Language of document : ECLI:EU:F:2007:86

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

22 maggio 2007

Causa F‑97/06

Adelaida López Teruel

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzionari – Invalidità – Rigetto della domanda diretta alla costituzione di una commissione di invalidità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra López Teruel chiede l’annullamento della decisione dell’UAMI 6 ottobre 2005, che respinge la sua domanda di convocazione di una commissione di invalidità, conformemente all’art. 78 dello Statuto.

Decisione: La decisione 6 ottobre 2005 con cui l’UAMI ha respinto la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la convocazione di una commissione di invalidità è annullata. L’UAMI è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Invalidità – Avvio del procedimento di invalidità – Condizioni

(Statuto dei funzionari, artt. 59, n. 4, e 78, primo comma; allegato VIII, art. 13)

2.      Funzionari – Invalidità – Avvio del procedimento di invalidità – Condizioni

(Statuto dei funzionari, artt. 59, n. 1, e 78, primo comma; allegato VIII, art. 13)

1.      Il diritto del funzionario ad un’indennità di invalidità, garantito dalle disposizioni dell’art. 78, primo comma, dello Statuto e dell’art. 13, n. 1, dell’allegato VIII dello Statuto, che può essere riconosciuto solo al termine del procedimento di invalidità, comporta, implicitamente ma necessariamente, il diritto, per l’interessato, di ottenere l’avvio del detto procedimento se egli soddisfa le condizioni previste dalle citate disposizioni. Tali disposizioni non attribuiscono all’autorità che ha il potere di nomina un potere discrezionale, né, a fortiori, le lasciano una mera facoltà per decidere di avviare o meno il procedimento di invalidità, ma le conferiscono una competenza vincolata, nel senso che l’autorità competente è tenuta ad avviare detto procedimento qualora accerti che ricorrono le condizioni previste da tali disposizioni. Ammettere che l’adizione della commissione di invalidità sia, in ogni caso, solo una semplice facoltà per l’amministrazione sarebbe in contrasto con l’art. 78 dello Statuto, dato che siffatte condizioni di adizione della detta commissione di invalidità avrebbero la conseguenza di vanificare il diritto riconosciuto al funzionario. L’autorità che ha il potere di nomina può dunque legittimamente rifiutare di avviare il procedimento di invalidità solo se manca una delle condizioni richieste. Quindi, un funzionario che non sia costretto dal suo stato di invalidità a sospendere lo svolgimento delle sue mansioni, vuoi che sia stato preliminarmente ammesso al beneficio di una pensione di anzianità, vuoi che abbia precedentemente dato le dimissioni, non ha il diritto di chiedere l’avvio di un procedimento di invalidità.

L’art. 59, n. 4, dello Statuto, ai sensi del quale l’autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione di invalidità il caso del funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni, fattispecie in cui l’adizione della commissione di invalidità è una mera facoltà, non è applicabile all’ipotesi in cui la convocazione della commissione di invalidità viene chiesta all’amministrazione da un funzionario. Tale disposizione riguarda specificamente il caso in cui è l’amministrazione che prende l’iniziativa di avviare il procedimento di invalidità. Questo è del resto il motivo per cui essa autorizza l’autorità che ha il potere di nomina ad avviare d’ufficio un procedimento di invalidità solo qualora le assenze complessive per congedo di malattia del funzionario superino una certa durata: una siffatta condizione temporale garantisce al funzionario di disporre di un lasso di tempo ragionevole per ristabilirsi ed essere reintegrato nelle sue mansioni prima di vedersi imporre un collocamento in invalidità. Ne consegue che l’autorità che ha il potere di nomina non può rifiutare di avviare un procedimento di invalidità su domanda dell’interessato per il motivo che i suoi congedi di malattia complessivi non raggiungono i dodici mesi richiesti ed egli non soddisfa quindi la condizione temporale prevista dall’art. 59, n. 4, dello Statuto, poiché tale condizione temporale non è opponibile a una domanda presentata ai sensi dell’art. 78 dello Statuto.

(v. punti 48-53 e 56)

Riferimento:

Corte: 17 maggio 1984, causa 12/83, Bähr/Commissione (Racc. pag. 2155, punti 12 e 13); 13 gennaio 2005, causa C‑181/03 P, Nardone/Commissione (Racc. pag. I‑199, punto 39)

Tribunale di primo grado: 16 giugno 2000, causa T‑84/98, C/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑113 e II‑497, punto 68); 21 ottobre 2003, causa T‑302/01, Birkhoff/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑245 e II‑1185, punto 38)

Tribunale della funzione pubblica: 16 gennaio 2007, causa F‑119/05, Gesner/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33)

2.      Le disposizioni dell’art. 59, n. 1, dello Statuto, relative al congedo di malattia, e dell’art. 78, primo comma, relative all’indennità di invalidità, predispongono, con finalità diverse, procedimenti autonomi. Discende tuttavia dalla formulazione inequivocabile dell’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto, che fissa, in base all’art. 78 dello Statuto, le condizioni alle quali un funzionario ha diritto ad una pensione di invalidità, che solo il funzionario costretto a sospendere l’esercizio delle sue mansioni per l’impossibilità in cui si trova di continuare tale esercizio a causa del suo stato di invalidità può essere sottoposto al procedimento di invalidità. Ne consegue che un funzionario che non sia impossibilitato ad esercitare le proprie mansioni a causa del suo stato di salute non può manifestamente aspirare al beneficio di una pensione di invalidità.

Per questo motivo, malgrado l’autonomia dei procedimenti previsti dall’art. 59, n. 1, e dall’art. 78, primo comma, dello Statuto, l’amministrazione può basarsi sull’esito di una procedura di arbitrato con cui viene riconosciuta l’idoneità di un funzionario ad esercitare le sue mansioni per rifiutare a quest’ultimo la possibilità di essere esaminato da una commissione di invalidità se la patologia che il funzionario intende sottoporre alla commissione di invalidità è la stessa esaminata dal medico-arbitro. Allo stesso modo, l’amministrazione può fondare un rifiuto di convocazione di una commissione di invalidità su un siffatto esito se la domanda del funzionario presenta carattere abusivo, in particolare se essa mira soltanto a contestare, in mancanza di elementi nuovi, le conclusioni dell’arbitrato medico o ad addurre, senza comprovarla, l’esistenza di una patologia nuova.

(v. punti 59-61)

Riferimento:

Corte: 9 luglio 1975, cause riunite 42/74 e 62/74, Vellozzi/Commissione (Racc. pag. 871, punti 25‑27); Bähr/Commissione, cit., punto 12; Nardone/Commissione, cit., punto 39