Language of document : ECLI:EU:C:2024:526

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

20 giugno 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Mera fornitura di attrezzature fisiche – Messa a disposizione in appartamenti di apparecchi televisivi muniti di un’antenna da interno che permette la ricezione di segnali e la diffusione di trasmissioni – Carattere lucrativo – Principio di neutralità tecnologica»

Nella causa C‑135/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Potsdam (Tribunale circoscrizionale di Potsdam, Germania), con decisione del 1° febbraio 2023, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2023, nel procedimento

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)

contro

GL,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), da F. Seifert, Rechtsanwalt;

–        per il governo francese, da R. Bénard e. Timmermans, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da G. Kunnert, A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Samnadda e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 febbraio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), una società di gestione collettiva dei diritti d’autore, e GL, gestore di un condominio, in merito ad asserite violazioni del diritto d’autore da parte di quest’ultimo, in conseguenza della messa a disposizione, in appartamenti da esso gestiti, di apparecchi televisivi muniti di un’antenna da interno che consente la ricezione di segnali e la diffusione di trasmissioni, in particolare di musica.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra (Svizzera), il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (in prosieguo: il «TDA»), approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6), ed entrato in vigore, per quanto riguarda l’Unione europea, il 14 marzo 2010 (GU 2010, L 32, pag. 1).

4        L’articolo 8 TDA, intitolato «Diritto di comunicazione al pubblico», così dispone:

«Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2), 11 bis, paragrafo 1, punti 1) e 2), 11 ter, paragrafo 1, punto 2), 14, paragrafo 1, punto 2) e 14 bis, paragrafo 1, della [Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979], gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».

5        Dichiarazioni comuni concernenti il TDA sono state adottate dalla conferenza diplomatica dell’OMPI il 20 dicembre 1996.

6        La dichiarazione comune relativa all’articolo 8 TDA è così formulata:

«Resta inteso che la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire o effettuare una comunicazione non costituisce di per sé una comunicazione al pubblico ai sensi del presente trattato o della [Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979]. (...)».

 Diritto dellUnione

7        I considerando 4, 9, 10, 23 e 27 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:

«(4)      Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici (...) e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea (...).

(...)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10)      Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(...)

(23)      La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

(...)

(27)      La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva».

8        L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

 Diritto tedesco

9        L’articolo 15 del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273), nella sua versione applicabile al procedimento principale, così dispone:

«(...)

(2)      L’autore ha inoltre il diritto esclusivo di comunicare la propria opera al pubblico in forma immateriale (diritto di comunicazione al pubblico). Il diritto di comunicazione al pubblico include in particolare:

1.      il diritto di presentazione, esecuzione e rappresentazione (articolo 19);

2.      il diritto di messa a disposizione del pubblico (articolo 19a);

3.      il diritto di radiodiffusione (articolo 20);

4.      il diritto di comunicazione mediante supporti visivi o sonori (articolo 21);

5.      il diritto di comunicare programmi radiofonici e di metterli a disposizione del pubblico (articolo 22).

(3)      La comunicazione è pubblica quando è destinata a una pluralità di membri del pubblico. Il pubblico include qualsiasi persona non legata da rapporti personali a colui che sfrutta l’opera o alle altre persone alle quali l’opera è resa percepibile o accessibile in forma immateriale».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      La GEMA, un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore nel settore musicale, ha presentato dinanzi all’Amtsgericht Potsdam (Tribunale circoscrizionale di Potsdam, Germania), giudice del rinvio, una domanda di risarcimento danni fondata sul diritto d’autore contro GL, gestore di un immobile composto da 18 appartamenti, per il motivo che quest’ultimo mette a disposizione, in tali appartamenti, apparecchi televisivi muniti di antenna da interno che consente la ricezione di segnali e la diffusione in tali appartamenti di trasmissioni, in particolare di musica, in violazione dell’articolo 15 della legge relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi, nella sua versione applicabile alla controversia principale.

11      Tale giudice nutre dubbi quanto alla questione se una siffatta messa a disposizione costituisca una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, tenuto conto, in particolare, della circostanza che l’immobile di cui si tratta non è munito di un’«antenna centrale» che consente di distribuire i segnali in tali appartamenti.

12      Esso rileva, in tale contesto, che, nella sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764), la Corte ha dichiarato che, anche se la mera fornitura di attrezzature fisiche non costituisce, in quanto tale, una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce una comunicazione siffatta. Nella sua ordinanza del 18 marzo 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon (C‑136/09, EU:C:2010:151), la Corte avrebbe concluso che un albergo effettua una «comunicazione al pubblico», ai sensi di tale disposizione, quando installa apparecchi televisivi nelle camere del suo albergo e li collega a un’«antenna centrale» del medesimo che rende tali apparecchi televisivi idonei a ricevere i programmi radiofonici. Per contro, dalla sentenza del 2 aprile 2020, Stim e SAMI (C‑753/18, EU:C:2020:268), risulterebbe che la fornitura di apparecchi radio nelle auto a noleggio non costituisce una siffatta comunicazione al pubblico.

13      Il giudice del rinvio ritiene che tale giurisprudenza non consente di rispondere con certezza alla questione se la messa a disposizione, da parte del gestore di un condominio, di apparecchi televisivi muniti di un’antenna da interno che consente la ricezione di segnali e la diffusione di trasmissioni in tali appartamenti, senza che vi sia un’«antenna centrale», costituisce una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

14      In tale contesto, l’Amtsgericht Potsdam (Tribunale circoscrizionale di Potsdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se costituisca comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva [2001/29], il fatto che il gestore di un condominio metta a disposizione nel condominio stesso televisori che ricevono le trasmissioni televisive ciascuno tramite un’antenna da interno senza una ricezione centrale per la ritrasmissione dei segnali».

 Sulla questione pregiudiziale

15      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», di cui a tale disposizione, comprende la messa a disposizione, da parte del gestore di un condominio in locazione, di apparecchi televisivi dotati di un’antenna da interno che, senza che siano necessari ulteriori interventi, ricevono segnali e consentono la diffusione di trasmissioni.

16      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

17      Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, in forza di tale disposizione, gli autori dispongono di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utilizzatori della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utilizzatori potrebbero voler effettuare, e ciò al fine di vietare quest’ultima (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 30, e del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

18      Poiché l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non precisa la nozione di «comunicazione al pubblico», occorre determinare il senso e la portata di tale nozione in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa ed in considerazione del contesto in cui la disposizione interpretata si colloca (sentenza del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

19      Riguardo a tali obiettivi, la Corte ha ricordato, in modo costante, che la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, deve essere intesa, come sottolineato dal considerando 23 di tale direttiva, in senso ampio, come comprendente qualsiasi comunicazione al pubblico non presente nel luogo in cui essa ha origine e, quindi, qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, compresa la radiodiffusione. Dai considerando 4, 9 e 10 di detta direttiva emerge, infatti, che obiettivo principale di quest’ultima è la realizzazione di un elevato livello di protezione a favore degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (sentenza del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

20      Quanto al contesto in cui si inserisce la disposizione di cui si tratta, dal considerando 27 della direttiva 2001/29, che ricalca, sostanzialmente, la dichiarazione comune relativa all’articolo 8 TDA, risulta che «la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi [di detta] direttiva» (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Stim e SAMI, C‑753/18, EU:C:2020:268, punto 33).

21      Conformemente a una giurisprudenza costante, la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi di detto articolo 3, paragrafo 1, combina due elementi cumulativi, ossia un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico, e implica una valutazione individualizzata (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 37, e del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

22      Ai fini di una tale valutazione è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro. Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente sia nella loro reciproca interazione (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 35, e del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

23      Tra tali criteri la Corte ha messo in evidenza il ruolo imprescindibile dell’utente e il carattere intenzionale del suo intervento. Quest’ultimo realizza infatti un «atto di comunicazione» quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di detto intervento, tali clienti non potrebbero, in linea di principio, fruire dell’opera diffusa (sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 46, e del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

24      Inoltre, la Corte ha dichiarato che il carattere lucrativo di una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, non è privo di rilevanza, sebbene detto carattere non sia necessariamente una condizione indispensabile per l’esistenza stessa di una tale comunicazione (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

25      In tale contesto, la Corte ha dichiarato che la «ricettività» del pubblico può essere pertinente, nel senso che la diffusione di opere protette riveste carattere lucrativo quando l’utente può trarre da essa un vantaggio economico connesso all’attrattiva e, pertanto, alla maggior frequentazione del locale in cui effettua tale diffusione, mentre un siffatto carattere lucrativo viene meno quando il pubblico interessato non attribuisce alcuna importanza a tale diffusione (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punti da 50 a 52).

26      Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che è, in particolare, il ruolo imprescindibile dell’utente al fine di dare ai suoi clienti l’accesso a opere protette e la natura intenzionale del suo intervento, in particolare se quest’ultimo ha carattere lucrativo, che consentono di distinguere, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, la «comunicazione al pubblico», ai sensi di tale disposizione, e, dall’altro, la «mera fornitura di attrezzature», ai sensi del considerando 27 di tale direttiva.

27      Alla luce di tali principi, che risultano da una giurisprudenza costante, la Corte ha dichiarato che né la fornitura di un impianto radio integrato in un autoveicolo da noleggio, che consenta di ricevere, senza alcun intervento aggiuntivo da parte della società di noleggio, la radiodiffusione terrestre accessibile nelle zone in cui il veicolo si trova, né la fornitura di un impianto di sonorizzazione e, se del caso, di un software che consenta la diffusione di musica di sottofondo, costituiscono «atti di comunicazione». Tali atti costituiscono infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, «forniture di attrezzature», ai sensi del considerando 27 della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 2020, Stim e SAMI, C‑753/18, EU:C:2020:268, punto 34, nonché del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 69).

28      A tal fine, la Corte ha rilevato, in particolare, che se la mera circostanza che l’utilizzo di un impianto sia necessario affinché il pubblico possa effettivamente fruire dell’opera conducesse automaticamente a qualificare l’intervento dell’autore di tale messa a disposizione come atto di «comunicazione al pubblico», qualsiasi «fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione», costituirebbe un atto del genere, il che è tuttavia escluso espressamente dal considerando 27 della direttiva 2001/29, che riprende, in sostanza, la dichiarazione comune relativa all’articolo 8 TDA (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

29      La Corte ha invece dichiarato, per quanto riguarda i gestori di un bar-ristorante, di un albergo, di uno stabilimento termale e di un centro di riabilitazione, che questi ultimi pongono in essere un atto di comunicazione qualora trasmettano deliberatamente opere protette alla loro clientela, distribuendo volutamente un segnale a mezzo di ricevitori televisivi o radiofonici installati nei loro locali (v., segnatamente, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 46; del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 196; del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 26, nonché del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punti 55 e 56).

30      In tale giurisprudenza, la Corte ha infatti considerato, in sostanza, che se il gestore di un locale fornisce volutamente ai propri clienti segnali e apparecchi televisivi o radiofonici che consentono la diffusione di trasmissioni codificate in tali segnali e che sono installati in più punti di detto locale, si tratta di atti di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, senza che occorra sapere quale sia la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata.

31      Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il gestore del condominio di cui si tratta nel procedimento principale mette a disposizione dei locatari di tali appartamenti apparecchi televisivi muniti di un’antenna da interno, per i quali è accertato che ricevono segnali e consentono la diffusione di trasmissioni, in particolare di musica, in tali appartamenti.

32      Se è pur vero che spetta al giudice nazionale stabilire, alla luce delle considerazioni ricordate ai punti da 19 a 30 della presente sentenza, se un gestore di un condominio come quello di cui si tratta nel procedimento principale effettua un atto di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 [v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 39], spetta tuttavia alla Corte fornirgli indicazioni utili a tal fine per consentire a quest’ultimo di dirimere la controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BV, C‑570/20, EU:C:2022:348, punto 44).

33      A tal riguardo, in primo luogo, si deve considerare, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi 40 e 50 delle sue conclusioni, e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, che il gestore di un condominio, dotando gli appartamenti di apparecchi televisivi e di antenne da interno che, senza che siano necessari ulteriori interventi, ricevono segnali e consentono la diffusione di trasmissioni, in particolare di musica, in detti appartamenti, realizza intenzionalmente un intervento al fine di consentire ai propri clienti l’accesso a tali emissioni, all’interno degli appartamenti locati e durante il periodo di locazione, senza che sia determinante che questi ultimi si avvalgano o meno di tale possibilità (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

34      Inoltre, l’intervento di tale gestore che dà accesso ad opere radiotelevisive ai suoi clienti deve essere considerato come una prestazione di servizi supplementare fornita al fine di trarne un certo utile.

35      L’offerta di questo servizio influisce infatti sulla categoria degli appartamenti di cui si tratta nel procedimento principale e quindi sul prezzo dell’affitto di tali appartamenti (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 90 e giurisprudenza ivi citata) o, come rilevato al punto 25 della presente sentenza, sulla loro attrattiva e, pertanto, sulla loro frequentazione. Si deve quindi ritenere che l’offerta di siffatto servizio consenta di dimostrare il carattere lucrativo della comunicazione, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 24 e 25 della presente sentenza.

36      Ai fini dell’esame che deve essere effettuato dal giudice del rinvio, è irrilevante la circostanza, evidenziata da tale giudice, che gli apparecchi televisivi di cui si tratta nel procedimento principale siano collegati a un’antenna «interna» piuttosto che a un’antenna «centrale», come quella oggetto della causa che ha dato luogo all’ordinanza del 18 marzo 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon (C‑136/09, EU:C:2010:151).

37      Infatti, una distinzione siffatta tra antenne centrali e interne non sarebbe conforme al principio di neutralità tecnologica, in forza del quale la legge deve enunciare i diritti e gli obblighi delle persone in modo generico, al fine di non privilegiare il ricorso a una tecnologia rispetto a un’altra (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, Austro-Mechana, C‑433/20, EU:C:2022:217, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

38      In secondo luogo, perché venga in considerazione la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, è necessario che le opere protette siano effettivamente comunicate a un pubblico. A tal riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (sentenza del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punti 51 e 52, nonché giurisprudenza ivi citata).

39      Pertanto, la nozione di «pubblico» comporta una certa soglia de minimis, il che esclude da detta nozione un numero di interessati troppo esiguo, se non addirittura insignificante. Per determinare tale numero, occorre tener conto, in particolare, del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì di quante tra di loro possano avervi accesso in successione (v., in tal senso, sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punti 43 e 44, nonché del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

40      Nel caso di specie, il giudice del rinvio non fornisce indicazioni quanto al numero di persone che possono avere accesso alle opere, parallelamente o in successione, limitandosi ad affermare che l’immobile di cui si tratta nel procedimento principale è composto da 18 appartamenti. Tale giudice non indica, in particolare, se gli appartamenti siano oggetto di locazioni di breve durata, segnatamente a titolo di alloggio turistico, il che può incidere sul numero di persone che possono avere accesso in successione alle opere di cui si tratta.

41      Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 31 della presente sentenza, spetta, rispettivamente, al giudice nazionale stabilire se opere protette siano effettivamente comunicate a un «pubblico», ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 38 e 39 di tale sentenza, e alla Corte fornirgli indicazioni utili al riguardo.

42      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, se il giudice del rinvio dovesse constatare che gli appartamenti dell’immobile di cui si tratta nel procedimento principale sono oggetto di locazioni di breve durata, segnatamente a titolo di alloggio turistico, i loro locatari dovrebbero essere qualificati come «pubblico», dato che essi costituiscono insieme, al pari dei clienti di un albergo, un numero indeterminato di potenziali destinatari [v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punti 41 e 42].

43      In terzo luogo, da una giurisprudenza costante risulta che, un’opera protetta, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un «pubblico nuovo», vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico (sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

44      Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, i locatari di appartamenti di un immobile oggetto di locazioni di breve durata, segnatamente a titolo di alloggio turistico, possono costituire un siffatto pubblico «nuovo», dal momento che tali persone, pur trovandosi all’interno della zona di copertura di detta trasmissione, non potrebbero fruire dell’opera diffusa senza l’intervento del gestore di tale immobile, mediante il quale quest’ultimo installa, in tali appartamenti, apparecchi televisivi muniti di un’antenna da interno (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punti 46 e 47).

45      Per contro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, se il giudice del rinvio dovesse constatare che gli appartamenti di cui si tratta sono dati in locazione a locatari per uso residenziale, questi ultimi non possono essere considerati un «pubblico nuovo», ai sensi della giurisprudenza citata al punto 43 della presente sentenza.

46      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», di cui a tale disposizione, comprende la messa a disposizione intenzionale, da parte del gestore di un condominio di appartamenti in locazione, di apparecchi televisivi muniti di un’antenna da interno che, senza che siano necessari ulteriori interventi, ricevono segnali e consentono la diffusione di trasmissioni, purché i locatari di tali appartamenti possano essere considerati un «pubblico nuovo».

 Sulle spese

47      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «comunicazione al pubblico», di cui a tale disposizione, comprende la messa a disposizione intenzionale, da parte del gestore di un condominio di appartamenti in locazione, di apparecchi televisivi muniti di un’antenna da interno che, senza che siano necessari ulteriori interventi, ricevono segnali e consentono la diffusione di trasmissioni, purché i locatari di tali appartamenti possano essere considerati un «pubblico nuovo».

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.