Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2015 – Novomatic/UAMI – Simba Toys (AFRICAN SIMBA)
(Causa T-172/13)1
[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo AFRICAN SIMBA – Marchio nazionale figurativo anteriore Simba – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento n.207/2009 – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: W. Mosing, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania) (rappresentanti: O. Ruhl e C. Sachs, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 gennaio 2013 (procedimento R 157/2012-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Simba Toys GmbH & Co. KG e la Novomatic AG.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Novomatic AG è condannata alle spese.
________________________1 GU C 141 del 18.5.2013.