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Ricorso proposto il 7 maggio 2010 - Moselland eG / UAMI - Renta Siete (DIVINUS)

(Causa T-214/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Moselland eG - Winzergenossenschaft (Bernkastel-Kues, Germania) (rappresentante: avv. M. Dippelhofer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Renta Siete, SL (Albacete, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 febbraio 2010, procedimento R 1204/2009-2;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Renta Siete, SL

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "DIVINUS", per prodotti e servizi delle classi 30, 33 e 35

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio nazionale figurativo contenente gli elementi denominativi "Moselland Divinum", per prodotti della classe 33

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 1 nonché delle regole 19, n. 2, e 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 2, poiché la commissione di ricorso non ha correttamente e/o sufficientemente preso in considerazione la prova dell'esistenza di diritti antecedenti;

violazione dell'art. 76, n. 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non si è limitata ad utilizzare i mezzi di prova prodotti dalla ricorrente;

violazione dell'art. 78, nn. 1, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009, per insufficiente valutazione di prove e poiché la commissione di ricorso si è accontentata di ottenere un'informazione, nonostante disponesse già di una prova contraria all'informazione ottenuta;

violazione dell'art. 75, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha consentito alla ricorrente di presentare le proprie deduzioni sui fatti raccolti d'ufficio;

violazione della regola 50, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la produzione dell'attestazione del ricevimento non fosse una prova sufficiente del tempestivo deposito dei documenti;

violazione della regola 50, n. 1, terza frase, del regolamento (CE) n. 2868/95, per sviamento di potere;

infine, violazione della regola 51, lett. b), del regolamento (CE) n. 2868/95, poiché la commissione di ricorso, erroneamente, non ha disposto il rimborso della tassa di ricorso.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

2 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1)