaminando la questione della riservatezza della domanda di liquidazione delle spese e dei relativi allegati, il Tribunale rileva che la mera presenza della menzione «riservato», inserita dalla ricorrente, su tali documenti, non può essere interpretata come una domanda di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico, in assenza di una domanda in tal senso presentata con separata istanza (2), in quanto il giudice non può procedere per ipotesi né ovviare alle eventuali lacune di una domanda siffatta.

Proseguendo la sua analisi nel merito, il Tribunale respinge, in primo luogo, la domanda di rifusione degli onorari di avvocato sostenuti nell’ambito dei procedimenti svoltisi negli Stati Uniti. A tal riguardo, il Tribunale ricorda che la nozione di «spese ripetibili» è limitata alle spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa dinanzi ad esso e non può comprendere le spese relative ad altri procedimenti giurisdizionali o amministrativi svoltisi presso altri organi giurisdizionali o altre autorità nazionali o internazionali, anche quando tali procedimenti siano diretti, come nel caso di specie, ad ottenere informazioni o documenti destinati a suffragare i motivi di un ricorso dinanzi al Tribunale.

In secondo luogo, nell’ambito della ripetizione degli onorari di avvocato sostenuti ai fini del procedimento, il Tribunale prende in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti.

Pertanto, per valutare la mole di lavoro che il procedimento ha potuto cagionare ai rappresentanti della ricorrente, il giudice dell’Unione tiene principalmente conto del numero totale delle ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini di tale procedimento, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite. Sebbene, in linea di principio, sia ripetibile il compenso di un solo avvocato, può accadere che, in base alle peculiarità di ciascuna causa, tra le quali la più importante è la sua complessità, possa essere considerato rientrare nelle spese indispensabili il compenso di più avvocati. In tal caso, spetta al Tribunale esaminare in quale misura le prestazioni effettuate dall’insieme degli avvocati interessati fossero necessarie per lo svolgimento del procedimento giudiziario e assicurarsi dell’assenza di un’inutile duplicazione delle spese. A tale proposito, allorché gli avvocati hanno già assistito una parte nel corso di procedimenti o di atti che hanno preceduto la controversia, va tenuto conto del fatto che essi dispongono di una conoscenza di elementi rilevanti tale da avere facilitato il loro lavoro e ridotto il tempo di preparazione necessario ai fini del procedimento contenzioso. Tuttavia, le spese di coordinamento tra avvocati di una stessa parte non possono essere considerate indispensabili.

Nel caso di specie, sebbene la controversia principale possa avere effettivamente richiesto una grande mole di lavoro, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche sollevate e degli interessi economici in gioco, gli elementi prodotti dalla ricorrente non consentono di determinare né il numero di ore corrispondente alle diverse attività svolte dai suoi avvocati, né se tali ore di lavoro siano state prestate ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, né se esse fossero indispensabili a tali fini. Orbene, il mero fatto che i rappresentanti della ricorrente abbiano depositato dinanzi al Tribunale atti di molte pagine e con numerosi allegati non dimostra in alcun modo il carattere indispensabile delle ore di lavoro e quindi delle relative somme reclamate.

Inoltre, i documenti prodotti non consentono di determinare con precisione la tariffa oraria corrispondente alle diverse attività svolte. A tale proposito, se è vero che una parte è libera di ricorrere ad avvocati che fatturano tariffe orarie molte elevate, il fatto di avvalersi dei loro servizi non può essere considerato indispensabile, tanto più quando, come nella fattispecie, tali tariffe non sono presentate, nella domanda, in relazione ad attività precise chiaramente individuate.

Pertanto, in mancanza di qualsiasi informazione sulle spese effettivamente sostenute, il Tribunale procede a una valutazione equa, ma necessariamente restrittiva, degli onorari di avvocato ripetibili. Nel caso di specie, per valutare il tempo di lavoro oggettivamente indispensabile per la causa, il Tribunale prende in considerazione il numero di motivi sollevati, la difficoltà delle questioni di diritto e di fatto poste, il numero e la sequenza degli atti processuali, gli elementi di prova prodotti in allegato ad essi e presentati dinanzi al Tribunale nonché il carattere progressivamente più mirato e dettagliato degli argomenti svolti. Per quanto riguarda la tariffa oraria, in assenza, nel diritto dell’Unione, di un tariffario al riguardo, è solo nel caso in cui la tariffa oraria media fatturata risulti, come nella fattispecie, manifestamente eccessiva che il Tribunale può discostarsene e fissare equitativamente l’importo degli onorari di avvocato ripetibili.

In terzo luogo, il Tribunale procede del pari ad una valutazione equa, ma restrittiva, delle spese ripetibili a titolo di onorari relativi alla consulenza di esperti economici, la cui partecipazione è stata obiettivamente necessaria ai fini del procedimento, in assenza di qualsiasi indicazione concreta sul volume di lavoro svolto da questi ultimi e sulla relativa tariffa oraria.

In quarto luogo, per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno sostenute ai fini dell’udienza, possono essere considerate ripetibili solo le spese di viaggio e le spese relative ai pernottamenti in albergo degli avvocati che hanno rappresentato la ricorrente e partecipato alla discussione orale dinanzi al Tribunale. Per contro, la rifusione delle spese di viaggio e di soggiorno di un dipendente della ricorrente è negata, in quanto quest’ultima non ha dimostrato il carattere indispensabile della presenza di detto dipendente ai fini del procedimento, dato che la mera circostanza che il medesimo seguisse la causa all’interno dell’impresa è manifestamente insufficiente al riguardo.

Analogamente, sebbene il noleggio di una sala riunioni presso l’albergo degli avvocati della ricorrente possa essere considerato effettivamente indispensabile, tenuto conto della durata dell’udienza e del numero di avvocati coinvolti, un noleggio per tre giornate complete appare eccessivo in assenza di precisazioni fornite al riguardo.

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale fissa l’importo complessivo delle spese ripetibili da parte della ricorrente in quasi 800 000 euro.


1      Sentenza del 15 giugno 2022, Qualcomm/Commissione (Qualcomm – premi di esclusiva) (T‑235/18, EU:T:2022:358).


2      Conformemente agli articoli 66 o 66 bis del regolamento di procedura del Tribunale.