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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 28 gennaio 2003.

    (Causa C-33/03)

Il 28 gennaio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R Lyal, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte dei giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)dichiarare che il Regno Unito, accordando a soggetti passivi di imposta il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto con riguardo a talune forniture di carburante per autotrasporto a persone non soggette ad imposta in contrasto con gli artt. 17 e 18 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ( Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme 1, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi del Trattato CE;

2)condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Ai sensi del VAT (Input Tax) (Person Supplied) Order 1991 (decreto del 1991 sull'IVA, imposta sui fattori produttivi, soggetto destinatario della prestazione; in prosieguo: "il decreto controverso"), al soggetto passivo dell'imposta è accordato il diritto di detrarre l'IVA con riguardo a forniture di carburante per autotrasporto ad una persona non soggetta ad imposta laddove il soggetto passivo rimborsi a quest'ultima le spese del carburante. Benché il decreto sia redatto in termini generali, risulta che il diritto alla detrazione è accordato ai datori di lavoro per gli acquisti di carburante effettuati dai loro dipendenti.

Dal punto di vista della Commissione le disposizioni del decreto sono in contrasto con la Sesta direttiva sotto tre profili e relativamente a due disposizioni. In primo luogo il decreto controverso accorda un diritto alla detrazione con riguardo a forniture ad un altro soggetto, non debitore dell'imposta, contrariamente all'art. 17, n. 2, lett. a). In secondo luogo il provvedimento non dichiara che la detrazione può essere accordata soltanto per beni e servizi impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta; il decreto omette quindi di soddisfare il requisito all'uopo prescritto all'art. 17, n. 2. Infine la detrazione è accordata in assenza di fattura IVA, contrariamente all'art. 18, n. 1, lett. a).

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1 - (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1.