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Ordinanza del Tribunale del 22 dicembre 2023 – TB / ENISA

(Causa T-511/21)1

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Riorganizzazione dell’ENISA - Decisione di rinnovare un contratto a tempo determinato - Assegnazione a funzioni non dirigenziali - Annullamento parziale - Inscindibilità - Mancanza di un atto impugnabile - Irricevibilità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: TB (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (rappresentanti: I. Taurina, G. Pappa e C. Chalanouli, agenti, assistite da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, in primo luogo, l’annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) recante rinnovo del suo contratto di lavoro, nei limiti in cui la riassegna ad un ruolo non dirigenziale, decisione formalizzata tramite la modifica al contratto ricevuta il 13 ottobre 2020 nonché la firma di tale modifica il 26 ottobre 2020. In secondo luogo, la ricorrente chiede l’annullamento, nella misura necessaria, della decisione dell’ENISA del 12 maggio 2021, con la quale il consiglio di amministrazione dell’ENISA ha respinto il suo reclamo presentato il 12 gennaio 2021 avverso la decisione impugnata. In terzo luogo, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni materiale e morale che avrebbe subìto a causa dell’adozione di tali decisioni.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

TB è condannata alle spese.

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1 GU C 481 del 29.11.2021.