Language of document : ECLI:EU:C:2024:528

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

20 giugno 2024 (*)

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice – Marchio denominativo anteriore non registrato del Regno Unito BASMATI – Regolamento (CE) 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 4 – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 72 – Impedimento alla registrazione relativo – Opposizione – Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Rigetto – Ricorso dinanzi al Tribunale – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Articoli 126 e 127 – Periodo di transizione – Conseguenze della fine del periodo di transizione sulla protezione del marchio anteriore – Circostanze successive all’adozione della decisione controversa – Persistenza dell’oggetto del ricorso e dell’interesse ad agire»

Nella causa C‑801/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 dicembre 2021,

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gaja, D. Hanf, E. Markakis, e V.Ruzek, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuto da:

Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Heitz, M. Hellmann, D. Klebs e J. Möller, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimento in cui l’altra parte è:

Indo European Foods Ltd, con sede in Harrow (Regno Unito), rappresentata da A. Norris, KC, e N. Welch, solicitor,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di Sezione, Z. Csehi, M. Ilešič, I. Jarukaitis e D. Gratsias (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Lamote, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2023,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 novembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) (T‑342/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:651), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 2 aprile 2020 (procedimento R 1079/2019-4) (in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa a un procedimento di opposizione tra la Indo European Foods Ltd e il sig. Hamid Ahmad Chakari e, dall’altro, ha respinto il ricorso della Indo European Foods quanto al resto.

 Contesto normativo

 Laccordo di recesso

2        Il primo, il quarto e l’ottavo comma del preambolo dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso»), stipulato il 30 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1º febbraio 2020, enunciano quanto segue:

«Considerando che il 29 marzo 2017 il [Regno Unito], in esito a un referendum tenutosi nel Regno Unito e alla sua decisione sovrana di lasciare l’Unione europea, ha notificato la sua intenzione di recedere dall’[Unione] (...) ai sensi dell’articolo [50 TUE] (...),

(...)

Rammentando che, ai sensi dell’articolo [50 TUE] (...) e fatte salve le modalità stabilite nel presente accordo, il diritto dell’Unione (...) cessa di essere applicabile nella sua interezza al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo,

(...)

Considerando che è nell’interesse sia dell’Unione sia del Regno Unito stabilire un periodo di transizione o di esecuzione durante il quale (...) dovrebbe applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, di norma con gli stessi effetti giuridici prodotti negli Stati membri, il diritto dell’Unione, (...) al fine di evitare turbative durante il periodo di negoziazione dell’accordo o degli accordi sulle future relazioni».

3        L’articolo 1 dell’accordo di recesso, intitolato «Obiettivo», dispone quanto segue:

«Il presente accordo definisce le modalità di recesso del [Regno Unito] dall’Unione (...)».

4        Ai sensi dell’articolo 126 del medesimo accordo, intitolato «Periodo di transizione»:

«È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020».

5        L’articolo 127 dell’accordo di recesso, intitolato «Ambito di applicazione della transizione», ai paragrafi 1, 3 e 6, dispone quanto segue:

«1.      Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

(...)

3.      Durante il periodo di transizione il diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1 produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all’interno dell’Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all’interno dell’Unione.

(...)

6.      Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, durante il periodo di transizione i riferimenti agli Stati membri nel diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito».

 Regolamento n. 207/2009

6        I considerando 3, 4 e 7 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21) (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»), enunciano quanto segue:

«(3)      (...) [r]isulta necessario prevedere un regime comunitario dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull’intero territorio della Comunità; il principio del carattere unitario del marchio comunitario così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.

(4)      Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l’ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi. Per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un’attività economica su tutto il mercato interno, sono necessari marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

(...)

(7)      Il diritto sul marchio comunitario può essere acquisito solo tramite registrazione e quest’ultima è rifiutata segnatamente (...) qualora diritti preesistenti si contrappongano a esso».

7        L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dispone quanto segue:

«Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».

8        L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», al paragrafo 4, così prevede:

«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

a)      sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio UE, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio UE;

b)      questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo».

 Regolamento (UE) 2017/1001

9        Il regolamento n. 207/2009 è stato abrogato e sostituito, con effetto dal 1º ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

10      L’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 4, di quest’ultimo regolamento sono formulati nei medesimi termini, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

11      L’articolo 72 del regolamento 2017/1001, intitolato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia», così prevede:

«1      Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale.

2.      Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del TFUE, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere.

3.      Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

(...)

6.      L’[EUIPO] è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia».

12      L’articolo 139 di tale regolamento, intitolato «Istanza di avviamento della procedura nazionale», ai paragrafi da 1 a 3, enuncia quanto segue:

«1.      Il richiedente o il titolare di un marchio UE può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio UE in domanda di marchio nazionale nella misura in cui:

a)      la domanda di marchio UE è respinta, ritirata o considerata ritirata;

(...)

2.      La trasformazione non può essere effettuata:

(...)

b)      per ottenere la protezione di uno Stato membro dove sia stato accertato, da parte dell’[EUIPO] o di un tribunale nazionale, che la domanda di marchio UE o il marchio stesso sono viziati rispettivamente da un impedimento alla registrazione o da una causa di revoca o di nullità.

3.      Alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di una domanda di marchio UE o dalla trasformazione di un marchio UE è attribuita, nello Stato membro interessato, la data di deposito o la data di priorità di tale domanda o di tale marchio (...)».

 Fatti

13      I fatti all’origine della controversia, come esposti ai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

14      Il 14 giugno 2017 il sig. Chakari ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’EUIPO, che è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 169/2017 del 6 settembre 2017.

15      Il marchio richiesto è il seguente segno figurativo:

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16      La registrazione è stata chiesta per prodotti a base di riso rientranti nelle classi 30 e 31 ai sensi dell’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

17      Il 13 ottobre 2017 la Indo European Foods ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al punto precedente. L’opposizione si basava sul marchio denominativo anteriore non registrato del Regno Unito BASMATI, che designava del riso. Il motivo invocato a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001. La Indo European Foods faceva valere, in sostanza, che essa, in forza del diritto applicabile nel Regno Unito, poteva impedire l’uso del marchio richiesto sulla base della forma cosiddetta «estensiva» dell’azione per abuso di denominazione («action for passing off»).

18      Con decisione del 5 aprile 2019, la divisione di opposizione ha respinto integralmente l’opposizione, con la motivazione che gli elementi di prova prodotti dalla Indo European Foods non erano sufficienti per dimostrare, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, l’uso del marchio anteriore interessato nella normale prassi commerciale la cui portata non era puramente locale prima della data rilevante e nel territorio in questione.

19      Il 16 maggio 2019 la Indo European Foods ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso tale decisione della divisione di opposizione.

20      Con la decisione controversa, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto detto ricorso in quanto infondato con la motivazione che la Indo European Foods non aveva dimostrato che il nome «basmati» le consentisse di vietare l’uso del marchio richiesto nel Regno Unito sulla base della forma cosiddetta «estensiva» dell’abuso di denominazione.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

21      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2020, la Indo European Foods ha proposto un ricorso volto all’annullamento e alla riforma della decisione controversa.

22      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

23      Nel suo controricorso, l’EUIPO ha sostenuto, in particolare, che, poiché l’opposizione alla registrazione del marchio richiesto era fondata su un marchio anteriore non registrato del Regno Unito, la protezione conferita a quest’ultimo dal diritto del Regno Unito rimaneva rilevante durante il periodo di transizione previsto agli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso (in prosieguo: il «periodo di transizione»), ma che, alla scadenza di tale periodo, il procedimento di opposizione e il ricorso dinanzi al Tribunale sarebbero stati privati del loro oggetto. Inoltre, esso ha sostenuto che, poiché l’annullamento della decisione controversa non avrebbe più potuto procurare alcun beneficio alla ricorrente in primo grado, quest’ultima non avrebbe avuto più interesse ad agire nel procedimento dinanzi al Tribunale.

24      In primo luogo, ai punti da 15 a 23 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato l’argomento dell’EUIPO relativo all’oggetto del procedimento di opposizione e del ricorso.

25      Dopo aver ricordato, al punto 16 della suddetta sentenza, che il periodo di transizione andava dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, esso ha rilevato, al punto 17 di quest’ultima, che l’oggetto della controversia era, nel caso di specie, la decisione controversa, nella quale la commissione di ricorso si era pronunciata sull’esistenza del motivo di opposizione invocato dalla ricorrente in primo grado. Peraltro, a questo medesimo punto 17, il Tribunale, alla luce della sua giurisprudenza, ha ritenuto che l’esistenza di un motivo relativo di opposizione dovesse essere valutata, al più tardi, al momento in cui l’EUIPO statuisce sull’opposizione. Infatti, esso ha rilevato che, sebbene, in una recente sentenza, esso avesse dichiarato che il marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione doveva essere valido non solo al momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio richiesto, ma anche al momento in cui l’EUIPO statuisce sull’opposizione, esisteva tuttavia una certa linea giurisprudenziale contraria secondo cui, al fine di valutare l’esistenza di un motivo relativo di opposizione, occorreva porsi al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea contro la quale era stata proposta opposizione basandosi su un marchio anteriore.

26      Pertanto, esso ha ritenuto, al punto 18 della sentenza impugnata, che non occorresse risolvere tale questione nel caso di specie, dato che la decisione controversa era intervenuta durante il periodo di transizione, vale a dire a una data in cui, in assenza di disposizioni contrarie dell’accordo di recesso, il regolamento 2017/1001 continuava ad applicarsi ai marchi anteriori non registrati del Regno Unito utilizzati nella normale prassi commerciale e che, pertanto, il marchio anteriore interessato continuasse a beneficiare della stessa protezione di cui avrebbe beneficiato in assenza del recesso del Regno Unito dall’Unione.

27      Al punto 19 di tale sentenza, poi, il Tribunale ha dichiarato che, in ogni caso, ritenere che l’oggetto della controversia venga meno quando sopravviene, in corso di causa, un evento, quale l’eventuale recesso dello Stato membro interessato dall’Unione, in seguito al quale un marchio anteriore potrebbe perdere lo status di marchio non registrato o di altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale la cui portata non è puramente locale, equivarrebbe a prendere in considerazione motivi emersi successivamente all’adozione della decisione contestata che non sono idonei ad incidere sulla fondatezza di quest’ultima. Orbene, il Tribunale ha precisato che, in linea di principio, per valutare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, doveva collocarsi alla data di tali decisioni.

28      Infine, al punto 20 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dedotto dalle considerazioni ricordate ai punti da 25 a 27 della presente sentenza che, a prescindere dal momento decisivo a cui si sceglieva di fare riferimento, ossia il momento del deposito della domanda di marchio o quello della decisione della commissione di ricorso, il marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione era idoneo a fondare quest’ultima. Ai punti 21 e 22 della sentenza impugnata, esso ha inoltre ritenuto che tale conclusione non fosse messa in discussione dalle sentenze del 14 febbraio 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS) (T‑162/18, EU:T:2019:87), e del 2 giugno 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Raffigurazione di un giocatore di polo) (T‑169/19, EU:T:2021:318). Al punto 23 della sentenza impugnata, esso ha concluso che il recesso del Regno Unito dall’Unione non aveva comportato il venir meno dell’oggetto della controversia.

29      In secondo luogo, ai punti da 24 a 28 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento dell’EUIPO relativo all’asserito venir meno dell’interesse ad agire della Indo European Foods.

30      A tal riguardo, anzitutto, al punto 25 della sentenza impugnata, esso ha ricordato la giurisprudenza consolidata secondo la quale l’interesse ad agire deve sussistere, relativamente all’oggetto del ricorso, nella fase della presentazione dello stesso e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto, e ha indicato che, se tale interesse ad agire viene meno nel corso del procedimento, una decisione del Tribunale sul merito non può procurare alcun beneficio alla parte ricorrente in questione.

31      Al punto 26 di tale sentenza, poi, il Tribunale ha respinto l’argomento dell’EUIPO secondo cui l’assenza di interesse ad agire della ricorrente in primo grado derivava dal fatto che il richiedente il marchio dell’Unione europea di cui trattasi sarebbe in grado di trasformare la sua domanda in domande di marchi nazionali in tutti gli Stati membri dell’Unione, con la motivazione che tale considerazione valeva, in linea di principio, per qualsiasi procedimento di opposizione.

32      Infine, al punto 27 di detta sentenza, il Tribunale ha ritenuto che l’argomento dell’EUIPO, secondo cui la commissione di ricorso dinanzi alla quale la controversia sarebbe stata rinviata qualora il Tribunale avesse annullato la decisione controversa sarebbe stata obbligata a respingere il ricorso per mancanza di un marchio anteriore tutelato dal diritto di uno Stato membro, partisse dalla premessa errata che la commissione di ricorso avrebbe dovuto collocarsi, per valutare i fatti, al momento della sua nuova decisione. Infatti, secondo il Tribunale, in tale situazione, spetterebbe a quest’ultima statuire sul medesimo ricorso in funzione della situazione che si presentava al momento della proposizione di quest’ultimo dinanzi ad essa, in quanto il ricorso ridiviene pendente nella stessa fase in cui si trovava prima della decisione controversa. Il Tribunale ha ritenuto, di conseguenza, che la giurisprudenza citata dall’EUIPO a sostegno del suo ragionamento fosse irrilevante e che non facesse che confermare che, in ogni caso, non si poteva esigere che il marchio su cui si fonda l’opposizione continui ad esistere successivamente alla decisione della commissione di ricorso.

33      Al punto 28 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la causa non era divenuta priva di oggetto e che permaneva l’interesse ad agire della Indo European Foods. Di conseguenza, esso ha esaminato, ai punti da 31 a 72 della sentenza impugnata, la domanda di annullamento della decisione controversa e il motivo unico a sostegno di tale domanda. Esso ha ritenuto che detto motivo fosse fondato e che occorresse quindi annullare detta decisione. Per contro, dopo aver esaminato, ai punti da 73 a 79 di tale sentenza, la domanda della Indo European Foods volta all’accoglimento dell’opposizione, il Tribunale ha concluso che le condizioni per l’esercizio del suo potere di riforma non erano soddisfatte e ha respinto tale domanda.

34      Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale, da un lato, ha annullato la decisione controversa e, dall’altro, ha respinto il ricorso quanto al resto.

 Procedimento e conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

35      Con atto depositato nella stessa data della presente impugnazione, l’EUIPO ha chiesto, ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, che la sua impugnazione fosse ammessa, conformemente all’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

36      Con ordinanza del 7 aprile 2022, EUIPO/Indo European Foods (C‑801/21 P, EU:C:2022:295), l’impugnazione è stata ammessa.

37      Con decisione del presidente della Corte del 16 giugno 2022, la Repubblica federale di Germania è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell’EUIPO.

38      Con ordinanza del presidente della Corte del 16 dicembre 2022, EUIPO/Indo European Foods (C‑801/21 P, EU:C:2022:1049), l’istanza di intervento della Walsall Conduits Ltd a sostegno delle conclusioni della ricorrente in primo grado è stata respinta.

39      Con la sua impugnazione, l’EUIPO, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        dichiarare che non vi è luogo a statuire sul ricorso proposto dalla ricorrente in primo grado contro la decisione controversa;

–        condannare la ricorrente in primo grado alle spese relative al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale.

40      La Indo European Foods chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare l’EUIPO alle spese relative al presente procedimento.

 Sull’impugnazione

41      A sostegno della sua impugnazione, l’EUIPO deduce un motivo unico, vertente sulla violazione del requisito della persistenza dell’interesse ad agire della ricorrente. Tale motivo è articolato in tre parti: la prima vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe confuso la valutazione della persistenza dell’interesse ad agire con il controllo di legittimità dell’atto controverso, la seconda, su un errore di diritto e su un’insufficienza di motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe valutato, in concreto, la persistenza dell’interesse ad agire della Indo European Foods alla luce delle peculiarità del diritto dei marchi dell’Unione europea, e, la terza, su una violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, in quanto il Tribunale avrebbe imposto all’EUIPO di non tener conto degli effetti giuridici della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

 Sulla ricevibilità

42      La Indo European Foods contesta la ricevibilità dell’impugnazione per due motivi. Da un lato, l’EUIPO farebbe valere, nella sua impugnazione, un argomento nuovo che esso non aveva presentato dinanzi al Tribunale. In particolare, l’EUIPO avrebbe modificato l’argomento da esso inizialmente presentato dinanzi al Tribunale adducendo per la prima volta dinanzi alla Corte che esisterebbero, per quanto riguarda la questione della persistenza dell’oggetto della controversia, correnti giurisprudenziali divergenti in seno al Tribunale. Dall’altro lato, la constatazione effettuata dal Tribunale secondo cui il ricorso dinanzi ad esso non è divenuto privo di oggetto si riferirebbe ad elementi di fatto.

43      In primo luogo, occorre ricordare che, se è pur vero che la competenza della Corte, nell’ambito dell’esame di un’impugnazione è limitata alla valutazione in diritto della soluzione che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado, un ricorrente è tuttavia legittimato a proporre un’impugnazione deducendo dinanzi alla Corte motivi ed argomenti tratti dalla medesima sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione, C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punti 29 e 30 nonché giurisprudenza ivi citata).

44      Orbene, nel caso di specie, l’EUIPO sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto constatando, nella sentenza impugnata, che il ricorso della Indo European Foods non era divenuto privo di oggetto e che tale parte aveva conservato il suo interesse ad ottenere l’annullamento della decisione controversa nonostante la fine del periodo di transizione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, il quale si sarebbe basato, a tal riguardo, su una corrente giurisprudenziale che non sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte relativa al requisito di una valutazione in concreto della persistenza dell’interesse ad agire.

45      Tale impugnazione mette quindi in discussione la fondatezza in diritto della valutazione della persistenza dell’oggetto della controversia sottoposta al Tribunale e dell’interesse ad agire della ricorrente in primo grado che è stata effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata, atteso che la questione del non luogo a statuire per mancanza di tale persistenza deve, in ogni caso, essere esaminata d’ufficio da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2018, Bank Mellat/Consiglio, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)

46      Il primo motivo di irricevibilità dedotto dalla Indo European Foods deve quindi essere respinto.

47      In secondo luogo, è sufficiente ricordare che, se la valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, quest’ultima è per contro competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., in tal senso, sentenze del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO, C‑529/18 P e C‑531/18 P, EU:C:2022:218, punto 55 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 22 giugno 2023, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo/Commissione, C‑163/22 P, EU:C:2023:515, punti 79 e 99).

48      Orbene, nel caso di specie, l’EUIPO contesta non già la valutazione dei fatti operata dal Tribunale ai punti da 17 a 28 della sentenza impugnata, bensì la loro qualificazione giuridica da parte di quest’ultimo e le conseguenze giuridiche che ne ha tratto, ossia che l’oggetto del ricorso e l’interesse ad agire della Indo European Foods permanessero. Il secondo motivo di irricevibilità dedotto dalla Indo European Foods deve quindi essere parimenti respinto.

49      Ne consegue che l’impugnazione è ricevibile.

 Nel merito

50      In via preliminare, occorre ricordare che la domanda di registrazione del marchio di cui trattasi è stata depositata il 14 giugno 2017, ma che l’opposizione alla registrazione di tale marchio è stata presentata il 13 ottobre 2017. Di conseguenza, la presente controversia è disciplinata, da un lato, dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, in vigore alla data del 14 giugno 2017, e, dall’altro, dalle disposizioni processuali del regolamento 2017/1001 (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2014, Bimbo/UAMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

  Sulla prima parte, vertente su un’asserita confusione tra, da un lato, la valutazione della persistenza dell’interesse ad agire e, dall’altro, il controllo di legittimità dell’atto controverso

–       Argomenti delle parti

51      L’EUIPO, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, afferma che, ai punti da 17 a 23 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che l’oggetto del ricorso persisteva per la sola ragione che la fine del periodo di transizione non poteva incidere sulla legittimità della decisione controversa alla data in cui quest’ultima era stata adottata.

52      Da un lato, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che la valutazione del requisito della persistenza dell’oggetto del ricorso e dell’interesse ad agire è preliminare e distinta rispetto a quella che deve essere effettuata nell’ambito del controllo di legittimità dell’atto controverso. Infatti, la valutazione di tale requisito implicherebbe di prendere in considerazione le eventuali conseguenze di un annullamento di detto atto sulla situazione giuridica della parte ricorrente, mentre il controllo di legittimità richiederebbe di tener conto del contesto di fatto e di diritto della controversia quale si presentava al momento dell’adozione di detto atto.

53      Pertanto, l’EUIPO afferma, in sostanza, che il Tribunale, traendo conclusioni definitive riguardanti la persistenza dell’oggetto della controversia dal solo fatto che un evento non è atto a incidere sulla legittimità dell’atto contestato, è incorso in un errore di diritto.

54      L’EUIPO aggiunge che il fatto di ritenere che un ricorso mantenga necessariamente un oggetto in caso di estinzione del diritto anteriore dopo l’adozione della decisione contestata priva il requisito della persistenza dell’interesse ad agire di gran parte della sua efficacia, poiché, in tale ipotesi, detto requisito sarebbe rilevante unicamente nelle situazioni in cui la decisione contestata è divenuta inefficace a causa dell’estinzione di tale diritto anteriore prima dell’adozione di detta decisione. Una siffatta considerazione sarebbe altresì in contrasto con la giurisprudenza della Corte, secondo la quale sarebbe necessario esaminare in concreto l’interesse personale reale delle parti ad agire.

55      Dall’altro lato, l’EUIPO afferma che la conclusione enunciata al punto 19 della sentenza impugnata si basa su un’interpretazione erronea della sentenza dell’8 ottobre 2014, Fuchs/UAMI – Les Complices (Stella in un cerchio) (T‑342/12, EU:T:2014:858). In quest’ultima sentenza, il Tribunale avrebbe esaminato l’interesse esistente ed attuale della parte ricorrente pronunciandosi sul beneficio che essa avrebbe potuto ottenere dall’annullamento della decisione in esame nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, rispetto a una decisione di non luogo a statuire, in un contesto in cui l’opposizione era stata accolta. Pertanto, secondo l’EUIPO, detta sentenza confermerebbe piuttosto l’obbligo del Tribunale di procedere a una valutazione in concreto del beneficio che l’annullamento della decisione contestata potrebbe procurare alla parte ricorrente.

56      La Indo European Foods contesta la fondatezza di tale argomento.

–       Giudizio della Corte

57      In primo luogo, occorre rilevare che, con la prima parte del suo motivo unico, l’EUIPO afferma, in sostanza, che, ai punti da 17 a 23 della sentenza impugnata, il Tribunale ha confuso la questione della persistenza dell’interesse ad agire con la data alla quale deve essere valutata la legittimità di una decisione contestata. Orbene, tale interpretazione si basa su una lettura erronea di detta sentenza. Infatti, come risulta dai punti da 24 a 28 della presente sentenza, il Tribunale, a tali punti, si è limitato ad esaminare la questione della persistenza dell’oggetto della controversia alla luce della fine del periodo di transizione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi ad esso. Di conseguenza, esso non può essere incorso, in tali punti, nella confusione addebitatagli dall’EUIPO. Tale argomento deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.

58      In secondo luogo, nella misura in cui, con tale prima parte del motivo unico, l’EUIPO intende addebitare al Tribunale di aver erroneamente ritenuto, ai punti da 17 a 23 della sentenza impugnata, che un ricorso mantenga necessariamente un oggetto in caso di estinzione del diritto anteriore dopo l’adozione della decisione contestata, occorre ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza, l’oggetto della controversia deve permanere, al pari dell’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, a pena di un non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso o, eventualmente, l’impugnazione possa, con il suo risultato, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 30 aprile 2020, Cipro/EUIPO, C‑608/18 P, C‑609/18 P e C‑767/18 P, EU:C:2020:347, punti 27 e 28 nonché giurisprudenza ivi citata).

59      Inoltre, occorre rilevare che la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nel caso in cui una decisione oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale non fosse stata formalmente ritirata, quest’ultimo era legittimato a constatare che la controversia manteneva il suo oggetto (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti 48 e 49; del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 45, nonché del 21 gennaio 2021, Leino-Sandberg/Parlamento, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, punto 33). Infine, sempre secondo la giurisprudenza, una siffatta constatazione non è messa in discussione dall’inefficacia della decisione impugnata, sopravvenuta dopo la presentazione del ricorso (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 47).

60      Nel caso di specie, dai punti da 17 a 23 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto che il ricorso della Indo European Foods non fosse divenuto privo di oggetto fondandosi, in particolare, sulla constatazione che l’oggetto della controversia era la decisione controversa, adottata il 2 aprile 2020, nella quale tale commissione si è pronunciata sull’esistenza del motivo di opposizione dedotto dalla Indo European Foods, e che tale decisione fosse intervenuta prima della fine del periodo di transizione.

61      Orbene, l’EUIPO non contesta il fatto che, come si deduce dai punti da 17 a 23 della sentenza impugnata, alla data in cui il Tribunale ha statuito, la decisione controversa non era stata formalmente ritirata. Inoltre, l’EUIPO non sostiene affatto che la fine del periodo di transizione abbia avuto l’effetto di far venir meno retroattivamente tale decisione.

62      Ne consegue che l’argomento dell’EUIPO, nella misura in cui riguarda l’esame, da parte del Tribunale, della persistenza dell’oggetto della controversia, è parimenti infondato, sicché la prima parte del motivo unico deve, nel suo complesso, essere respinta in quanto infondata.

 Sulla seconda parte, vertente sull’asserita mancanza di valutazione in concreto della persistenza dell’interesse ad agire della ricorrente in primo grado

–       Argomenti delle parti

63      Con la seconda parte del suo motivo unico, l’EUIPO, sostenuto, in sostanza, dalla Repubblica federale di Germania, addebita al Tribunale di non aver valutato in concreto la persistenza dell’interesse ad agire della Indo European Foods.

64      A tal riguardo, l’EUIPO contesta al Tribunale di aver ritenuto che la questione decisiva nel caso di specie fosse se, al momento del deposito della domanda di marchio contestato o della decisione controversa, il marchio anteriore potesse fondare l’opposizione, laddove tale considerazione non consentirebbe di rispondere alla questione se, nonostante le conseguenze giuridiche connesse alla fine del periodo di transizione, la registrazione del marchio richiesto potesse ancora arrecare pregiudizio agli interessi giuridici della Indo European Foods quali tutelati dal regolamento 2017/1001 e se, pertanto, il suo interesse ad agire persistesse.

65      Pertanto, da un lato, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione, nell’ambito della valutazione della persistenza dell’interesse ad agire della ricorrente in primo grado, la natura specifica del procedimento di opposizione e la funzione essenziale del marchio.

66      Infatti, dalla giurisprudenza del Tribunale risulterebbe che un procedimento di opposizione mira essenzialmente a garantire che un marchio anteriore possa conservare la sua funzione di identificazione di origine, prevedendo la possibilità di rifiutare la registrazione di un nuovo marchio che entri in conflitto con tale marchio anteriore a causa di un rischio di confusione. Orbene, non potrebbe verificarsi alcun conflitto tra una domanda di marchio dell’Unione europea e un marchio anteriore venuto meno durante il procedimento di opposizione, dato che il marchio richiesto potrebbe essere registrato solo dopo la conclusione del procedimento di opposizione.

67      Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe omesso di tener conto del principio di territorialità del marchio dell’Unione europea nonché del carattere unitario di quest’ultimo.

68      A tal riguardo, l’EUIPO sostiene che, a causa dell’effetto sospensivo del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, la decisione controversa non ha potuto essere attuata prima della fine del periodo di transizione, cosicché il marchio richiesto non sarà tutelato nel territorio del Regno Unito, anche se alla fine venisse registrato. Quanto al marchio anteriore interessato, esso continuerebbe a beneficiare di una protezione totale nel Regno Unito, senza correre il rischio di un pregiudizio a causa della registrazione o dell’uso del marchio richiesto nel territorio dell’Unione.

69      Il ricorso di primo grado avrebbe già procurato alla Indo European Foods un beneficio concreto impedendo l’esecuzione della decisione controversa prima della fine del periodo di transizione, cosicché l’obiettivo del procedimento di opposizione di cui trattasi, vale a dire impedire un conflitto con il marchio richiesto nel territorio del Regno Unito, sarebbe già stato raggiunto. Gli interessi giuridici di tale parte, quali tutelati dal regolamento 2017/1001, non potrebbero quindi più essere incisi da una decisione sul merito, indipendentemente dal suo esito.

70      Tale posizione sarebbe confermata dalla struttura generale del regolamento 2017/1001. Infatti, secondo l’EUIPO, anche nell’ipotesi in cui il ricorso fosse accolto, l’altra parte potrebbe, in ogni caso, tenuto conto dell’articolo 139 del regolamento 2017/1001, trasformare la sua domanda in domande di marchi nazionali in tutti gli Stati membri dell’Unione a partire dal 1° gennaio 2021, mantenendo la priorità della domanda iniziale, e ottenere così la protezione del marchio richiesto nello stesso territorio come se l’opposizione proposta avverso detta domanda fosse stata respinta. Orbene, al punto 26 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione tale aspetto specifico della causa respingendo le suddette considerazioni per la sola ragione che esse varrebbero, in linea di principio, per qualsiasi procedimento di opposizione.

71      Alla luce di tali elementi, l’EUIPO sostiene che i punti da 24 a 26 della sentenza impugnata sono viziati da tre errori di diritto. In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato le norme che disciplinano la ripartizione dell’onere della prova per quanto riguarda il requisito della persistenza di un interesse ad agire. Infatti, esso si sarebbe limitato a respingere l’argomento dell’EUIPO, anziché esaminare gli argomenti della Indo European Foods secondo i quali essa conservava un interesse ad agire.

72      In secondo luogo, il Tribunale, basando la propria valutazione sul punto se, in astratto, il diritto anteriore potesse costituire, in un determinato momento, il fondamento dell’opposizione, avrebbe omesso di procedere a una valutazione in concreto della persistenza dell’interesse ad agire alla luce degli elementi ricordati ai punti da 65 a 70 della presente sentenza.

73      In terzo luogo, la sentenza impugnata, in particolare il suo punto 26, non consentirebbe di comprendere perché il Tribunale abbia respinto l’argomento dell’EUIPO relativo all’assenza di persistenza di un interesse ad agire della Indo European Foods, il che costituirebbe una violazione dell’obbligo di motivazione.

74      La Indo European Foods contesta la fondatezza di tale argomento.

–       Giudizio della Corte

75      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita violazione delle norme che disciplinano la ripartizione dell’onere della prova in relazione alla persistenza dell’interesse ad agire, è sufficiente rilevare che è vero che il Tribunale ha formalmente collegato il suo ragionamento relativo al mantenimento dell’interesse ad agire della Indo European Foods all’esame degli argomenti esposti dall’EUIPO. Tuttavia, dal ragionamento esposto dal Tribunale ai punti da 24 a 28 della sentenza impugnata si può dedurre che, indipendentemente dalla rilevanza degli argomenti esposti dall’EUIPO, il Tribunale ha debitamente verificato che la Indo European Foods avesse effettivamente un interesse ad agire e ha concluso in senso affermativo.

76      Inoltre, da costante giurisprudenza della Corte risulta che il Tribunale è legittimato a sollevare d’ufficio e in qualsiasi momento del procedimento la mancanza di interesse di una parte a mantenere la propria domanda a causa del verificarsi di un fatto intervenuto successivamente alla data dell’atto introduttivo del giudizio (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, punto 38 nonché giurisprudenza ivi citata), atteso che il mancato rispetto di tale condizione di ricevibilità costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2018, Bank Mellat/Consiglio, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, cui spetta delimitare il quadro della lite, il giudice dell’Unione non può essere necessariamente vincolato ai soli argomenti invocati dalle parti a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

77      Alla luce di tali elementi, detto primo profilo della presente parte deve essere respinto in quanto infondato.

78      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento in base al quale il Tribunale avrebbe omesso, ai punti da 24 a 27 della sentenza impugnata, di prendere in considerazione, nell’ambito della valutazione della persistenza dell’interesse ad agire della Indo European Foods, la natura specifica del procedimento di opposizione, la funzione essenziale del marchio, il principio di territorialità nonché il carattere unitario del marchio dell’Unione europea, occorre rilevare che esso si fonda sulla premessa che, nel caso di un ricorso avverso una decisione di una commissione di ricorso che respinge un’opposizione, il mantenimento di un interesse ad agire dinanzi al Tribunale debba essere valutato alla luce dei soli interessi giuridici tutelati dal regolamento sul marchio dell’Unione europea applicabile e dipenda quindi unicamente dal punto se possa ancora verificarsi un rischio di conflitto quando il Tribunale statuisce.

79      Orbene, tale premessa, che presupporrebbe di limitare a priori gli elementi che possono essere presi in considerazione dal Tribunale al fine di valutare la persistenza dell’interesse ad agire di un ricorrente che propone un ricorso ai sensi dell’articolo 72 del regolamento 2017/1001 rispetto a un ricorrente che propone un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, non trova riscontro né nei testi applicabili né nella giurisprudenza.

80      A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta soltanto che la sussistenza di un interesse ad agire per l’annullamento presuppone che, con il suo esito, il ricorso possa procurare un beneficio alla persona che lo ha proposto (sentenze del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 55, nonché del 13 luglio 2023, D & A Pharma/EMA, C‑136/22 P, EU:C:2023:572 punto 43).

81      Pertanto, la questione se, per quanto riguarda una decisione che respinge un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea, la persona che ha proposto tale opposizione possa trarre un beneficio da un ricorso sottoposto al Tribunale e volto all’annullamento di tale decisione deve essere valutata in maniera concreta, alla luce dell’insieme delle conseguenze che possono derivare dall’accertamento di un’eventuale illegittimità che abbia viziato tale decisione e della natura del pregiudizio asseritamente subìto (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 65).

82      Orbene, nel caso di specie, da un lato, dall’esame della prima parte del motivo unico della presente impugnazione risulta che il Tribunale era legittimato a constatare che l’oggetto del ricorso proposto dalla Indo European Foods non era venuto meno. Dall’altro lato, risulta, in sostanza, dai punti da 10 a 12 della sentenza impugnata che la decisione controversa ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta da tale parte sulla base della constatazione che le condizioni di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 non erano soddisfatte, cosicché la Indo European Foods non poteva, secondo tale decisione, beneficiare, per il marchio anteriore in questione, della tutela prevista da tale disposizione. Pertanto, dal momento che è proprio la violazione di detta disposizione da parte della commissione di ricorso che la Indo European Foods ha invocato a sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale e detta decisione è pregiudizievole, in particolare, per gli interessi economici della Indo European Foods, l’annullamento di quest’ultima potrebbe procurarle un beneficio.

83      Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo cui, al punto 26 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione il fatto che, conformemente all’articolo 139 del regolamento 2017/1001, il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso potrebbe, se il ricorso dinanzi a tale organo fosse accolto, trasformare la sua domanda di marchio in domande di marchi nazionali in tutti gli Stati membri a partire dalla fine del periodo di transizione, è sufficiente rilevare che, alla luce di quanto constatato in precedenza, tale circostanza non ha alcuna influenza sull’interesse ad agire della Indo European Foods contro la decisione controversa.

84      Ne consegue che il secondo profilo della presente parte, che si basa su una premessa errata, deve essere respinto in quanto infondato.

85      Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’asserita mancanza di motivazione della sentenza impugnata quanto alle ragioni che hanno portato il Tribunale a respingere gli argomenti dell’EUIPO vertenti sull’assenza di persistenza di un interesse ad agire della Indo European Foods, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia, atteso che la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (sentenza del 9 marzo 2023, PlasticsEurope/ECHA, C‑119/21 P, EU:C:2023:180, punto 144 e giurisprudenza ivi citata)

86      Orbene, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, risulta chiaramente, ancorché implicitamente, dai punti da 25 a 27 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti esposti dall’EUIPO relativamente all’interesse ad agire della Indo European Foods non fossero fondati in quanto tale interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione del ricorso e non era venuto meno durante il procedimento dinanzi ad esso.

87      Tale terzo profilo della presente parte è, di conseguenza, infondato, cosicché la seconda parte del motivo unico deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla seconda parte, vertente sulla violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001

–       Argomenti delle parti

88      L’EUIPO, sostenuto, in sostanza, dalla Repubblica federale di Germania, afferma che il punto 27 della sentenza impugnata gli impone, in violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, di non esaminare se la ricorrente in primo grado conservi un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione della divisione di opposizione e di non tener conto degli effetti dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE nonché degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso. Pertanto, l’adozione delle misure necessarie per conformarsi all’obbligo stabilito a tale punto 27 implicherebbe che l’EUIPO esamini, o addirittura respinga, la domanda di registrazione di cui trattasi, in violazione di tali disposizioni.

89      In particolare, l’EUIPO sostiene che l’obbligo menzionato al suddetto punto 27 gli impone di esaminare l’impedimento alla registrazione relativo di cui trattasi in relazione a un territorio nel quale il marchio richiesto non potrebbe beneficiare di alcuna protezione, il che sarebbe in flagrante contrasto con la logica e la struttura generale del sistema del marchio dell’Unione europea. Il regolamento 2017/1001 non fornirebbe alcun fondamento giuridico che autorizzi un siffatto scollegamento tra il territorio rilevante per l’esame di detto impedimento alla registrazione relativo e il territorio nel quale la protezione sarà concessa. Tale obbligo violerebbe pertanto anche il requisito della persistenza di un interesse ad agire nonché l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001.

90      La Indo European Foods contesta la fondatezza di tale argomento.

–       Giudizio della Corte

91      Ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, l’EUIPO è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.

92      Secondo una constante giurisprudenza relativa all’articolo 266 TFUE, che vale mutatis mutandis per il suddetto articolo 72, paragrafo 6, la cui formulazione è analoga, l’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato è tenuto a rispettare, al fine di conformarsi a una sentenza di annullamento e di dare ad essa piena esecuzione, non solo il dispositivo di tale sentenza, ma anche la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato in tale dispositivo (sentenza del 22 settembre 2022, IMG/Commissione, C‑619/20 P e C‑620/20 P, EU:C:2022:722, punto 101 nonché giurisprudenza ivi citata).

93      Tuttavia, da detto articolo 72, paragrafo 6, risulta che non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’EUIPO (v., in tal senso, ordinanza del 29 giugno 2006, Creative Technology/UAMI, C‑314/05 P, EU:C:2006:441, punti da 40 a 42, nonché, per analogia, sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punto 145 e giurisprudenza ivi citata).

94      Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che il punto 27 della sentenza impugnata costituisce unicamente una risposta del Tribunale all’argomento dell’EUIPO secondo cui la Indo European Foods avrebbe perso, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, il suo interesse ad ottenere l’annullamento della decisione controversa, poiché, in caso di annullamento di quest’ultima, la commissione di ricorso sarebbe tenuta a respingere il ricorso ridiventato pendente dinanzi ad essa, in mancanza di un marchio anteriore tutelato dal diritto di uno Stato membro.

95      Pertanto, tale punto si limita, in sostanza, a constatare l’interesse della Indo European Foods ad agire dinanzi al Tribunale e costituisce quindi il sostegno indispensabile solo per la constatazione della sussistenza di un siffatto interesse. Non si può quindi ritenere che, con tale punto, il Tribunale, in violazione della giurisprudenza richiamata al punto 93 della presente sentenza, abbia imposto all’EUIPO gli asseriti obblighi da quest’ultimo individuati nell’ambito della presente parte della sua impugnazione.

96      Ne consegue che tale terza parte del motivo unico, basata su una lettura errata del punto 27 della sentenza impugnata nonché, conseguentemente, il motivo e l’impugnazione nel suo complesso devono essere respinti in quanto infondati.

 Sulle spese

97      In forza dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

98      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

99      Poiché la Indo European Foods ne ha fatto domanda, l’EUIPO, rimasto soccombente nel suo motivo unico, deve essere condannato alle spese relative all’impugnazione.

100    Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

101    Di conseguenza, la Repubblica Federale di Germania, interveniente nell’ambito della presente impugnazione, si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.

3)      La Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.