Language of document : ECLI:EU:C:2024:532

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

20 giugno 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 10 e 11 – Competenza in caso di trasferimento illecito di un minore – Residenza abituale del minore in uno Stato membro prima del trasferimento illecito – Procedimento di ritorno tra un paese terzo e uno Stato membro – Nozione di “domanda di ritorno” – Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori»

Nella causa C‑35/23 [Greislzel] (1),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania), con decisione del 16 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 2023, nel procedimento

Padre

contro

Madre

altra parte nel procedimento:

Minore L,

Avvocata,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: N. Mundhenke, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 dicembre 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il padre, da A. Hamerak e T. von Plehwe, Rechtsanwälte;

–        per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann, R. Kanitz e J. Simon, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Kozak e S. Żyrek, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da C. Vollrath e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 febbraio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra un cittadino tedesco residente in Svizzera, padre del minore L, e la madre di quest’ultimo, in merito alla responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore.

 Contesto normativo

 La convenzione dellAia del 1980

3        Ai sensi del preambolo della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1980»), quest’ultima mira a «proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e a stabilire procedure tese ad assicurare l’immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita».

4        L’articolo 6, primo comma, di tale convenzione così dispone:

«Ciascuno Stato contraente nomina un’[a]utorità centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla [c]onvenzione».

5        L’articolo 8, primo comma, della convenzione in parola, stabilisce quanto segue:

«Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all’[a]utorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore».

6        Ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della medesima convenzione:

«Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’[a]utorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato».

7        L’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980 prevede quanto segue:

«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno dimostri:

a)      che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o

b)      che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

(...)».

8        L’articolo 34 della convenzione dell’Aia del 1980 così dispone:

«(...) La presente [c]onvenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita».

 Regolamento n. 2201/2003

9        I considerando 12, 17 e 18 del regolamento n. 2201/2003 sono così formulati:

«(12)      È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(...)

(17)      In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione dell’Aia [del] 1980, quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro della residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

(18)      Qualora venga deciso il non rientro in virtù dell’articolo 13, della convenzione dell’Aia del 1980, il giudice dovrebbe informarne il giudice competente o l’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Detto giudice, se non è ancora stato adito, o l’autorità centrale, dovrebbe inviare una notificazione alle parti. Questo obbligo non dovrebbe ostare a che l’autorità centrale invii anch’essa una notificazione alle autorità pubbliche interessate conformemente alla legge nazionale».

10      L’articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Definizioni», enuncia:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(...)

7)      “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(...)

9)      “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

(...)

11)      “trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a)      quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione [giudiziaria], dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b)      se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente a una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

11      Il regolamento n. 2201/2003 include un capo II, rubricato «Competenza», che contiene, nella sua sezione 2, a sua volta rubricata «Responsabilità genitoriale», gli articoli da 8 a 15 di tale regolamento.

12      L’articolo 8 di detto regolamento, rubricato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«1.      Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e].

2.      Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

13      L’articolo 10 del medesimo regolamento, rubricato «Competenza nei casi di sottrazione di minori», stabilisce quanto segue:

«In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

a)      se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha acconsentito al trasferimento o mancato rientro;

o

b)      se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i)      entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

ii)      una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);

iii)      un procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell’articolo 11, paragrafo 7;

iv)       l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore».

14      L’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Ritorno del minore», così dispone:

«1.      Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla convenzione dell’Aia del [1980] per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

(...)

6.      Se un’autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. L’autorità giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall’emanazione del provvedimento contro il ritorno.

7.      A meno che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stat[a] adita da una delle parti, l’autorità giurisdizionale o l’autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all’autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest’ultima esamini la questione dell’affidamento del minore.

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l’autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

8.      Nonostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore».

15      L’articolo 60 di tale regolamento, rubricato «Relazione con talune convenzioni multilaterali», stabilisce quanto segue:

«Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

(...)

e)      convenzione dell’Aia [del 1980]».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      L è nata in Svizzera nel novembre 2014 e possiede la doppia cittadinanza tedesca e polacca. Suo padre, cittadino tedesco, risiede in Svizzera dal giugno 2013 per motivi di lavoro, mentre sua madre, cittadina polacca, ha vissuto con la figlia dal gennaio 2015 all’aprile 2016 a Francoforte sul Meno (Germania), città nella quale i genitori di L si sono sposati.

17      Dal gennaio 2015 all’aprile 2016, il padre si è recato regolarmente in visita alla madre e a L in Germania.

18      Nel maggio 2015, l’Ufficio svizzero per l’immigrazione ha accolto la domanda di ricongiungimento familiare presentata dal padre, a seguito della quale la madre ha ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo in Svizzera, valido fino al 31 dicembre 2019.

19      Il 9 aprile 2016 la madre e L si sono trasferite in Polonia. La madre ha quindi notificato la fine della residenza a Francoforte di tutta la famiglia, indicando l’indirizzo del padre in Svizzera. Nell’estate del 2016, la madre ha presentato domanda per lavorare in Svizzera. Ella lavora in Polonia dal mese di novembre 2016.

20      In un primo tempo, il padre si è recato in visita alla moglie e alla figlia in Polonia. Tuttavia, a partire dal mese di aprile 2017, la madre ha negato al padre l’esercizio del suo diritto di visita alla loro figlia. Ella ha iscritto quest’ultima in una scuola dell’infanzia in Polonia, senza il consenso del padre. Alla fine del maggio 2017, la madre ha informato il padre che sarebbe rimasta in Polonia con la figlia.

21      Il 7 luglio 2017, il padre ha presentato una domanda di ritorno della minore in Svizzera tramite l’autorità centrale svizzera, vale a dire l’Ufficio federale di giustizia a Berna, ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980.

22      Con una decisione dell’8 dicembre 2017, il Sąd Rejonowy dla Krakowa‑Nowej Huty w Krakowie (Tribunale circondariale di Cracovia – Nowa Huta a Cracovia, Polonia) ha respinto tale domanda, con la motivazione che il padre aveva prestato, per un periodo indeterminato, il suo consenso al trasferimento della madre e della loro figlia in Polonia. Inoltre, tale autorità giurisdizionale ha ritenuto che, in caso di ritorno di quest’ultima, sussistesse un fondato rischio per l’interesse superiore del minore, ai sensi dell’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980, poiché il padre aveva ammesso di avere, in un’unica occasione, usato violenza nei confronti della madre.

23      L’appello interposto dal padre avverso tale decisione è stato respinto dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) il 17 aprile 2018.

24      Il 27 settembre 2017, la madre ha avviato una procedura di divorzio in Polonia. Nell’ottobre 2017, ha altresì notificato al comune di X in Svizzera la fine della residenza di L.

25      Con una decisione del 5 giugno 2018, il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) ha affidato L a titolo provvisorio alla madre e ha stabilito l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento a carico del padre. Il giudice del rinvio indica che, nel corso dell’anno 2022, il padre si è recato in visita alla minore in Polonia in forza di una decisione giudiziaria adottata in tale Stato membro.

26      Il padre non ha dato seguito a una seconda domanda di ritorno della minore ai sensi della convenzione dell’Aia da lui presentata il 29 giugno 2018 presso il Bundesamt für Justiz (Ufficio federale di giustizia) a Bonn (Germania).

27      Con ricorso del 12 luglio 2018, proposto dinanzi all’Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunale circoscrizionale, Francoforte sul Meno, Germania), il padre ha chiesto l’affidamento esclusivo della minore, il diritto di deciderne la residenza nonché il ritorno della minore presso di lui, in Svizzera, a partire dall’entrata in vigore della decisione.

28      Il padre ha addotto che, nel corso del 2015, i genitori della minore avrebbero deciso di comune accordo di vivere con L in Svizzera in futuro. Nell’aprile 2016, la madre avrebbe deciso di ricongiungersi temporaneamente con i propri genitori in Polonia. Il padre avrebbe acconsentito, a condizione che tale soggiorno fosse limitato a due o tre anni. Sarebbe stato convenuto che la minore frequentasse la scuola dell’infanzia in Svizzera al più tardi dal novembre 2017.

29      La madre si è opposta a tale domanda. Ella ha sostenuto che il padre avrebbe dato il suo consenso al trasferimento in Polonia e avrebbe ivi partecipato alla procedura per il rilascio del passaporto polacco. Di contro, non vi sarebbe stato alcun accordo in merito a un trasferimento temporaneo in Polonia, né sarebbe stato concordato un trasloco in Svizzera.

30      Con decisione del 3 giugno 2019, l’Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunale circoscrizionale, Francoforte sul Meno) ha respinto la domanda del padre diretta ad ottenere l’affidamento esclusivo della minore, con la motivazione che tale giudice non disponeva della competenza internazionale a statuire su di essa.

31      Il padre ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania) facendo valere, in sostanza, che la competenza delle autorità giurisdizionali tedesche deriverebbe dall’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 2201/2003, letto in combinato disposto con il paragrafo 7 di tale articolo, nonché dall’articolo 10 di tale regolamento.

32      A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che, alla data di presentazione del ricorso in primo grado del padre, ossia il 12 luglio 2018, L risiedeva abitualmente in Polonia, cosicché la competenza delle autorità giurisdizionali tedesche non può essere fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

33      In secondo luogo, per quanto riguarda la competenza di tali autorità giurisdizionali che, ad avviso del padre, deriverebbe dagli articoli 10 e 11 del regolamento n. 2201/2003, il giudice del rinvio considera che tali articoli devono essere interpretati in combinato disposto e ricorda che essi si applicano solo nei rapporti tra gli Stati membri. Per tale motivo, il giudice del rinvio ritiene che, nel procedimento di ritorno avviato su domanda del padre il 7 luglio 2017 tramite l’Ufficio federale di giustizia a Berna, diretto ad ottenere il ritorno della minore in Svizzera, i requisiti derivanti dall’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003, relativi all’attuazione di procedure ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, non siano applicabili, dato che la Confederazione svizzera non è vincolata dal regolamento n. 2201/2003.

34      Di conseguenza, secondo il giudice del rinvio, dopo il rigetto della domanda di ritorno, il giudice polacco non aveva alcun motivo di procedere conformemente all’articolo 11, paragrafi 6 e 7, di tale regolamento e di informare le autorità giurisdizionali o l’autorità centrale tedesche del provvedimento contro il ritorno. Il giudice del rinvio aggiunge che la seconda domanda di ritorno, depositata dal padre presso l’Ufficio federale di giustizia a Bonn poco prima della presentazione della sua domanda di affidamento esclusivo all’origine del presente procedimento, non può costituire la base per il mantenimento della competenza giurisdizionale in forza dell’articolo 10 di detto regolamento, poiché il padre non ha dato seguito a tale domanda di ritorno.

35      In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, nei limiti in cui l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 sia applicabile nella presente causa, le condizioni di applicazione dell’articolo 10, lettera b), punto i), di tale regolamento, che prevede il mantenimento della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, non sarebbero, in linea di principio, soddisfatte. Infatti, mentre il padre fa valere che il minore sarebbe stato illecitamente trasferito in Polonia nel maggio 2017, la sua domanda relativa al diritto di affidamento è stata presentata solo il 12 luglio 2018, cosicché il termine di un anno previsto all’articolo 10, lettera b), punto i), di detto regolamento non risulterebbe rispettato. Tale termine potrebbe tuttavia essere rispettato qualora iniziasse a decorrere dalla data in cui tale minore avrebbe dovuto frequentare, secondo suo padre, una scuola dell’infanzia in Svizzera, vale a dire a partire dal mese di novembre 2017.

36      Ciò nondimeno, il giudice del rinvio rileva che l’esposizione dei fatti presentati a tal riguardo dal padre nell’ambito del presente procedimento differisce da quella presentata dal medesimo nel corso del procedimento condotto ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980. Si porrebbe dunque la questione se al padre sia precluso addurre fatti nuovi in ordine alla data esatta del trasferimento illecito e se le norme in materia di onere della prova applicabili ai procedimenti condotti ai sensi di tale convenzione siano trasponibili al presente procedimento. Il giudice del rinvio è propenso a ritenere di non essere vincolato dalla decisione relativa alla domanda di ritorno emessa ai sensi di detta convenzione e di dover valutare le contraddizioni nell’esposizione dei fatti del padre.

37      Infine, in quarto luogo, il giudice del rinvio osserva che, in caso di diniego del ritorno del minore in forza dell’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, le norme di cui all’articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 2201/2003 incoraggiano ad avviare un procedimento relativo all’affidamento del minore dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal padre, il giudice del rinvio ritiene che l’applicazione delle disposizioni di tale articolo 11 presupponga necessariamente lo svolgimento di un procedimento ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 fra due Stati membri vincolati dal regolamento n. 2201/2003, il che non avverrebbe nel caso di specie.

38      In tali circostanze, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«In che misura il meccanismo di regolamentazione di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento [n. 2201/2003] sia limitato ai procedimenti nell’ambito dei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea.

In concreto:

1)      Se l’articolo 10 del regolamento [n. 2201/2003] sia applicabile, con l’effetto di conservare la competenza giurisdizionale del precedente Stato [membro] di residenza, nel caso in cui il minore avesse la residenza abituale in uno Stato membro dell’UE (la Germania) prima del trasferimento, il procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia [del 1980] (…) si sia svolto tra uno Stato membro dell’Unione europea (Polonia) e uno Stato terzo (Svizzera) e il ritorno del minore sia stato rifiutato nell’ambito di tale procedimento.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)      Quali siano i requisiti per stabilire il perdurare della competenza [delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore] nell’ambito dell’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento [n. 2201/2003].

3)      Se l’articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento [n. 2201/2003], trovi applicazione anche nel caso di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 nei rapporti tra uno Stato terzo e uno Stato membro dell’Unione europea in quanto Stato rifugio, se il minore aveva la residenza abituale in un altro Stato membro dell’Unione europea prima del suo trasferimento».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

39      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è adito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 30 gennaio 2024, Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri MVR – Sofia, C‑118/22, EU:C:2024:97, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata).

40      Nel caso di specie, la prima questione trae origine dal fatto che, secondo il giudice del rinvio, l’applicazione dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 è subordinata allo svolgimento di un procedimento di ritorno del minore – avviato in forza della convenzione dell’Aia del 1980 – tra due Stati membri, procedimento integrato dalle disposizioni dell’articolo 11 di tale regolamento. Orbene, poiché il padre, prima della controversia nella presente causa, ha avviato un procedimento di ritorno del minore tramite l’autorità centrale della Confederazione svizzera, paese terzo che pacificamente non è vincolato dal regolamento n. 2201/2003, il giudice del rinvio ritiene che né le disposizioni di tale articolo 11 né, conseguentemente, quelle del suo articolo 10 siano applicabili nel procedimento principale.

41      In tali circostanze, il giudice del rinvio nutre dubbi in ordine al mantenimento della competenza dei giudici tedeschi in quanto giudici dello Stato membro della residenza abituale del minore immediatamente prima del suo illecito trasferimento o mancato rientro.

42      Ne deriva che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione cessa di essere applicabile per il solo motivo che un’autorità centrale di un paese terzo è stata investita della richiesta di svolgimento di un procedimento di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e che tale procedimento non ha avuto esito.

43      Senza mettere in discussione la ricevibilità di tale questione, il governo polacco fa valere che detto articolo 10 non è applicabile al procedimento principale, in quanto un’autorità giurisdizionale polacca ha respinto la domanda del padre di L di disporre il ritorno di sua figlia minore, in forza della convenzione dell’Aia del 1980, dichiarando che non vi era stato alcun illecito trasferimento o mancato ritorno di tale minore.

44      A tal riguardo, è sufficiente constatare che, come confermato dall’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 2201/2003, il provvedimento di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che rifiuta di accogliere una domanda di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 non esclude che un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro possa ritenersi competente sulla base dell’articolo 10 di tale regolamento.

45      Fatta salva tale precisazione, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la competenza generale in materia di responsabilità genitoriale è attribuita alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore ha la propria residenza abituale alla data in cui l’autorità giudiziaria viene adita. Infatti, a causa della loro vicinanza geografica, tali autorità giurisdizionali si trovano generalmente nella posizione più favorevole per valutare le misure da adottare nell’interesse del minore [sentenza del 14 luglio 2022, CC (Trasferimento della residenza abituale del minore verso uno Stato terzo), C‑572/21, EU:C:2022:562, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

46      Tuttavia, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, questa competenza generale è applicabile «fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12» del regolamento.

47      L’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 prevede che le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno conservano la loro competenza fino a che il minore non abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato membro.

48      Il trasferimento di competenza alle autorità giurisdizionali di quest’ultimo Stato membro è subordinato alla condizione, prevista alla lettera a) di tale articolo 10, che una persona titolare del diritto di affidamento abbia acconsentito a tale trasferimento o a tale mancato ritorno, oppure alle condizioni previste alla lettera b) di detto articolo 10. Ai sensi di tale lettera b), è necessario, in primo luogo, che il minore abbia soggiornato in tale Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava; in secondo luogo, che il minore si sia integrato nel nuovo ambiente; in terzo luogo, che ricorra una delle quattro ulteriori condizioni stabilite ai punti da i) a iv) di tale disposizione. La condizione stabilita al punto i) di quest’ultima prevede che, entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava, non sia stata presentata «alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro».

49      Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, quando una persona titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla convenzione dell’Aia del 1980 diretto ad ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o che è trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o mancato ritorno illeciti, si applicano i paragrafi da 2 a 8 di tale articolo 11.

50      Dalla formulazione del citato articolo 11 risulta chiaramente che tale disposizione si applica solo quando un procedimento di ritorno di un minore illecitamente trasferito o trattenuto sia stato avviato, ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, tra Stati membri.

51      Tuttavia, nulla nel testo né nell’impianto sistematico dell’articolo 10 di tale regolamento o negli obiettivi perseguiti da quest’ultimo permette di sostenere che la regola di competenza speciale prevista da detto articolo 10, consistente, in linea di principio, nel mantenere la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno diviene inapplicabile per il motivo che è stato avviato, senza successo, in forza della Convenzione dell’Aia del 1980, un procedimento di ritorno tra le autorità centrali o giurisdizionali di un paese terzo e di uno Stato membro.

52      Infatti, in primo luogo, occorre ricordare che la regola sulla competenza prevista all’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 è fondata sul «trasferimento illecito o mancato rientro del minore», inteso, alla luce dell’articolo 2, punto 11, di tale regolamento, come un trasferimento o un mancato rientro di un minore avvenuto in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione giudiziaria, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e a condizione che il diritto di affidamento fosse effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi (v., in tal senso, sentenza del 2 agosto 2021, A, C‑262/21 PPU, EU:C:2021:640, punto 44).

53      Tale definizione di illecito trasferimento o mancato rientro del minore si limita quindi a fare riferimento a una violazione del diritto di affidamento di uno dei titolari della responsabilità genitoriale in forza del diritto dello Stato membro della residenza abituale del minore immediatamente prima di tale trasferimento o mancato rientro. Essa non dipende quindi dall’avvio, necessariamente successivo ed eventuale, da parte del titolare del diritto di affidamento, di un procedimento di ritorno del minore sulla base della convenzione dell’Aia del 1980.

54      Tale interpretazione è avvalorata dall’obiettivo perseguito dall’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, consistente nell’evitare di procurare all’autore della sottrazione illecita del minore un vantaggio procedurale derivante dal fatto che le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale minore aveva la residenza abituale immediatamente prima di tale sottrazione perdano automaticamente la loro competenza per il solo motivo che tale minore risiede ormai abitualmente con l’autore di tale sottrazione in un altro Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, TT (Trasferimento illecito del minore), C‑87/22, EU:C:2023:571, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

55      In secondo luogo, mentre, allo scopo di far cessare la competenza delle autorità giurisdizionali della precedente residenza abituale del minore, l’articolo 10, lettera b), fa riferimento all’assenza di qualsiasi domanda di ritorno presso le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio il minore è stato illecitamente trasferito o trattenuto, tale disposizione non specifica affatto che una simile domanda debba essere stata presentata ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, né esclude che essa abbia potuto essere presentata per il tramite di un’autorità centrale di un paese terzo.

56      Per contro, la premessa sulla quale si fonda il giudice del rinvio equivarrebbe ad obbligare il titolare della responsabilità genitoriale, il cui diritto di affidamento è stato violato ai sensi dell’articolo 2, punto 11, di tale regolamento, ad avvalersi delle disposizioni della convenzione dell’Aia del 1980 per chiedere il ritorno del minore interessato.

57      Orbene, da un lato, si deve ricordare che, conformemente all’articolo 60 del regolamento n. 2201/2003, nelle materie da esso disciplinate queste ultime disposizioni non prevalgono sulle disposizioni di tale regolamento nei rapporti tra gli Stati membri [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, TT (Trasferimento illecito del minore), C‑87/22, EU:C:2023:571, punto 58].

58      Dall’altro, l’allegazione dell’esistenza di un obbligo di avvalersi delle disposizioni della convenzione dell’Aia del 1980 per richiedere il ritorno di un minore vittima di sottrazione internazionale è già stata respinta dalla Corte nella sentenza del 19 settembre 2018, C.E. e N.E. (C‑325/18 PPU e C‑375/18 PPU, EU:C:2018:739, punti 49 e 51). Come risulta dall’articolo 34 di tale convenzione, un procedimento di ritorno può, infatti, essere fondato su altre norme o su altre disposizioni di convenzioni internazionali, in particolare bilaterali. A tal riguardo, la Corte ha altresì precisato, al punto 53 di tale sentenza, che, ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del regolamento n. 2201/2003, il titolare della responsabilità genitoriale può presentare domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione relativa alla potestà genitoriale e al ritorno di minori, adottata da un’autorità giurisdizionale competente a norma del capo II, sezione 2, di detto regolamento, anche se non ha presentato alcuna domanda di ritorno fondata sulla convenzione dell’Aia del 1980.

59      Pertanto, la mera circostanza che il genitore il cui diritto di affidamento sia stato violato abbia avviato, senza successo, un procedimento in applicazione della convenzione dell’Aia del 1980 diretto ad ottenere il ritorno del minore illecitamente trasferito o trattenuto tramite l’autorità centrale di un paese terzo e trasmesso, in seguito, alle autorità competenti di uno Stato membro, non incide sull’applicazione, a una tale situazione, della regola di competenza prevista all’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003.

60      In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene il giudice del rinvio, la sentenza del 24 marzo 2021, MCP (C‑603/20 PPU, EU:C:2021:231), in cui la Corte ha dichiarato che l’articolo 10 di tale regolamento non si applica ad una situazione nella quale un minore abbia acquisito, alla data di presentazione della domanda relativa alla responsabilità genitoriale, la residenza abituale in un paese terzo a seguito di una sottrazione verso tale paese, è irrilevante rispetto alla suesposta interpretazione. Infatti, nel procedimento principale è pacifico che il trasferimento asseritamente illecito si è realizzato fra due Stati membri, situazione che rientra proprio nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

61      Infine, in quarto luogo, contrariamente a quanto fatto valere dal governo tedesco, non si può ammettere, nel silenzio del regolamento n. 2201/2003, che l’applicazione della norma sulla competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale, prevista all’articolo 10 di tale regolamento, sia subordinata all’applicazione di norme procedurali, come quelle enunciate all’articolo 11, paragrafi 6 e 7, di detto regolamento, intese principalmente a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative al provvedimento contro il ritorno adottato ai sensi dell’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, da comunicare all’autorità giurisdizionale competente dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, nonché a determinare le modalità di notificazione di tali informazioni (v., in tal senso, sentenza del 9 gennaio 2015, RG, C‑498/14 PPU, EU:C:2015:3, punto 46).

62      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non cessa di essere applicabile per il solo motivo che un’autorità centrale di un paese terzo è stata investita della richiesta di svolgimento di un procedimento di ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e che tale procedimento non ha avuto esito.

 Sulla seconda questione

63      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in linea generale, quali siano le condizioni che devono essere soddisfatte al fine di dichiarare il mantenimento della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno.

64      Dalla motivazione e dalle circostanze di fatto esposte nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale questione verte più in particolare su due punti relativi, segnatamente, alla nozione di «domanda di ritorno» di cui all’articolo 10, lettera b), punto i), di tale regolamento. Da un lato, il giudice del rinvio ritiene che la domanda di ritorno presentata dal padre di L il 7 luglio 2017 non costituisca una «domanda di ritorno» ai sensi di tale articolo 10, lettera b), punto i), per il motivo che essa mirava ad ottenere il ritorno del minore in un paese terzo, vale a dire la Confederazione svizzera. Dall’altro, tale giudice ritiene che la domanda di affidamento presentata dal padre il 12 luglio 2018 possa essere assimilata a una «domanda di ritorno» ai sensi del citato articolo 10, lettera b), punto i). Esso rileva, tuttavia, che questa domanda risulterebbe presentata dopo la scadenza del termine di un anno fissato da tale disposizione qualora il giorno di decorrenza di tale termine dovesse essere identico a quello applicabile nell’ambito della domanda di ritorno presentata il 7 luglio 2017 in relazione alle richieste del padre. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede altresì se il titolare del diritto di affidamento abbia la facoltà di fornire elementi nuovi rispetto a quelli che ha fatto valere nell’ambito di detto procedimento e quali siano, a tal riguardo, le norme relative all’onere della prova.

65      Tenuto conto di tali precisazioni e alla luce della giurisprudenza della Corte menzionata al punto 39 della presente sentenza, occorre riformulare la seconda questione nel senso che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «domanda di ritorno», ai sensi di tale disposizione, una domanda diretta al ritorno del minore in uno Stato diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno oppure una domanda di affidamento di tale minore presentata dinanzi alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio chiede, da un lato, se il titolare del diritto di affidamento abbia la facoltà, al fine di dimostrare di aver presentato una domanda di ritorno entro il termine previsto da tale disposizione, di apportare elementi nuovi rispetto agli elementi che ha fatto valere nel corso del procedimento condotto ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e, dall’altro, se le norme in materia di onere della prova siano identiche a quelle applicabili nell’ambito di tale procedimento.

66      Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se, come sostiene in particolare la Commissione, una domanda di ritorno del minore verso uno Stato, ivi incluso verso un paese terzo, diverso dallo Stato membro nel quale tale minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento n. 2201/2003, occorre constatare che il regolamento non specifica cosa debba intendersi per «domanda di ritorno».

67      Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, TT (Trasferimento illecito del minore), C‑87/22, EU:C:2023:571, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

68      A tal riguardo, innanzitutto, nella formulazione dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 non vi è nulla che consenta di dedurre che l’espressione «domanda di ritorno» designi un’azione diversa da quella con cui una persona chiede che un minore faccia ritorno nello Stato membro nel cui territorio egli aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno.

69      Inoltre, per quanto riguarda il contesto dell’articolo 10 di tale regolamento, occorre ricordare che tale articolo prevede una regola speciale di competenza rispetto a quella generale enunciata all’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento. Tale articolo 10 elenca quindi le circostanze in cui la competenza a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno è mantenuta o, al contrario, è trasferita alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore ha acquisito una residenza abituale a seguito di un illecito trasferimento o mancato ritorno.

70      È quindi logico e coerente con l’impianto delle norme sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale di cui al regolamento n. 2201/2003 che, da un lato, la «domanda di ritorno» di cui all’articolo 10 di tale regolamento debba essere rivolta alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio il minore è stato illecitamente trasferito e si trova fisicamente e, dall’altro, questa stessa domanda miri ad ottenere il ritorno di tale minore nello Stato membro nel cui territorio aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento e le cui autorità giurisdizionali, come già dichiarato dalla Corte, si trovano generalmente, a causa della loro vicinanza geografica, nella posizione più favorevole per valutare le misure da adottare nell’interesse di tale minore [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, TT (Trasferimento illecito del minore), C‑87/22, EU:C:2023:571, punto 33 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, non risponde a tale logica una domanda diretta a che il minore sia condotto in un altro Stato, per di più paese terzo, nel cui territorio non ha risieduto abitualmente prima del suo trasferimento illecito.

71      Infine, tale interpretazione è corroborata dall’obiettivo del regolamento n. 2201/2003. Infatti, quest’ultimo mira a dissuadere le sottrazioni di minori tra Stati e, in caso di sottrazione, ad ottenere il ritorno immediato del minore nel suo Stato di residenza abituale (sentenza del 19 settembre 2018, C.E. e N.E., C‑325/18 PPU e C‑375/18 PPU, EU:C:2018:739, punto 47).

72      Peraltro, la Corte ha già dichiarato, a proposito dell’interpretazione dell’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003, che uno degli obiettivi di tale disposizione è il ripristino dello statu quo ante, ossia della situazione esistente anteriormente all’illecito trasferimento o mancato ritorno del minore [v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, Rzecznik Praw Dziecka e a., (Sospensione dell’ordine di restituzione), C‑638/22 PPU, EU:C:2023:103, punto 69 e giurisprudenza ivi citata].

73      Quand’anche, come dichiarato ai punti da 51 a 62 della presente sentenza, la competenza istituita dall’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 non sia subordinata alla circostanza che sia avviato un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, così come integrato, fra gli Stati membri, dalle disposizioni dell’articolo 11 di tale regolamento, resta il fatto che il ripristino dello statu quo ante costituisce necessariamente un obiettivo comune delle domande di ritorno di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento.

74      Di conseguenza, tutti questi obiettivi sarebbero compromessi se una «domanda di ritorno» dovesse essere intesa come una richiesta di trasferire il minore in uno Stato nel cui territorio questi non aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo illecito trasferimento o mancato ritorno (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 38).

75      Tale interpretazione è corroborata dalla convenzione dell’Aia del 1980. Infatti, se è vero, come sostiene la Commissione, che l’articolo 8, primo comma, di tale convenzione autorizza il titolare del diritto di affidamento a presentare una domanda di ritorno per il tramite dell’autorità centrale di qualsiasi Stato contraente, il preambolo di detta convenzione indica tuttavia che quest’ultima è volta a proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato ritorno illecito, e a stabilire procedure tese ad assicurare l’immediato ritorno del minore nel proprio Stato di residenza abituale [v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, Rzecznik Praw Dziecka e a., (Sospensione dell’ordine di restituzione), C‑638/22 PPU, EU:C:2023:103, punto 64].

76      Risulta quindi dall’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento n. 2201/2003 che la nozione di «domanda di ritorno», ai sensi di tale disposizione, designa una domanda con la quale una persona chiede che un minore ritorni nello Stato membro nel cui territorio aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno.

77      Al contrario, la richiesta che il minore raggiunga uno dei suoi genitori in un paese terzo in cui il minore non aveva la sua residenza abituale immediatamente prima di essere illecitamente trasferito non costituisce una «domanda di ritorno» ai sensi dell’articolo 10, lettera b), punto i).

78      In secondo luogo, una domanda di affidamento presentata presso le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno non può essere considerata equivalente a una domanda di ritorno ai sensi dell’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento n. 2201/2003.

79      Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, risulta dall’articolo 10, lettera b), di tale regolamento che una domanda di ritorno di un minore e una domanda di attribuzione dell’affidamento di un minore non sono intercambiabili, poiché queste due domande hanno funzioni diverse. Da un lato, contrariamente a una domanda diretta ad ottenere l’affidamento di un minore, che richiede un esame approfondito del merito della controversia in materia di responsabilità genitoriale, una domanda di ritorno è oggetto, per sua natura, di una procedura d’urgenza, dal momento che essa mira a garantire, come enuncia il considerando 17 del regolamento n. 2201/2003, l’immediato ritorno del minore [v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, Rzecznik Praw Dziecka e a., (Sospensione dell’ordine di restituzione), C‑638/22 PPU, EU:C:2023:103, punti 68 e 70]. Dall’altro lato, la Corte ha già dichiarato che un provvedimento sul ritorno o sul mancato ritorno del minore non risolve la questione dell’affidamento di quest’ultimo, restando inteso che l’impossibilità di beneficiare di un procedimento di ritorno non pregiudica la facoltà del genitore di far valere i suoi diritti relativi al merito della responsabilità genitoriale attraverso un procedimento avviato dinanzi ai giudici competenti a conoscerne in forza delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003 (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

80      Poiché né una domanda di ritorno di un minore in uno Stato sul cui territorio tale minore non aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo illecito trasferimento o mancato ritorno, né una domanda di affidamento presentata con riferimento a tale minore possono essere qualificate come «domand[e] di ritorno» ai sensi dell’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento n. 2201/2003, non è necessario esaminare le questioni di cui all’ultima frase del punto 65 della presente sentenza.

81      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che non rientrano nella nozione di «domanda di ritorno», ai sensi di tale disposizione, né una domanda diretta al ritorno del minore in uno Stato diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, né una domanda di affidamento del minore presentata dinanzi alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

 Sulla terza questione

82      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica in sede di svolgimento di un procedimento di ritorno di un minore, ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, tra un paese terzo e uno Stato membro nel cui territorio tale minore si trova a seguito di un illecito trasferimento o mancato ritorno, nella misura in cui quest’ultimo aveva la sua residenza abituale in un altro Stato membro prima del suo trasferimento.

83      Come indicato al punto 50 della presente sentenza, dalla formulazione dell’articolo 11 di tale regolamento risulta che esso si applica in combinato disposto con le disposizioni della convenzione dell’Aia del 1980 solo nei rapporti tra gli Stati membri.

84      Ne consegue che, come hanno giustamente fatto valere i governi tedesco e polacco nonché la Commissione, gli obblighi di informazione e di notificazione previsti all’articolo 11, paragrafi 6 e 7, di detto regolamento, nonché il carattere esecutivo della decisione di cui all’articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento, non si applicano nell’ambito di un procedimento di ritorno del minore espletato tra un’autorità centrale di un paese terzo e le autorità dello Stato membro in cui si trova tale minore a seguito di un illecito trasferimento o mancato ritorno.

85      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica in sede di svolgimento di un procedimento di ritorno di un minore, ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, tra un paese terzo e uno Stato membro nel cui territorio tale minore si trova a seguito di un illecito trasferimento o mancato ritorno.

 Sulle spese

86      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,

deve essere interpretato nel senso che:

tale disposizione non cessa di essere applicabile per il solo motivo che un’autorità centrale di un paese terzo è stata investita della richiesta di svolgimento di un procedimento di ritorno di un minore ai sensi della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980, e che tale procedimento non ha avuto esito.

2)      L’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento n. 2201/2003

deve essere interpretato nel senso che:

non rientrano nella nozione di «domanda di ritorno», ai sensi di tale disposizione, né una domanda diretta al ritorno del minore in uno Stato diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, né una domanda di affidamento del minore presentata dinanzi alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

3)      L’articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 2201/2003

deve essere interpretato nel senso che:

esso non si applica in sede di svolgimento di un procedimento di ritorno di un minore, ai sensi della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980, tra un paese terzo e uno Stato membro nel cui territorio tale minore si trova a seguito di un illecito trasferimento o mancato ritorno.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.


1      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.