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Impugnazione proposta il 5 aprile 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 26 gennaio 2022, causa T-286/09 RENV, Intel Corporation / Commissione

(Causa C-240/22 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, N. Khan, M. Kellerbauer e C. Sjödin, agenti)

Altre parti nel procedimento: Intel Corporation Inc., Association for Competitive Technology, Inc., Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata, tranne il paragrafo 3 del suo dispositivo;

rinviare il procedimento dinanzi al Tribunale;

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce sei motivi di impugnazione.

Primo motivo di impugnazione: il controllo operato dalla sentenza impugnata sulla portata dell’analisi dei criteri di copertura e di durata, effettuata nella decisione 1 , costituirebbe una statuizione ultra petita. Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto in quanto nega qualsiasi valutazione complessiva della capacità delle pratiche di Intel di escludere la concorrenza alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, e interpreta in modo errato le indicazioni contenute al riguardo nella sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C-413/14 P, EU:C:2017:632.

Secondo motivo di impugnazione: il controllo della sentenza impugnata sul test del concorrente altrettanto efficiente (in prosieguo: il «test AEC») effettuato nella decisione violerebbe i diritti della difesa della Commissione.

Terzo motivo di impugnazione: il controllo della sentenza impugnata sul test AEC contenuto nella decisione relativamente a Dell sarebbe viziato da errore riguardo al livello probatorio, snaturerebbe il senso manifesto degli elementi di prova, presenterebbe una motivazione contraddittoria e violerebbe i diritti della difesa della Commissione.

Quarto motivo di impugnazione: il controllo della sentenza impugnata sul test AEC contenuto nella decisione relativamente a Hewlett-Packard Company sarebbe viziato da errore riguardo al livello probatorio, violerebbe i diritti della difesa della Commissione e conterrebbe vari altri errori di diritto.

Quinto motivo di impugnazione: il controllo della sentenza impugnata sul test AEC contenuto nella decisione relativamente a Lenovo sarebbe viziato da un errore di interpretazione del test AEC e dell’articolo 102 TFUE, snaturerebbe gli elementi di prova e violerebbe i diritti della difesa della Commissione.

Sesto motivo di impugnazione: nella misura in cui la sentenza impugnata si fonda sul suo controllo del test AEC contenuto nella decisione ai fini dell’annullamento parziale di quest’ultima, essa non esaminerebbe debitamente gli effetti delle proprie conclusioni sul test AEC.

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1 Decisione C(2009) 3726 definitivo della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [102 TFUE] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso COMP/C-3/37.990 – Intel).